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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17326 - pubb. 25/05/2017.

Piano finanziario MY Way, clausola sul recesso e cancellazione dalla Centrale Rischi


Tribunale di Padova, 04 Maggio 2017. Est. Marani.

Piano finanziario MY Way e contratti collegati – Indicazione della facoltà di recesso – Omissione – Nullità – Segnalazione Centrale Rischi – Cancellazione

Mediazione – Mancata partecipazione senza giustificato motivo – Condanna al pagamento del contributo unificato – Soccombenza – Condanna al pagamento delle spese di mediazione sostenute per l’organismo e per il legale

Lite temeraria – Resistenza in giudizio con alterazione di un documento – Mancato accoglimento di una soluzione transattiva – Responsabilità aggravata – Sussistenza


Deve essere accertata la nullità del piano finanziario My Way e dei contratti ad esso collegati, conclusi fuori sede, in caso di mancata previsione nei moduli della facoltà di recesso. Tale facoltà deve avere il contenuto di cui al comma 6 dell’art. 30 TUF, vale a dire deve consentire all’investitore di recedere dal contratto nei sette giorni successivi alla sua conclusione senza alcuna spesa o corrispettivo in favore del promotore finanziario e del soggetto abilitato. La clausola sul recesso, pertanto, non può essere identificata nell’eventuale previsione di estinzione anticipata del contratto che è esercitabile dal cliente, ma nel corso del rapporto e a titolo oneroso.
Il risparmiatore ha diritto alla restituzione delle somme versate in forza di tali contratti nulli e gli interessi legali decorrono ai sensi dell’art. 2033 cc dal giorno dei pagamenti, posto che la banca ha chiesto il versamento di somme sulla base di un contratto la cui nullità era chiaramente evincibile.
Il risparmiatore, inoltre, ha diritto all’eliminazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (o ad altra banca dati) relative al mancato pagamento delle somme dovute sulla base del contratto dichiarato nullo. (Roberta Tedeschi) (riproduzione riservata)

La parte che non ha addotto alcun giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione va condannata al versamento a favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In caso di soccombenza, la condanna si estende alle spese sostenute per il procedimento di mediazione, posto che lo stesso rappresenta una condizione di procedibilità dell’azione. In questi termini, devono essere rifuse non solo le spese corrisposte all’organismo di mediazione, ma anche le spese per l’attività difensiva dell’avvocato versate per tale fase-pregiudiziale. (Roberta Tedeschi) (riproduzione riservata)

Deve essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art. 96 comma 3 cpc la parte che resiste in giudizio, nonostante l’evidente falsità di un documento dalla stessa dimesso. Tale comportamento è tanto più grave nell’ipotesi in cui l’alterazione sia stata in precedenza segnalata dal risparmiatore nella fase stragiudiziale, con invito negli atti difensivi a trovare una soluzione transattiva a cui però non è stato dato seguito, costringendo l’adito Ufficio giudiziario a definire nel merito la controversia. (Roberta Tedeschi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Roberta Tedeschi


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