Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25974 - pubb. 02/10/2021

Applicazione dell’art. 147 L.F. e distinzione tra società apparente e società occulta

Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2021, n. 24633. Pres. Cristiano. Est. Vella.


Fallimento – Estensione ai soci illimitatamente responsabili – Distinzione tra società apparente e società occulta



Al fine dell'applicazione della L. Fall., art. 147, è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente nei rapporti interni, e dalla società occulta, cioè realmente esistente, ma non esteriorizzata.

Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di presupposti, si pongono su un piano alternativo; ne consegue che l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio occulto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato il reclamo di X.S. contro la sentenza del 28/03/2017 con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il fallimento della società di fatto tra Y.M.A., già dichiarato fallito nel 2015 come titolare dell'impresa individuale (*), e lo stesso X., in estensione, quale socio illimitatamente responsabile, sulla base dei seguenti elementi: i) una scrittura privata del 01/04/1996 intervenuta tra il Y., il X. e Ge.Sa. (deceduto nel (*)), nella quale i tre si dichiaravano soci nella misura di 1/3 ciascuno e proprietari di attrezzature, materiali e mezzi di trasporto, convenendo di dividersi utili, perdite e debiti in parti eguali, salvi i debiti di natura personale; ii) le dichiarazioni spontanee rilasciate dal fallito Y. in sede di audizione L. Fall., ex art. 49, il quale, in presenza del suo difensore, aveva precisato che il X., benché formalmente dipendente della ditta con mansioni contabili, aveva di fatto esercitato l'attività imprenditoriale insieme a lui, occupandosi della gestione contabile (con procura a operare presso gli istituti di credito), della predisposizione dei preventivi e dei rapporti con Fincantieri e altri clienti (mentre il Ge. non aveva mai svolto alcuna attività); iii) vari documenti (lettere, offerte, email) dai quali risultava che X. trattava in proprio con clienti e fornitori spendendo il nome della ditta; iv) altre circostanze, come l'anticipazione di spese (non rimborsate) per conto della (*) da parte del X., l'uso di carte di credito prepagate a lui intestate, ma addebitate sul c/c della ditta, l'accesso diretto del X. al c/c, sui cui aveva effettuato versamenti; l'ampia delega rilasciatagli dal Y., che gli consentiva di gestire da solo la cassa sociale e i rapporti con le banche.

1.1. Rigettate le istanze istruttorie del reclamante (CTU contabile e prova testimoniale), i giudici d'appello hanno ritenuto irrilevante il difetto di prova della partecipazione del X. agli utili e alle perdite, circostanza ritenuta ex sé non sufficiente ad escludere la qualità di socio occulto, tenuto conto che - come si legge nella sentenza impugnata - "non si verte in tema di prova dell'esistenza di una società di fatto (tra i cui elementi probanti vi sono la costituzione di un fondo patrimoniale comune, l'alea comune di guadagni e perdite e l'esteriorizzazione del vincolo societario di fronte ai terzi), bensì di prova della qualità di socio occulto di una società già esistente e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese" ed apparendo ovvio che i soci occulti non volessero esteriorizzare il rapporto societario, esistente solo nei rapporti interni, avendo lo scopo di limitare la responsabilità al solo patrimonio del titolare della ditta individuale.

1.2. Avverso detta decisione il X. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria.

1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 7775 del 10/04/2020 la sezione Sesta - Prima di questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, sulla questione di particolare rilevanza degli indici sintomatici della sussistenza di una società di fatto.

1.4. Il pubblico ministero ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

 

Motivi

2.1. Con il primo motivo si lamenta "violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147, comma 5, in relazione all'art. 2247 c.c., "per insussistenza dei presupposti, sia oggettivi che soggettivi, per l'esistenza di una società, nonché dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per anomalia motivazionale consistente nell'inesistenza della motivazione in sé, ovvero in motivazione apparente": secondo il ricorrente, i fatti sui quali la Corte d'appello ha fondato la decisione non dimostrerebbero la partecipazione del ricorrente agli utili e alle perdite, né la sua qualità di socio occulto.

