Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14022 - pubb. 19/01/2016

Superamento delle preclusioni per concorde volontà delle parti. Domande ed eccezioni non riproposte e interpretazione del comportamento delle parti

Tribunale Torino, 15 Giugno 2015. Est. Di Capua.


Processo civile - Preclusioni - Concorde volontà delle parti - Irrilevanza

Processo civile - Domande ed eccezioni non riproposte - Comportamento delle parti - Interpretazione



Le preclusioni previste dal codice di procedura civile possono essere rilevate dal giudice anche d’ufficio e non possano ritenersi “superate” neppure dalla concorde volontà delle parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Qualora il difensore della parte, comparso all’udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, a meno che non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte o che nella condotta processuale della parte risulti che essa abbia voluto tenere ferma la domanda (o la eccezione) non riproposta, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande. La valutazione della “condotta processuale della parte” (per verificare se la mancata riproposizione possa essere spiegata alternativamente anche con la volontà di abbandonare la richiesta) può valere soltanto a fronte di comportamenti processuali ambigui, di formulazioni equivoche, di diserzioni di udienze destinate alla precisazione delle conclusioni, ma non certo a fronte di comportamenti consapevoli, espliciti e formali, diretti ad evidenziare al giudice le conclusioni che la parte intende sottoporre alla sua decisione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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