Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1447 - pubb. 29/01/2009

Proroga della giurisdizione in ambito CEE e forma scritta

Tribunale Torino, 24 Aprile 2008. Est. Di Capua.


Competenza giurisdizionale in ambito CEE – Clausola di proroga della giurisdizione – Forma scritta – Necessità – Specifica approvazione – Esclusione – Predisposizione unilaterale non contestata – Idoneità.

Procedimento civile – Esame di documenti non scritti in lingua italiana – Facoltà del giudice di nominare un traduttore – Obbligo di traduzione delle produzioni – Esclusione – Nomina dell’interprete da parte del giudice – Facoltatività.



Ai sensi dell’art. 23 del regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la clausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza giurisdizionale di uno degli stati aderenti (cosiddetta clausola di proroga della giurisdizione) non richiede la specifica approvazione di cui all’art. 1341 cod. civ. In particolare, il requisito della forma scritta, richiesto per la proroga della competenza dall’art. 23, lett. a), regolamento 44/2001/CE, è soddisfatto sia nel caso di accettazione scritta della clausola, sia nel caso di sua predisposizione scritta unilaterale non contestata. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Dalla disposizione dell’art. 123 cod. proc. civ. (ai sensi del quale “Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore…”) si ricava che la produzione di documenti redatti in lingua straniera e non corredati da traduzione in italiano è lecita ed ammissibile. Sulla parte interessata all’utilizzazione ai fini probatori di documenti precostituiti redatti in lingua straniera non grava dunque alcun onere di allegare traduzioni più o meno formali, restando affidato al giudice ogni provvedimento in proposito. Inoltre, al pari della nomina dell’interprete prevista dall’art. 122 c.p.c., anche la nomina del traduttore è facoltativa e ritenuta superflua quando il giudice conosce la lingua straniera nella quale è scritto il documento, anche se analoghe conoscenze non posseggono le parti o una di esse. Il giudice ha, quindi, la facoltà e non l’obbligo, di nominare un traduttore, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso Giudice che dei difensori. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 123 c.p.c.


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI

-Con atto di citazione in opposizione datato 14.09.2006 ritualmente notificato, la società D.E. S.A. (d’ora in poi, per, brevità: D. S.A.), con sede in MADRID (Spagna), in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona del Curatore dott. R. S., esponendo:

·       che, su ricorso depositato dal FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona del Curatore dott. R. S., il Tribunale di Torino, con decreto n. 4217/06, datato 21.04.2006, depositato in data 28.04.2006, ingiungeva alla D. S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di € 106.023,66, oltre gli interessi di mora calcolati ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 231/02, nonché le spese della procedura monitoria e successive occorrende;

·       che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato;

·      che, infatti, in via preliminare doveva eccepirsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni Generali di Acquisto di D. S.A., riportate anche sul retro di ciascun ordine emesso dalla stessa D. S.A. e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 23 Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22.12.2000;

·       che, sempre in via preliminare, doveva eccepirsi l’incompetenza del Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 24 L.F.;

·       che, nel merito, le pretese creditorie avversarie erano infondate.

Pertanto, parte attrice-opponente concludeva chiedendo l’accoglimento delle eccezioni e domande di cui in epigrafe.

-Si costituiva ritualmente e tempestivamente in Cancelleria parte convenuta-opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo l’inammissibilità dei documenti prodotti da controparte per mancanza di intelleggibilità, contestando le eccezioni preliminari e le domande di controparte e chiedendo:

·       la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per l’intero importo ingiunto essendo la proposta opposizione pretestuosa e comunque non fondata su prova scritta;

·       l’accertamento, in ogni caso, del difetto di intelleggibilità dei documenti prodotti da D. S.a.;

·       in via preliminare, il rigetto, in quanto totalmente infondata, dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da D. S.a., essendo competente a conoscere della presente controversia il Tribunale di Torino;

·       nel merito, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza / nullità / inopponibilità alla E., in bonis, ed al FALLIMENTO E. delle clausole di cui alle presunte “Condizioni generali di Acquisto” azionate dalla D. S.a. a fondamento della proposta opposizione;

