Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1992 - pubb. 29/01/2010

Cessione di credito e sospensione del processo esecutivo

Appello Napoli, 11 Settembre 2009. Est. Maria Sena.


Processo civile – Procedura esecutiva – Applicabilità dell'art. 111 c.p.c. – Esclusione – Processo civile – Procedura esecutiva – Cessione del credito – Difetto di legittimazione e tempestività dell'eccezione – Sussistenza.



L'art. 111 c.p.c. è inapplicabile alla procedura esecutiva e, in caso di cessione del credito e di tempestiva eccezione sollevata dal debitore esecutato, il procedimento esecutivo deve essere sospeso per carenza di legittimazione attiva del cedente anche in caso di tardiva costituzione (ossia successiva al sollevamento di detta eccezione) del cessionario (conforme Cass. 9211/2001). (cdr) (riproduzione riservata)


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