Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6659 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 09 Luglio 1962, n. 1805. Est. Giannattasio.


Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Fatti materiali - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Elemento soggettivo - Libera valutazione da parte del giudice civile - Assoluzione per difetto di dolo, del rappresentante di una società creditrice dal reato di sottrazione di beni all'attivo fallimentare - Esperibilità dell'azione revocatoria.

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - In genere.



L'art 28 cod proc pen, nel sancire che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, il giudicato penale fa stato nel giudizio civile o amministrativo quando in questo si controverte intorno ad un diritto l cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che formano oggetto del giudizio penale, ha bensi lo scopo di garantire l'uniformita della ricostruzione dei fatti, per attuare il principio dell'unita della funzione giurisdizionale, ma lascia sempre libero il giudice civile o amministrativo di configurare e vagliare gli stessi sotto diversi profili giuridici. Nel giudizio civile (o amministrativo) cioe, l'autorita del giudicato penale e limitata agli elementi intesi nella loro realta fenomenica, nella loro oggettivita naturalistica, spogli dell'elemento subiettivo e di ogni qualificazione giuridica, sicche e sempre consentito al giudice civile (o amministrativo) di valutarli liberamente per quegli effetti che possono derivarne alla stregua delle leggi civili. Pertanto, se l'accertamento di fatto deve intendersi spoglio dell'elemento subiettivo o intenzionale, l'assoluzione del rappresentante della societa creditrice dal reato di sottrazione di beni dal compendio del fallimento (art 232 legge fallimentare), sia pure per ritenuta ignoranza dello stato di dissesto dell'imprenditore di poi fallito, cui i beni siano stati sottratti, non preclude l'Esercizio dell'Azione revocatoria, a norma dell'art 67 della legge citata, da parte degli organi fallimentari, nei confronti della societa creditrice, poiche nell'Azione revocatoria si controverte su di un diritto che dipende dall'accertamento non gia di un fatto materiale ma di un fatto psicologico, vale a dire della consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore successivamente fallito, (massima ufficiale)


Massimario, art. 232 l. fall.