·       la conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, il rigetto della proposta opposizione e delle domande tutte formulate dalla D. S.a., in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;

·       nel merito, in ogni caso, la condanna di D. S.a. al pagamento dell’importo capitale di € 106.023,66, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi di mora calcolati sulla somma capitale, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 231/’02, ovvero al tasso di interesse praticato dalla Banca Centrale Europea come meglio precisato al doc. 7 (allegato al decreto ingiuntivo, dalla data di scadenza delle fatture fino al saldo effettivo;

·       in via riconvenzionale, la condanna della D. S.a. al risarcimento del danno per la svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., nella misura accertanda in corso di causa, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa.

-All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 Legge n. 263/2005), parte convenuta-opposta chiedeva anche la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., controparte si opponeva ed il Giudice Istruttore si riservava su tale istanza.

-Con Ordinanza ex art. 648 c.p.c. in data 24.11.2006 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, non concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto e, stante la richiesta delle parti, concedeva alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’Ordinanza per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che erano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

-All’esito della successiva udienza in data 08.05.2007 il Giudice Istruttore si riservava e, con Ordinanza in data 11.05.2007, sciogliendo la predetta riserva, rigettava le deduzioni istruttorie avanzate da parte attrice-opponente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni.

-Infine, all’udienza in data 25.01.2008 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall’art. 68 D.lgs. n. 51/1998).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata successivamente al 01° marzo 2006 e, quindi, è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:

·       dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;

·       dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore” .

2) Sul difetto di giurisdizione eccepito da parte attrice-opponente.

Come si è detto, parte attrice ha eccepito, in via preliminare (in realtà, pregiudiziale), il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino, essendo competente il giudice di Madrid, SPAGNA, chiedendo la relativa declaratoria e domandando, per l’effetto, la revoca e comunque l’accertamento dell’inefficacia e/o della nullità del decreto ingiuntivo opposto.

L’eccezione e le suddette domande risultano fondate e meritevoli di accoglimento.

I. Invero, com’è noto, allorquando ci si trovi di fronte ad un elemento di estraneità (nel caso di specie, l’elemento di estraneità è dato dal fatto che la D. S.A. è una società spagnola, con sede in Madrid, il Giudice italiano deve innanzitutto verificare la propria “competenza giurisdizionale”.

La materia è disciplinata dalla normativa comunitaria per ciò che attiene ai rapporti con gli ordinamenti degli altri Paesi dell’U.E., ad eccezione della Danimarca e, ovviamente, nel solo ambito delle questioni disciplinate, in relazione a singole materie, dal vigente diritto comunitario.

In particolare, in data 22 dicembre 2000 l’Unione Europea ha adottato il regolamento denominato, secondo il numero che è venuto ad assumere l’anno successivo, regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Tale atto stabilisce norme sulla competenza giurisdizionale per le cause di dimensione internazionale che coinvolgano più di uno Stato membro.

Esso sostituisce e modifica il contenuto della Convenzione di Bruxelles relativa alla competenza giurisdizionale e alla esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale conclusa tra gli Stati membri nel 1968.

Il Regolamento è direttamente applicabile in tutta l’Unione, tranne che in Danimarca (le questioni di competenza giurisdizionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri sono pertanto ancora disciplinate dalla convenzione di Bruxelles del 1968).

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, quest’ultimo si applica alle controversie in materia civile e commerciale, con esclusione delle materie seguenti: fiscale, doganale ed amministrativa; stato e capacità delle persone fisiche; regime patrimoniale fra coniugi; testamenti e successioni; fallimenti, concordati e procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato.

In linea di massima, il fattore che determina la competenza giurisdizionale è il domicilio del convenuto. I cittadini domiciliati in uno Stato membro devono essere citati in giudizio, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi ai tribunali di tale Stato membro (cfr. l’art. 2 del Regolamento).

