Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1315 - pubb. 16/09/2008

Sequestro preventivo di immobili per delitti di mafia e trascrizione

Tribunale Torino, 08 Maggio 2008. Est. Di Capua.


Sequestro preventivo di beni immobili in relazione a delitti di criminalità organizzata ed ad altri gravi delitti – Esecuzione mediante trascrizione presso la competente conservatoria – Dovere del conservatore di procedere alla trascrizione – Sussistenza.



Sebbene il sequestro preventivo di beni immobili, effettuato ai sensi dell’art. 321 c.p.p., di per sé non sia trascrivibile nei registri di pubblicità immobiliare (a differenza del sequestro conservativo), tale regola, tuttavia, non trova applicazione quando trattisi di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, attesa la esclusiva finalizzazione di tale sequestro alla confisca obbligatoria dei beni di cui al comma 1 stesso articolo e tenuto conto dell’applicabilità, con riguardo ad esso, delle prescrizioni, anche procedimentali, concernenti il sequestro disposto ai sensi dell’art. 2 ter L. 31 maggio 1965, n. 575, fra cui quella contenuta nell’art. 2 quater di detta legge, in base alla quale, quando il sequestro abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, esso viene eseguito “con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici”. Pertanto, il sequestro di un immobile eseguito anche ai sensi dell’art. 12 sexies della citata L. 356/1992 (che prevede ipotesi particolari di confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata ed ad altri gravi delitti, specificamente indicati dal legislatore) ben può essere trascritto nei registri immobiliari e può dunque essere opposto ai terzi acquirenti del bene che abbiano trascritto posteriormente. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


 


omissis

sciogliendo la riserva assunta all’udienza tenutasi nella Camera di Consiglio in data 30.04.2008 nel procedimento iscritto al n. 1982/08 R.C.C.

 

sul ricorso avente per oggetto: Reclamo ai sensi degli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. attuaz. c.c.;

 

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

-Letto il ricorso datato 21.03.2008, depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 26.03.2008 dall’Avv. G.A., nella sua qualità di Amministratore Giudiziario del complesso dei beni della società C. S.p.a., assoggettati a sequestro preventivo ex artt. 321 e 12 sexies L. n. 356/1992, giusta provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 29.01.2008, n. 1062/06 R.G.N.R. e n. 1028/06 R.G.I.P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.G. del Foro di Palermo e M.B. del Foro di Torino, in forza di procura speciale in calce al ricorso, con cui si chiede che venga ordinato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di TORINO la trascrizione del predetto provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta e di cui alle note di trascrizione accettate con riserva ai sensi dell’art. 2674 bis c.c. e presentate, rispettivamente:

·                  in data 26.02.2008 n. 10348 Reg.Gen. e n. 6835 Reg. Part.;

·                  in data 29.02.2008 n. 11081 Reg.Gen. e n. 7327 Reg. Part.;

 

-visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;

 

-rilevata la tempestività del Reclamo, essendo stato proposto entro il termine perentorio di giorni 30 dall’esecuzione della formalità (cfr. art. 113 ter, 1° comma, c.c.);

 

-ritenuta la propria competenza a provvedere sul Reclamo, essendo stato proposto davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la Conservatoria (cfr. art. 113 ter, 1° comma, c.c.);

 

-rilevata la procedibilità del reclamo, essendo stato il ricorso notificato al Conservatore entro il termine perentorio di giorni 30 dall’esecuzione della formalità, così come previsto dall’art. 113 ter, 1° comma, c.c.;

 

-sentite le parti all’udienza in camera di consiglio in data 30.04.2008;

 

-ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, tenuto conto delle considerazioni che seguono:

·                  con provvedimento in data 29.01.2008, n. 1062/06 R.G.N.R. e n. 1028/06 R.G.I.P., il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta disponeva, tra l’altro, il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies, 4° comma, D.L. n. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992 (“Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”), del complesso dei beni della società C. S.p.a., nominando amministratore l’Avv. G.A. (cfr. la copia del citato provvedimento prodotta dalla parte reclamante);

