Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13354 - pubb. 16/09/2015

De Actis Concisis

Appello Milano, 14 Ottobre 2014. Pres., est. Marescotti.


Procedimento civile – Lunghezza eccessiva degli atti – Reazioni del giudice – Ordine di deposito di atti riassuntivi



La lunghezza degli atti contrasta con la regola che gli atti del processo civile devono essere redatti in forma concisa. La concisione è funzionale alla tutela del diritto di difesa e del contradditorio e ha lo scopo di rendere intelligibili gli argomenti difensivi e le domande e le eccezioni sia a ciascuna delle altre parti, sia al giudice, nell’osservanza della regola della specificità e della autosufficienza degli atti di secondo grado. Le parti hanno l’onere di agevolare l’esercizio del dovere del giudice, facendo comprendere nel modo più chiaro quale sia la specifica materia del contendere; ne consegue, che l’immotivata ampiezza delle difese di parte non giova alla loro chiarezza e “concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici” - in questi termini Cass. Civ. Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199. (Nel caso di specie, la Corte di Appello ha invitato le parti a depositare una nota che riassumesse le difese già dedotte rappresentandole in un numero di pagine non superiore a 40-50). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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