Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14764 - pubb. 15/04/2016

Funzione del primo incontro nella procedura di mediazione. Domanda riconvenzionale e mediazione

Tribunale Verona, 24 Marzo 2016. Est. Eugenia Tommasi di Vignano.


Primo incontro nella procedura di mediazione – Realizzazione della condizione di procedibilità qualora le parti manifestino l’intenzione di non proseguire nella procedura – Sussiste

Mediazione obbligatoria – Domanda riconvenzionale – Suo assoggettamento alla mediazione – Esclusione



L’art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/10 va interpretato nel senso che il primo incontro tra le parti e il mediatore ha la funzione di verificare la volontà e disponibilità delle prime, informate sulla natura e funzione della mediazione cui il mediatore intende procedere, ad ‘autorizzare’ l'avvio della procedura, consentendo loro altresì di fornire le eventuali giustificazioni per non procedervi. A tale conclusione induce l’art. 5, comma 2 bis, che, nell’affermare espressamente che “…la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, implicitamente ammette che il primo incontro informativo non è un momento estraneo alla ricerca dell’accordo e che la mediazione possa legittimamente chiudersi al primo incontro, sicchè nell’espressione ‘senza l’accordo’ deve necessariamente rientrare anche l’ipotesi che le parti o una di esse non intendano tout court proseguire con la mediazione, ritenendo preferibile che la controversia sia conosciuta dall’autorità giudiziaria. (Eugenia Tommasi Di Vignano) (riproduzione riservata)

Sul tema dell’assoggettamento alla mediazione obbligatoria della domanda riconvenzionale (inedita o meno) rientrante nelle materie di cui al D.Lgs. 28/10 (come anche delle domande dei terzi chiamati in causa, delle domande trasversali, della reconventio reconventionis), deve ritenersi preferibile la più ragionevole e razionale tesi negativa, che si fonda: A) sull’esigenza di interpretare l’art. 5 D.Lgs. 28/10 alla luce dei principi: 1) di ragionevole durata del processo; 2) di efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale rispetto alle norme di deroga alla giurisdizione alla luce dell’art. 24 Cost.; 3) di equilibrio nella relazione tra procedimento giudiziario e mediazione come espresso dalla Direttiva 2008/52/CEE; B) sull’esigenza di rispettare l’autentica finalità dell’istituto mediatorio che è marcatamente deflattiva, tenuto conto che, rispetto alla domanda riconvenzionale, l’esperimento della mediazione non sortisce l’effetto di chiudere il giudizio in corso non essendo generalmente idoneo, dopo il fallimento del procedimento di mediazione sulla domanda principale, a porre fine al giudizio idoneo; C) sull’esigenza di evitare la formulazione di domande riconvenzionali ‘strumentali’ al solo fine di imporre al giudice l’invio in mediazione, con conseguente allungamento dei tempi processuali anche per la definizione della domanda principale. (Eugenia Tommasi Di Vignano) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


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