Il Regolamento contiene poi una serie di disposizioni che si discostano da tale principio e consentono di adire i tribunali anche (cioè in alternativa, a scelta di parte attrice, rispetto al foro generale sopra descritto) di un altro Stato membro diverso da quello in cui è domiciliato il convenuto (cfr. artt. dal 5 al 21 del Regolamento).

In particolare, nelle questioni relative ad un’obbligazione contrattuale (art. 5 n. 1, lett. a) un cittadino può essere citato in giudizio anche dinanzi al Tribunale del luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita.

Vi sono, tuttavia, alcuni casi di cosiddetta competenza esclusiva che non sono supplementari ma sostituiscono la competenza basata sul domicilio del convenuto (cfr. art. 22).

Come si dirà meglio in seguito, a determinate condizioni, previste dall’art. 23 del Regolamento, le parti hanno anche la possibilità di scegliere liberamente lo Stato membro i cui tribunali devono avere la giurisdizione.

Nel caso di specie, trova sicuramente applicazione il citato Regolamento (CE) n. 44/2001, essendo intercorso tra le parti un contratto di fornitura di macchinari e relativi pezzi a una società spagnola, ossia la D. S.A. (con sede in Madrid - SPAGNA) da parte di una società italiana, ossia la E. ITALIA S.r.l. (ora FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l.).

Ricorrono infatti i presupposti per la applicabilità di tale normativa, ossia la materia civile o commerciale oggetto della causa, vertendosi in materia di contratti di fornitura di macchinari e relativi pezzi e la collocazione del domicilio del soggetto ingiunto (attuale parte attrice-opponente) in uno Stato membro (la SPAGNA).

II. Come si è accennato poc’anzi, a determinate condizioni, previste dall’art. 23 del Regolamento, le parti hanno anche la possibilità di scegliere liberamente lo Stato membro i cui tribunali devono avere la giurisdizione.

Tale accordo sulla scelta del tribunale di solito porta all’attribuzione di una competenza esclusiva ai Tribunali dello Stato membro prescelto tranne quando le parti abbiano deciso diversamente.

Precisamente, ai sensi dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento (CE) n. 44/2001:

“Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo delle parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere…”.

Nel caso di specie, l’art. 15 delle Condizioni Generali di Acquisto di D. S.A. (cfr. doc. 2 di parte attrice-opponente) contempla la giurisdizione e competenza esclusiva del Tribunale di Madrid (SPAGNA), ai sensi dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento n. 44/2001, prevedendo testualmente quanto segue (in lingua inglese) : “If there is o friendly agreement for the interpretation and fulfilment of the present order, both parts submit to the jurisdiction of the Courts and Tribunals of Madrid. The Spanish law will be the only one applicable.”

Tradotta in italiano, la clausola prevede che “Se non interverranno accordi amichevoli per l’interpretazione e l’esecuzione del presente ordine, entrambe le parti si assoggetteranno alla giurisdizione delle corti e dei tribunali di Madrid. La legge spagnola sarà la sola legge applicabile”.

Le Condizioni Generali di Acquisto, comprensive del citato art. 15, risultano riportate, tra l’altro, sul retro di ciascuno degli Ordini che la D. S.A. ha emesso nei confronti della società E. ITALIA S.r.l. .

Ciò si evince, in primo luogo, dall’originale dell’ordine n. 24546 in data 26.12.2002, prodotto da parte attrice-opponente sub doc. 10), con l’unica precisazione che in tal caso le clausole di cui alle Condizioni Generali di Acquisto sono riportate in lingua spagnola.

Ciò si evince, in secondo luogo, dall’originale dell’ordine n. 30170 in data 05.12.2003, prodotto da parte attrice-opponente sub doc. 11).

E’ pacifico in causa (anche perché non contestato dalla convenuta-opposta) che, sulla base di tali due ordini, la società E. ITALIA S.r.l. aveva emesso due fatture relative al credito preteso in forza del decreto ingiuntivo di cui è causa e, precisamente:

·       la fattura n. 5243 in data 15.11.2003 (cfr. anche il doc. 9 di parte convenuta-opposta);

·       la fattura n. 5530 in data 17.12.2003.

