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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25638 - pubb. 10/07/2021

LCA: conseguenze dell'omessa notifica del termine fissato per la comparizione ex art. 87 TUB

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Giugno 2021, n. 16084. Pres. Spirito. Est. Torrice.


Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione – Omessa comunicazione all’opponente del decreto del giudice di fissazione dell’udienza di comparizione ex art. 87 del d.lgs n. 385 del 1993 – Mancata notifica da parte dell’opponente che non abbia avuto conoscenza del termine – Effetti preclusivi – Esclusione



Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte dell'opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi dell'art. 87, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall' art. 1, comma 29, d.lgs. n. 181 del 2015, l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti, non produce effetti preclusivi, allorché l'opponente non abbia avuto conoscenza del termine indicato per la notifica, perché la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato. (massima ufficiale)


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