Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20119 - pubb. 07/07/2018

Se dopo il sequestro conservativo viene ad esistenza un titolo esecutivo per lo stesso credito, non si pronuncia sentenza sul merito

Tribunale Bologna, 20 Giugno 2018. Est. Costanzo.


Procedimento cautelare – Sequestro conservativo sui beni del debitore – Ottenuto in pendenza del termine di opposizione a decreto ingiuntivo per lo stesso credito – Intervenuta esecutività del decreto ingiuntivo – Non luogo a pronunciare sentenza di merito



Nel giudizio di merito instaurato ex artt.669 octies e 669 nonies c.p.c., non vi è luogo a pronunciare una sentenza di condanna sul merito della pretesa creditoria qualora, nel frattempo, sia venuto ad esistenza un titolo esecutivo irrevocabile. Diversamente, si avrebbe una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi. [Nella fattispecie, il creditore, in pendenza del termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto contro il debitore, nel timore di perdere la garanzia del credito aveva ottenuto un sequestro conservativo sui suoi beni, attivando successivamente il giudizio di merito a cognizione piena sulla sussistenza del proprio credito.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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