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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11341 - pubb. 08/10/2014.

Concessione provvisoria esecuzione ex. art. 648 c.p.c.


Tribunale di Napoli, 25 Luglio 2014. Est. Ucci.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Concessione della provvisoria esecuzione ex. art. 648c.p.c., subordinata a mancata prova dell’imputazione ex. art. 1193 c.c. – Denunzia di vizi e difetti – Opposizione fondata su documento prodotto in copia e disconosciuto dal creditore – Irrilevanza


In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il debitore-opponente eccepisce il pagamento del credito alla base del provvedimento monitorio, ma manca la prova scritta dell’imputazione ex. art. 1193 c.c., il giudice in prima udienza concede la provvisoria esecuzione. Altresì la provvisoria udienza è concessa quando il debitore, eccepisce che l’inadempimento derivi da una assunzione di responsabilità da parte del creditore opposto (nella specie trattasi di difetti di un pulitore per piscine i quali sarebbero stati riconosciuti dall’uscente amministratore della opposta società, come risulta da lettera da quest’ultimo sottoscritta), basata su un documento prodotto in copia, privo di data certa e di timbro della opposta società, nonché contenente sottoscrizione illeggibile, e tale documento è stato disconosciuto nella prima difesa successiva alla sua produzione. (Antonio De Piano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio De Piano


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