Le suddette Condizioni Generali di Acquisto di D. S.A., comprensive del citato art. 15, devono pertanto ritenersi conosciute e pienamente accettate dalla società E. ITALIA S.r.l. .

Pertanto, la D. S.A. e la E. ITALIA S.r.l. avevano raggiunto un vero e proprio accordo (anche) sulla clausola di cui all’art. 15 delle Condizioni Generali di Acquisto e, dunque, sulla giurisdizione e competenza esclusiva del Tribunale di Madrid (SPAGNA), ai sensi dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento n. 44/2001.

Del resto, giova richiamare la seguente pronuncia della Suprema Corte che, sia pure con riguardo all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, peraltro sostanzialmente analogo dell’art. 23 del Regolamento n. 44/2001: “Con riferimento al patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, il requisito della forma scritta, richiesto dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 come interpretato dalla Corte di Giustizia delle comunità europee con sent. n. 24 del 14 dicembre 1976, è rispettato sia in caso di accettazione scritta della predetta clausola, sia qualora il contratto si sia concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione a norma dell’art. 1327 c.c., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto o costantemente applicata e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 26 aprile 1995, n. 4625, in Giust. civ., 1996, 1, 811).

Deve poi condividersi l’orientamento della Cassazione che, sia pure con riferimento all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, ha affermato che “ ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con l. 21 giugno 1971 n. 804, la clausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza giurisdizionale di uno degli stati aderenti (cosiddetta clausola di proroga della giurisdizione) non richiede la specifica approvazione di cui all’art. 1341 c.c.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, 4 gennaio 1995, n. 90, in Giust. civ., Mass., 1995, 14).

Con specifico riguardo all’art. 23 del Regolamento (CE) n. 44/2001, si deve poi richiamare la seguente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite:

“Il requisito della forma scritta, richiesto per la proroga della competenza dall’art. 23, lett. a), regolamento 44/2001/Ce, è integrato sia nel caso di accettazione scritta della clausola, sia nel caso di sua predisposizione scritta unilaterale non contestata” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. un., 05 maggio 2006, n. 10312 in Foro it. 2006, 12 3388).

Risultano, quindi, integrati i presupposti previsti dal citato art. 23, 1° comma, del Regolamento (CE) n. 44/2001, tenuto conto che, come si è detto:

·       attraverso l’art. 15 delle condizioni generali del contratto, le parti, domiciliate entrambe nel territorio di Stati membri, hanno attribuito la competenza di un Giudice (Tribunale di Madrid–SPAGNA) a conoscere delle controversie, presenti o future, nate dai loro rapporti giuridici;

·       mancando un diverso accordo delle parti, detta competenza deve ritenersi esclusiva;

·       la clausola in questione attributiva della competenza è stata conclusa per iscritto, secondo quanto si è detto poc’anzi;

·       inoltre, tale clausola è stata anche conclusa in una forma ammessa dalle pratiche che le attuali parti in causa hanno stabilito tra di loro.

III. Parte convenuta-opposta, peraltro, ha eccepito che i citati originali dei due ordini prodotti da parte attrice-opponente sub docc. 10) ed 11) sarebbero privi di efficacia probatoria, in quanto redatti in lingua straniera.

L’eccezione non risulta fondata.

Deve, infatti, condividersi l’orientamento della dottrina e della Cassazione prevalenti, secondo cui, come risulta indirettamente dall’art. 123 c.p.c. (ai sensi del quale “Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore…”) la produzione di documenti redatti in lingua straniera e non corredati da traduzione in italiano è lecita ed ammissibile (cfr. Cass. civile n. 4537 del 1990; Cass. civile n. 7232 del 1987).

Sulla parte interessata all’utilizzazione ai fini probatori di documenti precostituiti redatti in lingua straniera non grava dunque alcun onere di allegare traduzioni più o meno formali, restando affidato al giudice ogni provvedimento in proposito.

