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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15099 - pubb. 27/05/2016.

Negoziazione assistita in materia di famiglia: no ad avvocati dello stesso studio


Tribunale di Torino, 13 Maggio 2016. Pres., est. Castellani.

Negoziazione assistita in materia di famiglia – Fase presidenziale – Ruolo e poteri del Presidente a seguito del diniego del P.M.

Negoziazione assistita in materia di famiglia – Obbligo per le parti di avere distinti difensori (almeno 2) – Difensori che esercitino nello stesso studio – Conflitto di interessi – Sussiste – Requisito della “doppia difesa” – Esclusione


In materia di negoziazione assistita avente ad oggetto negozi compositivi di crisi familiare, la fase avanti al Presidente è da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale e al Giudicante deve riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire comparendo personalmente in udienza. La particolarità della procedura ex art. 6 dlgs 162 del 2014 conferisce al Presidente il potere di provvedere, in caso di rifiuto del Pubblico ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate nell’intestazione dell’articolo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di negoziazione assistita avente ad oggetto negozi compositivi di crisi familiare, il requisito della presenza di almeno due difensori (uno per parte) non è soddisfatto là dove i due Avvocati facciano parte dello stesso studio legale. L’art. 6 comma 1 del testo di legge (assistenza di ciascuna delle parti da parte di un difensore), infatti, deve essere interpretato alla luce delle disposizioni del Codice Deontologico forense vigente che, all’art. 24 comma 5, trattando del conflitto di interessi, contempla espressamente un dovere di astensione nel caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti, astensione che è prescritta anche nel caso in cui i difensori “siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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