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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1316 - pubb. 10/09/2008.

Consulenza preventiva a fini conciliativi, ambito di applicazione e contraddittorio


Tribunale di Torino, 31 Marzo 2008. Est. Di Capua.

Consulenza preventiva ai fini della composizione della lite – Fumus boni iuris e periculum in mora – Irrilevanza – Esperibilità del rimedio anche per procedimenti di istruzione preventiva di natura non cautelare – Sussistenza.

Consulenza preventiva ai fini della composizione della lite – Verifica della regolarità del contraddittorio – Necessità – Partecipazione dei potenziali interessati anche a fini conciliativi.


L’espletamento della nuova consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis prescinde dai presupposti del fumus e del periculum in mora, potendo senz’altro essere domandata anche laddove non vi sia affatto urgenza di verifica, e si inscrive nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva di natura non cautelare; significativo in proposito è il testo della norma che prevede l’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696”. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

All’udienza fissata in seguito a ricorso ex art. 696 bis c.p.c., il giudice deve verificare la regolarità del contraddittorio e specificare i quesiti tecnici sui quali il consulente dovrà rispondere. In tale sede devono, inoltre, essere risolte le eventuali questioni di rito, quali l’opportunità di disporre eventuali chiamate in causa di terzi e di fissare a tal fine altra udienza nel rispetto della regolarità e completezza del contraddittorio nonchè in considerazione del fatto che la conciliazione avrà maggiori possibilità di essere raggiunta con alla partecipazione al procedimento tutti i potenziali interessati, ai quali, in caso di fallimento delle ipotesi transattive, nel giudizio di cognizione potrà essere opposta l’efficacia della C.T.U.. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Terza Civile

Il Giudice Designato

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 28.03.2008 nel procedimento n. 1252/08 R.G. avente ad oggetto: Ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696 bis c.p.c.;

 

-rilevato che, con ricorso datato 15.01.2008, depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 17.01.2008, la società G. di G. & C. ha chiesto, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, ai fini dell’accertamento dello stato dei luoghi, la cattiva esecuzione dei lavori eseguiti sul tetto e l’accertamento dei danni patiti dalla proprietà della ricorrente, nei confronti:

·                  del CONDOMINIO DI VIA * IN TORINO, in persona dell’amministratore pro tempore sig. C.R.;

·                  del FALLIMENTO EUROPA EDIL 2000 EDILIZIA DI PECORARO TOMMASO, in persona del Curatore dr. **;

·                  dell’Ing. L.V.;

 

-rilevato che, con Decreto in data 05.02.2008, il Giudice sottoscritto nominava C.T.U. l’Ing. S.C. sul seguente quesito (salve le eventuali integrazioni e/o correzioni da apportarsi all’udienza successiva), con termine a parte ricorrente per notificare ricorso e Decreto alle controparti ed al nominato C.T.U.:

Il C.T.U., tenuto conto degli atti e documenti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell’art. 194, comma 1°, c.p.c.:

I. Ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., proceda agli accertamenti di cui al ricorso ed alla relativa determinazione dei crediti eventualmente derivanti dal rapporto dedotto.

Il C.T.U. dia conto nella sua relazione delle osservazioni dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui; alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate.

II. Prima di provvedere al deposito della relazione scritta, tenti, ove possibile, la conciliazione delle parti e, in caso di esito positivo, rediga processo verbale della conciliazione sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 696 bis, 2° comma, c.p.c., da depositare in originale in cancelleria affinché, su istanza della parte interessata, il Giudice possa attribuire con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e/o dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, ai sensi dell’art. 696 bis, 3° comma, c.p.c. .”

