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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10506 - pubb. 04/06/2014.

Compravendita internazionale di beni mobili, competenza del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e forma dell'accordo


Tribunale di Padova, 17 Novembre 2010. Est. Mancuso.

Compravendita internazionale di beni mobili – Competenza per materia – Luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita

Proroga della giurisdizione – Forma scritta – Art. 23 Reg. CE n. 44/2001 – Compravendita internazionale di beni mobili – Art. 5 Reg. CE n. 44/2001 – Rapporto con l’art. 1341 c.c. – Condizioni generali predisposte da uno dei contraenti – Sottoscrizione di entrambi i contraenti – Comportamento di conferma e adesione al rapporto – Difetto di giurisdizione – Art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968

Proroga della giurisdizione – Accordo verbale – Conferma scritta – Art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968 – Art. 23 Reg. CE n. 44/2001 – Compravendita internazionale di beni mobili – Condizioni generali predisposte da uno dei contraenti – Comportamento di adesione al rapporto – Difetto di giurisdizione

Proroga della giurisdizione – Uso noto o presuntivamente noto alle parti – Art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968 – Compravendita internazionale di beni mobili – Comportamento generalmente e regolarmente osservato dagli operatori commerciali di un certo settore per un certo contratto – Onere della prova

Giurisdizione – Forum destinatae solutionis – Compravendita internazionale di beni mobili – Luogo di consegna della cosa – Luogo in cui la prestazione caratteristica deve essere eseguita – Luogo di consegna della merce al vettore – Luogo di recapito finale della merce – Disponibilità materiale dell’acquirente – Rapporto con la Convenzione di Vienna del 1980


In materia di compravendita di beni mobili e competenza per materia del giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, quest’ultimo va inteso come luogo nel quale la merce perviene nella disponibilità materiale del compratore, ossia luogo di destinazione finale ed effettiva del bene. (Monica Tognazzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

In materia di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti ex art. 23 Reg. CE n. 44/2001, come già in tema di interpretazione dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, il requisito della forma scritta è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, solo quando questo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché il richiamo non debba essere conforme anche alla previsione specifica dell’art. 1341 c.c. L’indicato requisito, pertanto, deve ritenersi mancante, in presenza di clausola inserita in un modulo sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, non essendo all’uopo sufficiente né che l’altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso né che abbia poi tenuto un comportamento di conferma e adesione al rapporto. (Monica Tognazzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

In tema di interpretazione dell’art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968 (lo stesso ragionamento vale per l’art. 23 Reg. CE n. 44/2001), la condizione di forma è soddisfatta qualora risulti che l’attribuzione di giurisdizione ha costituito l’oggetto di un accordo verbale espressamente riguardante detta attribuzione, che una conferma scritta di tale accordo proveniente da una qualsiasi delle parti è stata ricevuta dall’altra e che questa non ha formulato obiezioni in tempo utile. (Monica Tognazzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

In tema di interpretazione dell’art. 17 Convenzione di Bruxelles del 1968 circa la sussistenza di un uso (conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto) nel commercio internazionale della clausola di deroga convenzionale della giurisdizione, deve ritenersi la sussistenza di siffatto uso quando il comportamento, che a tal fine deve venire all’evidenza, è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipulazione di contratti di un determinato tipo, restando irrilevanti il grado di diffusione di tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali e il collegamento con i requisiti eventualmente diversi previsti dai singoli ordinamenti nazionali. L’onere di provare la “forma ammessa”è a carico del soggetto che invoca la relativa proroga. (Monica Tognazzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente), sarà dinnanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce).
La disciplina stabilita dal Reg. CE n. 44/2001 prevale sulle disposizioni dettate in subiecta materia dalla Convenzione di Vienna del 1980: l’art. 31 della stessa, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, prenda in consegna la merce, nonché il successivo art. 57, relativo al luogo di pagamento del prezzo al venditore, contengono una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione. (Monica Tognazzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

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