Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7172 - pubb. 16/05/2012

Amministrazione di sostegno, mutamento di residenza del beneficiario e cambio della competenza

Cassazione civile, sez. VI, 07 Maggio 2012, n. 6880. Est. Campanile.


Amministrazione di Sostegno – Competenza territoriale – Sopravvenienze – Nuova residenza abituale effettiva del beneficiario – Cambio della competenza – Sussiste.



L’ipotesi del mutamento della residenza o del domicilio del beneficiario deve esaminarsi alla luce della natura contingente dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare, normalmente adottati in base alla clausola “rebus sic stantibus” e quindi, come espressamente prevede l’art. 407, comma 4, c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d’ufficio, in ogni tempo. Ne consegue che anche nell’ambito dell’esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, specialmente nei casi in cui si verifichino contrasti tra l’amministratore e il beneficiario, tenere conto dell’interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l’esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del Tribunale. Né rileva il principio della perpetuatio iurisdictionis: in materia di volontaria giurisdizione, rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina di amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell’ambito dell’amministrazione di sostegno. Né assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall’art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già “aperta” sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita, senza che ciò implichi soluzione di continuità (come pure è stato sostenuto, postulandosi la revoca dell’amministrazione e l’apertura di un’altra fuori dalle ipotesi disciplinate dall’art. 413 c.c.) in altro circondario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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