 

-rilevato che all’udienza fissata in data 22.02.2008 si costituiva il resistente CONDOMINIO DI VIA * IN TORINO, in persona dell’amministratore pro tempore sig. C.R., depositando e scambiando comparsa di costituzione datata 18.02.2008, chiedendo accertarsi l’assenza di ogni responsabilità del CONDOMINIO per i danni lamentati dalla ricorrente ed il rigetto di ogni domanda proposta da quest’ultima;

 

-rilevato che alla medesima udienza si costituiva anche il resistente Ing. L.V., depositando e scambiando memoria datata 21.02.2008:

·                  eccependo l’inammissibilità o improcedibilità della domanda proposta dalla ricorrente nei suoi confronti per carenza di legittimazione attiva, con conseguente estromissione dell’Ing. L.V. dal giudizio;

·                  chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.p.a. al fine di essere garantito da eventuali pretese economiche imputate all’Ing. L.V.;

·                  chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della UNIQUA PROTEZIONE S.p.a. (già CARNICA ASSICURAZIONI S.p.a.), quale società assicuratrice della EUROPA EDIL 2000 EDILIZIA DI PECORARO TOMMASO o, in difetto, la chiamata in causa della medesima ai sensi dell’art. 107 c.p.c.;

·                  chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa della Ditta M.N., alla quale la società G. di G. & C. aveva commissionato opere di ristrutturazione interna delle mansarde;

·                  domandando, infine, la richiesta C.T.U. ex art. 696 bis c.p.c. differenziando i danni determinati dalla EUROPA EDIL 2000 EDILIZIA DI PECORARO TOMMASO nei locali di proprietà della società G. di G. & C., da quelli derivanti da fatto e colpa della stessa società G. di G. & C. e dalla Ditta M.N. conseguenti al divieto di accesso ai locali, verificando il conseguente aggravamento dello stato dei luoghi;

 

-rilevato che, sull’accordo delle parti, il Giudice rinviava all’udienza in data 28.03.2008, concedendo termine alle parti per integrare le rispettive difese;

 

-rilevato che le parti depositavano memorie difensive, insistendo per l’accoglimento delle rispettive istanze e, in particolare, il CONDOMINIO DI VIA * IN TORINO, con memoria datata 14.03.2008, proponeva quanto meno un’integrazione del quesito, indicando, separatamente, per quanto possibile, i danni riferibili al periodo antecedente la dichiarazione di fallimento della EUROPA EDIL 2000 EDILIZIA DI PECORARO TOMMASO e quelli successivi, accertandone anche le cause sia con riferimento ai primi sia con riferimento ai secondi e determinando gli eventuali crediti derivanti dal rapporto dedotto con riferimento anche all’apporto causale dovuto al comportamento della EUROPA EDIL 2000 EDILIZIA DI PECORARO TOMMASO e della società G. di G. & C.;

-rilevato che:

·                  la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi di cui all’art. 696 bis c.p.c. (introdotta dall’art. 2 D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2005) riveste certamente anche la finalità di evitare il proliferare dei giudizi;

·                  la consulenza è espressamente finalizzata all’accertamento ed alla relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;

·                  l’espletamento della nuova consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis prescinde dai presupposti del fumus e del periculum in mora, potendo senz’altro essere domandata anche laddove non vi sia affatto urgenza di verifica, e si inscrive nel novero dei procedimenti sommari di istruzione preventiva di natura non cautelare; infatti, la norma prevede l’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696”;

·                  peraltro, la consulenza tecnica preventiva in questione conserva un certo nesso di strumentalità con il processo dichiarativo ordinario;

·                  all’udienza fissata il giudice deve verificare la regolarità del contraddittorio e specificare i quesiti tecnici sui quali il consulente dovrà rispondere;

·                  secondo la dottrina prevalente, inoltre, in tale sede devono essere risolte le eventuali questioni di rito, non ultime quelle vertenti sulla opportunità di disporre eventuali chiamate in causa di terzi ai sensi degli artt. 105 segg. c.p.c.; in tal caso dovrà essere fissata altra udienza, a beneficio comunque della regolarità e completezza del contraddittorio, anche considerando che la conciliazione avrà maggiori possibilità di essere raggiunta ove partecipino al procedimento tutti i potenziali interessati, ai quali, in caso di fallimento delle ipotesi transattive, potrà essere comunque opposta l’efficacia della C.T.U. nel giudizio di cognizione;

 

-rilevato che, alla luce dei rilievi che precedono e tenuto conto della natura e finalità del procedimento in questione, devono essere dichiarate inammissibili (nell’ambito del presente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.):

·                  la domanda proposta dal CONDOMINIO DI VIA * IN TORINO di accertamento dell’assenza di ogni responsabilità per i danni lamentati dalla ricorrente e di rigetto di ogni domanda proposta da quest’ultima;