Inoltre, al pari della nomina dell’interprete prevista dall’art. 122 c.p.c., anche la nomina del traduttore è facoltativa e ritenuta superflua quando il Giudice conosce la lingua straniera nella quale è scritto il documento, anche se analoghe conoscenze non posseggono le parti o una di esse (cfr. Cass. civile n. 12093 del 1992; Cass. civile n. 4537 del 1990; Cass. civile n. 1013 del 1982).

Più di recente, la Cassazione ha affermato che il Giudice ha la facoltà e non l’obbligo, di nominare un traduttore, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso Giudice che dei difensori:

“Il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana - previsto dall’art. 122 cod. proc. civ. - si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti, ragion per cui, quando questi ultimi siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà e non l’obbligo, di nominare un traduttore, per cui il mancato esercizio di detta facoltà, specie quando trattasi di un testo di facile comprensibilità sia da parte dello stesso Giudice che dei difensori, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito impugnata, con la quale il giudice di appello aveva dato atto di cogliere agevolmente il significato dei documenti contestati e, coerentemente, aveva rifiutato, con insindacabile discrezionalità, di valersi della facoltà di nominare un traduttore, senza trascurare la circostanza che, in effetti, sulla scorta dell’impostazione difensiva adottata dai difensori, si sarebbe dovuto comunque ritenere che i documenti medesimi erano stati sufficientemente compresi anche dalle parti)” (cfr. in tal senso: Cass. civile 11 ottobre 2005 n. 19756).

Nel caso di specie, la produzione dei citati originali dei due ordini prodotti da parte attrice-opponente sub docc. 10) ed 11), pur essendo redatti in lingua straniera e, precisamente, parte in inglese e parte in spagnolo, deve ritenersi lecita ed ammissibile, non avendo parte attrice-opponente alcun onere di allegare la relativa traduzione ma avendo, comunque, provveduto a produrla (sia pure senza l’asseverazione) sub doc. 12).

Inoltre, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto e ritiene del tutto superflua la nomina di un traduttore, sia in quanto conosce sufficientemente sia la lingua inglese sia la lingua spagnola, sia in quanto il testo dell’art. 15 delle Condizioni Generali di Acquisto riportate sul retro dei due ordini prodotti da parte attrice-opponente sub docc. 10) ed 11) è facilmente comprensibile dal Giudice e dai difensori, come si evince dall’impostazione difensiva adottata dai medesimi.

IV. Secondo parte convenuta-opposta, inoltre, non vi sarebbe prova che la società E. ITALIA S.r.l. fosse a conoscenza delle suddette Condizioni Generali di Acquisto di D. S.A. e le avesse accettate.

Il rilievo non può essere condiviso in quanto, come si è detto in precedenza, con riferimento al patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, il requisito della forma scritta è rispettato non soltanto nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche qualora il contratto si sia concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione a norma dell’art. 1327 c.c. se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti applicata e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.

Inoltre, come pure si è detto, il requisito della forma scritta, richiesto per la proroga della competenza dall’art. 23, lett. a), regolamento 44/2001/Ce, è integrato anche nel caso di sua predisposizione scritta unilaterale non contestata.

V. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in ordine alle domande proposte dal FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona del Curatore dott. R. S. sia nel procedimento monitorio introdotto con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo opposto sia nel presente giudizio di opposizione.

Per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev’essere dichiarato nullo e revocato.

3) Sulle spese processuali.

Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2° comma. c.p.c., tenuto conto della sussistenza di giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante una complessa questione di carattere tecnico-giuridico.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 25933/06 R.G. promossa dalla società D.E. S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (parte attrice-opponente) contro il FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona del Curatore dott. R. S. (parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in ordine alle domande proposte dal FALLIMENTO E. ITALIA S.r.l., in persona del Curatore dott. R. S., sia nel procedimento monitorio sia nel presente giudizio di opposizione e, per l’effetto:

2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 4217/06, datato 21.04.2006, depositato in data 28.04.2006, che revoca.

4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. .

Così deciso in Torino in data 24 aprile 2008.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA


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