Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6661 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 21 Ottobre 1965, n. 2167. Est. Rossi.


Fallimento - Dichiarazione del fallimento - Nuova dichiarazione - Imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta - Capacità di fallire.



L'inabilitazione all'Esercizio di un'impresa commerciale, in cui versa, a norma dell'art.216 ultimo comma legge fallimentare, l'imprenditore dichiarato fallito, che sia stato condannato per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta previsti nell'articolo stesso, essendo una pena accessoria non impedisce che il detto imprenditore possa essere nuovamente dichiarato fallito, se, continuando ad esercitare di fatto l'attivita commerciale, abbia contratto obbligazioni e versi in istato di insolvenza. (massima ufficiale)


Massimario, art. 234 l. fall.