Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1410 - pubb. 26/11/2008

Giudizio di opposizione ex art. 23 l.689/1981 e rito d'appello

Tribunale Torino, 31 Ottobre 2008. Est. Di Capua.


Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione ex art. 23 l. 689/1981 – Grado d’appello – Procedimento ordinario – Applicabilità.

Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione ex art. 23 l. 689/1981 – Appello – Sentenza che non preveda condanna alle spese – Sospensione della provvisoria esecutorietà – Esclusione.



Mentre nel giudizio di opposizione di primo grado è prevista la specifica disciplina procedurale di cui all’art. 23 Legge n. 689/1981, nel giudizio in grado di appello trova invece applicazione l’ordinaria disciplina prevista dal codice di procedura civile e, in particolare, gli artt. 341 segg. c.p.c. tra cui l’art. 342 in base al quale il giudizio d’appello deve quindi introdursi con atto di citazione e non con ricorso. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Nel giudizio in grado di appello avverso le sentenze di rigetto del Giudice di Pace ai sensi della Legge n. 689/1981 che non contengano alcuna condanna al pagamento delle spese processuali, non può essere disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della Sentenza appellata, posto che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di “condanna”, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura “costitutiva” che in quelle di mero “accertamento”. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 282 c.p.c.

Massimario, art. 342 c.p.c.


omissis

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Terza Civile

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Il Giudice

Visti gli atti della causa in grado di Appello iscritta al n. 30601/08 R.G.;

 promossa da:

E.P., rappresentata e difesa dall’Avv. **;

contro:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTO DI TORINO;

 

avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace ai sensi degli artt. 22 segg. Legge n. 689/1981.

 

-letto il ricorso datato 14.10.2008, depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 23.10.2008 dalla predetta parte appellante, avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 8027/08;

 

-visto il provvedimento in data 29.10.2008 con cui il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino designava il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimen­to;

 

-visto l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 40/2006 (“Modifiche  al  codice  di  procedura civile in materia di processo di cassazione   in  funzione  nomofilattica  e  di  arbitrato,  a  norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2006 – Supplemento ordinario n.40/L), che ha apportato le seguenti modificazioni all’art. 23 della Legge n. 689/1981:

    a) al  quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile»;

    b) l’ultimo comma è abrogato;

 

-rilevato, quindi, che attualmente le Sentenze pronunciate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 23 Legge n. 689/1981 sono appellabili;

 

-rilevato che, mentre nel giudizio di opposizione di primo grado è prevista la specifica disciplina procedurale di cui all’art. 23 Legge n. 689/1981, nel giudizio in grado di appello trova invece applicazione l’ordinaria disciplina prevista dal codice di procedura civile e, in particolare, gli artt. 341 segg. c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Decr. 15 gennaio 2007 in “Giuraemilia - UTET Giuridica” on line sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento del n. 2 del 16.01.2008-);

 

-rilevato che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., “L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte dall’articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163 bis.”;

 

-rilevato che, nel caso di specie, l’appello è stato invece proposto con “ricorso” anziché con “citazione”;

 

-ritenuto, peraltro, di dover fissare comunque l’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., concedendo all’appellante termine per notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto, nel rispetto del termine di 90 giorni liberi previsto dall’art. 163 bis c.p.c. (richiamato dal citato art. 342 c.p.c.), riservando all’esito ogni altro provvedimento;

 

-ritenuto che non sussistano i “giusti motivi di urgenza” previsti dall’art. 351, 3° comma, c.p.c., per disporre provvisoriamente con il presente Decreto l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della Sentenza appellata, tenuto anche conto che:

·                  la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di “condanna”, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura “costitutiva” che in quelle di mero “accertamento” (cfr. in tal senso:   Cass. civile , sez. II, 05 luglio 2006, n. 15294 in D&G - Dir. e giust. 2006, 35 27;    Cass. civile , sez. III, 03 agosto 2005, n. 16262 in Giust. civ. Mass. 2005, 9;    Cass. civile , sez. III, 10 novembre 2004, n. 21367 in Giust. civ. Mass. 2005, 4;    Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9236 in Corriere giuridico 2000, 1599; Cass. civile, sez. lav., 19 agosto 1999, n. 8781 in Giur. it. 2000, 698;  Tribunale Torino, sez. VIII, 29 gennaio 2005 in Redazione Giuffré 2006;  Tribunale Torino, 02 marzo 2004 in Giur. merito 2005, 1 8;    Tribunale Torino, Decr. 21 ottobre 2003, in “Giurisprudenza Piemonte” sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it); 

·                  nel caso di specie, la pronuncia del Giudice di Pace riveste natura di mero “accertamento” (negativo), avendo semplicemente “rigettato il  ricorso”, senza pronunciare alcuna “condanna”, neppure con riguardo alle spese processuali;

P.Q.M.

F I S S A

l’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. avanti a sé in data Venerdì 27 MARZO 2009 ore 09,00 (nell’ufficio del dr. DI CAPUA n. 41214 al piano 4° - Scala B).

M A N D A

a parte appellante ricorrente di notificare il ricorso ed il pre­sente decreto nel rispetto del termine di 90 giorni liberi previsto dall’art. 163 bis c.p.c. (richiamato dal citato art. 342 c.p.c.).

Torino, lì 31.10.2008

IL GIUDICE  DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositato in data 03.11.2008


Testo Integrale