Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20752 - pubb. 08/11/2018

La difesa nel merito del convenuto sana la tardiva iscrizione della causa a ruolo

Tribunale Torino, 13 Giugno 2018. Est. Di Capua.


Processo civile – Tardiva iscrizione a ruolo – Difesa del convenuto nel merito – Cancellazione della causa dal ruolo – Esclusione



La tardiva iscrizione della causa non comporta la sua cancellazione dal ruolo quando le parti, pur costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l’instaurazione del rapporto processuale.

[Nel caso di specie, il convenuto si era costituito in giudizio eccependo la tardiva iscrizione della causa a ruolo ma difendendosi anche nel merito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

 

Il Giudice

 

omissis

Ordinanza

 

-rilevato che la parte convenuta si è costituita all’udienza sopra indicata depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, eccependo la tardiva iscrizione della causa a ruolo ad opera di parte attrice, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, così come motivato nel suddetto atto introduttivo e chiedendo, in subordine, concedersi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;

-rilevato che a verbale dell’udienza sopra indicata la parte attrice ha chiesto concedersi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., contestando l’avversa eccezione di tardività dell’iscrizione a ruolo e rilevando altresì la decadenza di controparte dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 167 c.p.c. ;

-ritenuto che la predetta istanza di cancellazione della causa dal ruolo proposta dalla parte convenuta in comparsa di costituzione non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

      ·                  l’art. 165 c.p.c., sotto la rubrica «costituzione dell’attore », prevede testualmente quanto segue:

« L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione. » ;

·         peraltro, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l’instaurazione del rapporto processuale (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2014, n. 3626 in Giustizia Civile Massimario 2014: in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l’ulteriore trattazione della controversia l’eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito; cfr. in senso conforme anche Cassazione civile, sez. III, 25/07/2000, n. 9730 in Giust. civ. Mass. 2000, 1620);

·         nel caso di specie, anche a voler ritenere che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta tardivamente, ciò non comporta la cancellazione della causa dal ruolo, in quanto la parte convenuta, pur essendosi costituita tardivamente, si è difesa anche nel merito, dimostrando così la volontà di dare impulso al processo e regolarizzando in tal modo l’instaurazione del rapporto processuale;

- rilevato che le parte attrice e, in via subordinata, la parte convenuta hanno chiesto la concessione dei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.;

 

P.Q.M.

 R I G E T T A

l’istanza proposta dalla parte convenuta in via pregiudiziale, di cancellazione della causa dal ruolo per la tardiva iscrizione a ruolo della causa.

C O N C E D E

ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c. ad entrambe le parti:

1) un termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal 20 luglio 2018, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

F I S S A

udienza successiva in data mercoledì 18 dicembre 2018 ore 10,00, sia per la valutazione delle eventuali deduzioni istruttorie, sia per sentire le parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c. (dando atto fin da ora che in mancanza di un espresso parere sul “calendario del processo” il Giudice provvederà autonomamente).

A U T O R I Z Z A

il ritiro dei rispettivi fascicoli.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 13/06/2018

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositata in data 13/06/2018