2.2. Il secondo mezzo denuncia analogamente la "violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. Fall., art. 147, comma 5, in relazione all'art. 2247 c.c.; omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: laddove la sentenza, nel qualificare gli indici rivelatori della qualità di socio occulto di società già esistente, e della società di fatto assoggettata in estensione a fallimento, non vi ha incluso la partecipazione agli utili e alle perdite ed il conferimento di beni e servizi per la formazione di un fondo comune", "per insussistenza dei presupposti, sia oggettivi che soggettivi, per l'esistenza di una società, nonché dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per anomalia motivazionale consistente nell'inesistenza della motivazione in sé, ovvero in motivazione apparente".

2.3. Il terzo motivo censura la "violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4; omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 5, circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: laddove la sentenza ha rigettato la prova per testi, l'ordine di esibizione e la CTU contabile richiesta con il reclamo".

3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del terzo, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non raggiunge la soglia del "minimo costituzionale" sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 22232/2016; Cass. 13977/2019), in ragione della sua contraddittorietà e della confusione concettuale che sembra sottendere tra le diverse figure della società occulta e della società apparente.

3.1. Risulta innanzitutto incongrua l'affermazione, contenuta a pag. 3 e s., per cui "non si verte in tema di prova dell'esistenza di una società di fatto (tra i cui elementi probanti vi sono la costituzione di un fondo patrimoniale comune, l'alea comune di guadagni e perdite e l'esteriorizzazione del vincolo societario di fronte ai terzi), bensì di prova della qualità di socio occulto di una società già esistente e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese", essendo in realtà pacifico che non vi fosse una società iscritta al registro delle imprese di cui il X. sarebbe stato socio occulto, in detto registro risultando invece iscritta l'impresa individuale (*), di cui era titolare il Y. (come tale già dichiarato fallito due anni prima).

3.2. Peraltro, pur muovendo dichiaratamente da siffatta premessa che presuppone l'esistenza di un socio occulto di società palese - l'iter argomentativo del decisum assume al contrario che il X. avesse palesato ai terzi la sua qualità di socio di fatto di una società occulta, apparendo all'esterno come l'unico soggetto che gestiva la cassa, intratteneva rapporti con le banche e con i fornitori, però spendendo il nome della ditta "(*)"; in altri termini, ciò che emerge dalla trama motivazionale è piuttosto la qualità di socio "apparente" del ricorrente, ovvero di soggetto come tale ritenuto dai terzi (cfr. Cass. 8981/2016).

3.3. L'esteriorizzazione del vincolo sociale - ossia l'idoneità della condotta ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza di una società (cfr. ex multis, Cass. 14580/2010, 27088/2008, 1127/2006, 11957/2003, 8187/1997, 1573/1984, 3829/1983, 6471/1982, 6397/1981) - rilevante nei rapporti esterni ed idoneo a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c. e quindi anche ai fini della estensione del fallimento L. Fall., ex art. 1447 (Cass. 4529/2008, 11491/2004), è però fenomeno concettualmente distinto dall'esistenza di una società di fatto o irregolare, che nei rapporti interni richiede "una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi" (Cass. 5961/2010, 8981/2016, 9604/2017, 27541/2019, 896/2020).

3.4. Appare dunque necessario che, sulla base degli elementi di prova disponibili, il giudice a quo espliciti la sussunzione dei fatti di causa nel fenomeno della società di fatto, declinando la posizione dell'odierno ricorrente alternativamente in termini di socio occulto ovvero socio apparente della società che si assume costituita tra il fallito Y. ed il X., quale società semplicemente irregolare ovvero occulta.

3.5. E' stato infatti da tempo chiarito che, "al fine dell'applicazione della L. Fall., art. 147, è sufficiente il riscontro, oltre che della situazione normale di una società che esista nella realtà e come tale operi nei rapporti con i terzi, anche delle situazioni anomale costituite dalla società meramente apparente nei confronti dei terzi, pure se inesistente nei rapporti interni, e dalla società occulta, cioè realmente esistente, ma non esteriorizzata. Queste due ultime situazioni, peraltro, in relazione alla diversità di presupposti, si pongono su un piano alternativo. Ne consegue che l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale ad altro soggetto, previo riscontro di una società di fatto, non può essere contraddittoriamente giustificata in base al contemporaneo accertamento, in detto soggetto, della qualità di socio apparente e di socio occulto" (Cass. 1708/1981).

4. All'accoglimento del ricorso, nei termini indicati, segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2021.