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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12507 - pubb. 29/04/2015.

Negoziazione assistita: se il PM non autorizza, può farlo direttamente il Presidente


Tribunale di Torino, 20 Aprile 2015. Pres., est. Castellani.

Negoziazione assistita in materia di famiglia – Accordo per la modifica delle condizioni di divorzio – Accordo sottoscritto dai genitori e dal figlio maggiorenne – Diniego del P.M. di autorizzare l’accordo poiché “trilatero” – Correttezza – Sussiste

Negoziazione assistita in materia di famiglia – Accordo per la modifica delle condizioni di divorzio – Diniego del P.M. – Intervento del Presidente – Ruolo e funzione – Possibilità di riesaminare l’accordo e, senza modificarlo, pervenire a conclusioni diverse da quelle rassegnate dal P.M. – Sussiste

Negoziazione assistita in materia di famiglia – Natura giuridica del procedimento – Volontaria giurisdizione – Sussiste


In materia di negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, il P.M. non può concedere l’autorizzazione richiesta ove rilevi che l’accordo sottoposto alla sua attenzione sia stato sottoscritto anche dal figlio maggiorenne, non prevedendo la legge 162 cit. la possibilità di accordi trilateri: tuttavia, dinanzi al Presidente successivamente adito, i coniugi possono modificare l’accordo escludendo la partecipazione del figlio e così ottenendo, verificati positivamente gli altri presupposti, l’autorizzazione direttamente dal giudice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, in caso di diniego del P.M. nel concedere l’autorizzazione richiesta, la competenza demandata al Presidente non comporta una conversione della procedura e l’insaturazione di un giudizio ordinario di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni, ma introduce una procedura nuova e in parte atipica poiché al Presidente stesso è demandata la decisione circa la congruità dell’accordo privato, disatteso dalla Procura della Repubblica, persino in casi in cui, sulla base delle disposizioni processuali vigenti – e qui sta uno degli aspetti atipici – , la competenza spetterebbe al Tribunale in composizione collegiale (artt. 710 c.p.c., 9 legge divorzio). Per quanto concerne lo “spazio di azione” del Presidente in presenza del rifiuto del P.M., pur dovendosi escludere la possibilità di autorizzare condizioni troppo differenti da quelle depositate alla Procura della Repubblica, pena, diversamente opinando, lo svuotamento della funzione che la normativa attribuisce a tale organo, insieme ai difensori dei coniugi “protagonista principale” del percorso di negoziazione assistita, va nello stesso tempo affermato come, in linea con i principi generali che presiedono al rapporto tra parte pubblica e organo giudicante, al Presidente sia demandato altresì un riesame delle conclusioni cui il P.M. è pervenuto con il proprio diniego che, in qualche caso, potrebbe risultare non fondato o anche solo non condivisibile alla luce di una più attenta considerazione della condizione e delle esigenze dei figli, valutazioni indubbiamente facilitate dalla comparizione delle parti nel corso dell’udienza, con i chiarimenti che essa può apportare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il procedimento di negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, celebrato dinanzi al Presidente adito dopo il diniego di autorizzazione del P.M., va qualificato come procedura di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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