Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1615 - pubb. 06/03/2009

Riunione tra esecuzione esattoriale ed ordinaria

Tribunale Napoli, 30 Settembre 2008. Est. Pica.


Procedimento esecutivo – Contemporanea pendenza di procedimento esecutivo ordinario ed esattoriale – Riunione dei procedimenti – Ammissibilità.



In presenza di due pignoramenti, l’uno ordinario, l’altro esattoriale, la riunione delle due procedure è astrattamente ammissibile, non essendo a tanto di ostacolo la diversità di rito, che va individuato in base ai principi generali (cfr. art. 40 c.p.c.). (Leonardo Pica) (riproduzione riservata)


 


Proc. R.g.e. n. 984/2007

IL G.E.

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

esaminati gli atti del procedimento esecutivo immobiliare promosso da C. M. s.r.l. contro Ci. G., giusta pignoramento notificato il 5.6.2007 e trascritto il 25.6.2007 ai nn. 46366/22593;

rilevato che con avviso di vendita trascritto l8.2.2007 ai nn. 9174/4998 la GEST LINE S.P.A. ha promosso lesecuzione esattoriale sullo stesso cespite oggetto della presente procedura  (cfr. la relazione notarile in atti);

considerato che un concorso tra pignoramento ordinario e pignoramento fiscale è ammissibile, poichè nessuna norma, ordinaria o speciale, lo vieta in deroga al principio desumibile dallart. 493 c.p.c.;

considerato che, in caso di concorso di pignoramenti sullo stesso bene ad istanza di creditori diversi, le norme processuali ordinarie (cfr. artt. 524, 561 c.p.c.) si preoccupano di garantire, mediante la riunione dei processi e lattuazione del simultaneus processus in fase esecutiva, il rispetto della par condicio creditorum contemplata dallart. 2741 c.c. e, soprattutto, di prevenire casi di conflitto tra diversi aventi causa dei beni subastati (i quali andrebbero poi risolti sulla base dei principi di diritto comune regolanti la materia e, ove il conflitto riguardi diritti immobiliari, privilegiando lacquirente dellespropriazione, civile od esattoriale, iniziata con il pignoramento preventivamente trascritto in ordine temporale, giusta il principio di cui agli artt. 2915 e 2919 c.c.);

considerato che anche nel caso in cui il concorso riguardi un pignoramento ordinario ed un pignoramento compiuto in forma esattoriale si pone il problema di garantire il rispetto dei suddetti principi e di evitare casi di conflitto;

ritenuto che, alluopo, non possa ricorrersi alla disciplina della sospensione del processo, ai  sensi dell'art. 295 c.p.c., tenuto conto, da un lato, che comunemente si ritiene insuscettibile di applicazione (analogica) detta normativa al processo esecutivo non essendo ravvisabile tecnicamente (laddove non si tratti di procedimenti cognitivi) un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica e, dallaltro, che, in ogni caso, la  sospensione del processo per pregiudizialità non è ammissibile allorchè sia possibile la riunione, atteso che il processo simultaneo è il mezzo più efficace per perseguire la speditezza e il coordinamento dei procedimenti;

ritenuto che, in presenza di due pignoramenti, luno ordinario, laltro esattoriale, la riunione delle due procedure sia astrattamente ammissibile;

ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto da altri giudici (cfr. Trib. Torino, 21.9.2006), la riunione non sia interdetta dalla natura dellesecuzione esattoriale;

ritenuto, a questo riguardo, che lesecuzione esattoriale vada qualificata come una forma speciale del più ampio genus della tutela espropriativa, che, comè noto, riveste natura pienamente giurisdizionale;

ritenuto, in particolare, condivisibile quanto sostenuto dalla migliore dottrina, secondo cui anche nellesecuzione esattoriale sono presenti i caratteri tipici del procedimento di espropriazione forzata, atteso che occorre avere riguardo alle norme del codice civile sulla responsabilità patrimoniale (artt. 2740 e 2741 c.c.) ed alla tutela giurisdizionale mediante esecuzione forzata (art. 2910 ss. c.c.), oltre a quelle previste dal codice di procedura che disciplinano lespropriazione come mezzo per realizzare la responsabilità patrimoniale (in quanto compatibili e non derogate);

ritenuto che, nonostante la innegabile parziale diversa strutturazione dellesecuzione esattoriale, la disciplina prevista dal d.P.R. 602/73, come riformata ad opera del d.lgs. n. 46/1999, abbia avvicinato ulteriormente se non equiparato quasi integralmente mutatis mutandis le regole concernenti il procedimento ordinario e quello esattoriale, sicchè vale ancor di più quanto talora sostenuto dalla S.C., secondo cui già con riguardo ai previgenti dati normativi va riconosciuta allesecuzione esattoriale natura di vero e proprio processo esecutivo speciale, sussistendo pur sempre la giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta il controllo del concreto svolgimento della procedura esecutiva esattoriale, sebbene con poteri più limitati di quelli sanciti dal modello codicistico (cfr. Cass., S.U., 22.7.1999 n. 494);

ritenuto, pertanto, che non sia di ostacolo alla riunione la diversità di rito, salva la questione dellindividuazione di quello applicabile ai procedimenti riuniti, in base ai principi generali (cfr. lart. 40 c.p.c.);

ritenuto, altresì, che neanche sia di ostacolo alla riunione il fatto che il procedimento esattoriale per quanto riferito dal creditore pignorante sia in stato di quiescenza per essere stato sospeso a seguito di opposizione proposta dallesecutato (proc. R.G. n. 2600/2007, Trib. Napoli, V sez. civ., giudice dott. Posteraro), salvo verificare se il pignorante successivo subisca gli effetti della sospensione (e delleventuale accoglimento dellopposizione proposta avverso il primo pignorante), ove detta opposizione riguardi tutti i creditori (ad esempio la pignorabilità dei beni), ovvero possa dare impulso alla procedura;

ritenuto che neanche sia di ostacolo alla riunione la circostanza che non sia stato ancora formato presso questo ufficio un fascicolo concernente il procedimento esattoriale e che, comunque, detta eventualità appare improbabile nella specie, posto che, a seguito della sopra citata opposizione, già dovrebbe essere stato designato un giudice dellesecuzione ex art. 484 c.p.c. e dovrebbero essere stati acquisiti da parte di questi tutti gli atti di riscossione già compiuti (ai sensi dellart. 57 co. 2 d.P.R. n. 602/1973);

P.Q.M.

dispone che gli atti vengano rimessi al Sig. Presidente della sezione per i provvedimenti di sua competenza, ove siano ritenute condivisibili le considerazioni di cui alla parte motiva.

Così deciso il 30.9.2008

Il giudice dellesecuzione

dr. Leonardo Pica


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