·                  l’eccezione proposta dall’Ing. L.V. di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dalla ricorrente nei suoi confronti per carenza di legittimazione attiva, con conseguente estromissione dell’Ing. L.V. dal giudizio, in quanto le ragioni addotte a sostegno di tale eccezione (cfr. memoria datata 21.02.2008 pagine da 3 a 7), da una parte, rientrano nell’oggetto del quesito e, dall’altra parte, attengono al successivo eventuale giudizio di merito;

 

-rilevato, invece, che, sempre alla luce dei rilievi che precedono e delle condivisibili motivazioni addotte dall’Ing. L.V., debba essere accolta l’istanza di quest’ultimo di essere autorizzato alla chiamata in causa:

·                  della SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.p.a. al fine di essere garantito da eventuali pretese economiche imputate all’Ing. L.V.;

·                  della Ditta M.N., alla quale la società G. di G. & C. aveva commissionato opere di ristrutturazione interna delle mansarde;

 

-ritenuto, invece, che non possa essere accolta l’istanza dell’Ing. L.V. di:

·                  autorizzazione alla chiamata in causa della UNIQUA PROTEZIONE S.p.a. (già CARNICA ASSICURAZIONI S.p.a.), quale società assicuratrice della EUROPA EDIL 2000 EDILIZIA DI PECORARO TOMMASO o, in difetto, la chiamata in causa della medesima ai sensi dell’art. 107 c.p.c., trattandosi di un rapporto assicurativo al quale è estraneo l’Ing. L.V.;

 

-ritenuto, infine, di dover riservare all’esito dell’instaurazione del contraddittorio con i predetti terzi chiamati:

·                  la formulazione definitiva del quesito da sottoporre al C.T.U. Ing. Stefano CAMINO;

·                  la fissazione (a breve) dell’udienza per il giuramento del C.T.U. e conferimento del relativo incarico;

 

P.Q.M.

1) Dichiara inammissibili (nell’ambito del presente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.):

·                  la domanda proposta dal CONDOMINIO DI VIA * IN TORINO di accertamento dell’assenza di ogni responsabilità per i danni lamentati dalla ricorrente e di rigetto di ogni domanda proposta da quest’ultima;

·                  l’eccezione proposta dall’Ing. L.V. di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dalla ricorrente nei suoi confronti per carenza di legittimazione attiva, con conseguente estromissione dell’Ing. L.V. dal presente procedimento;

2) Respinge l’istanza dell’Ing. L.V. di autorizzazione alla chiamata in causa della UNIQUA PROTEZIONE S.p.a. (già CARNICA ASSICURAZIONI S.p.a.).

3) Autorizza l’Ing. L.V. alla chiamata in causa nel presente procedimento:

·                  della SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.p.a. al fine di essere garantito da eventuali pretese economiche imputate all’Ing. L.V.;

·                  della Ditta M.N., alla quale la società G. di G. & C. aveva commissionato opere di ristrutturazione interna delle mansarde;

e, per l’effetto:

4) Concede all’Ing. L.V. termine fino al 20.04.2008 per chiamare in causa nel presente procedimenti i predetti terzi, notificando loro:

·                  copia del ricorso introduttivo della società G. di G. & C.;

·                  copia del Decreto del sottoscritto Giudice datato 05.02.2008;

·                  copia dei verbali di udienza;

·                  copia della memoria dell’Ing. L.V. datata 21.02.2008;

·                  copia della presente Ordinanza;

5) Fissa udienza avanti a sé per l’instaurazione del contraddittorio con i predetti terzi in data venerdì 09 maggio 2008 ore 10,00 (nell’ufficio del dr. DI CAPUA n. 41214 –Scala B – Piano 4°).

6) Riserva all’esito dell’instaurazione del contraddittorio con i predetti terzi chiamati:

·                  la formulazione definitiva del quesito da sottoporre al C.T.U. Ing. S.C.;

·                  la fissazione (a breve) dell’udienza per il giuramento del C.T.U. e conferimento del relativo incarico;

7) Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 29.03.2008

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositata in data 31.03.2008