·                  il Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino eseguiva le formalità di cui alle note di trascrizione presentate, rispettivamente, in data 26.02.2008 n. 10348 Reg. Gen. e n. 6835 Reg. Part. ed in data 29.02.2008 n. 11081 Reg.Gen. e n. 7327 Reg. Part., con riserva ai sensi dell’art. 2674 bis c.c., ravvisando i “gravi e fondati dubbi” sulla trascrivibilità del sequestro nel fatto che “il predetto provvedimento giudiziario non rientra in quelle fattispecie giuridiche, previste dalla normativa vigente in materia di Pubblicità Immobiliare, di cui si deve dare conoscenza nei RR.II.” (cfr. docc. 1 e 2 di parte reclamante);

·                  ora, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, sebbene il sequestro preventivo di beni immobili, effettuato ai sensi dell’art. 321 c.p.p., di per sé non è trascrivibile nei registri di pubblicità immobiliare (a differenza del sequestro conservativo), tale regola, tuttavia, non trova applicazione quando trattisi di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, attesa la esclusiva finalizzazione di tale sequestro alla confisca obbligatoria dei beni di cui al comma 1 stesso articolo e tenuto conto dell’applicabilità, con riguardo ad esso, delle prescrizioni, anche procedimentali, concernenti il sequestro disposto ai sensi dell’art. 2 ter Legge 31 maggio 1965 n. 575, fra cui quella contenuta nell’art. 2 quater di detta legge, in base alla quale, quando il sequestro abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, esso viene eseguito “con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici” (cfr. in tal senso: Cass. penale , sez. VI, 27 novembre 2000, n. 4262 in Arch. nuova proc. pen. 2001, 163);

·                  in altre parole, a differenza di quanto disposto per il sequestro preventivo disciplinato (soltanto) dall’art. 321 c.p.p., il sequestro di un immobile eseguito anche ai sensi dell’art. 12 sexies Legge 7 agosto 1992 n. 356 (che prevede ipotesi particolari di confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata ed ad altri gravi delitti, specificamente indicati dal legislatore) ben può essere trascritto nei registri immobiliari e può dunque essere opposto ai terzi acquirenti del bene che abbiano trascritto posteriormente (cfr. in tal senso: Cass. penale , sez. VI, 27 novembre 2000, n. 3028 in Cass. pen. 2002, 3534)

·                  del resto, ai sensi dell’art. 12 sexies, comma 4° bis, del D.L. n. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992, “Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni”;

·                  nel caso di specie, come si è detto, con il provvedimento in data 29.01.2008 il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta disponeva, tra l’altro, il sequestro preventivo dei beni della società C. S.p.a. anche ai sensi dell’art. 12 sexies, 4° comma, D.L. n. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992;

·                  conseguentemente, trovano applicazione le prescrizioni, anche procedimentali, concernenti il sequestro disposto ai sensi dell’art. 2 ter Legge n. 575/1965 (“Disposizioni contro la mafia”), fra cui quella contenuta nell’art. 2 quater, ai sensi della quale “Il sequestro, disposto ai sensi dell’articolo 2 ter, è eseguito…sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici”;

P.Q.M.

visti gli artt. 2674 bis c.c. e 113 ter disp. attuaz. c.c.;

A C C O G L I E

il predetto reclamo e, per l’effetto

O R D I N A

al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 di eseguire senza riserva alcuna la trascrizione del citato provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 29.01.2008, n. 1062/06 R.G.N.R. e n. 1028/06 R.G.I.P., con cui è stato disposto, tra l’altro, il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies, 4° comma, D.L. n. 306/1992 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992, dei beni immobili della società C. S.p.a., nominando amministratore l’Avv. G.A., e di cui alle note di trascrizione presentate, rispettivamente:

·                  in data 26.02.2008 n. 10348 Reg. Gen. e n. 6835 Reg. Part.;

·                  in data 29.02.2008 n. 11081 Reg.Gen. e n. 7327 Reg. Part. .

O R D I N A

al Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino 2 l’annotazione del presente Decreto del Tribunale di Torino a margine della formalità eseguita con riserva, ai sensi dell’art. 113 ter, 4° comma, disp. attuaz., c.c.

M A N D A

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del Tribunale in data 30.04.2008.

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

IL PRESIDENTE f.f.

Dott.ssa Michela TAMAGNONE

Depositata in data 08.05.2008


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