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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25610 - pubb. 06/07/2021.

Modificazione della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale


Cassazione civile, sez. VI, 06 Maggio 2021, n. 11870. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

Pari uso della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione - Conseguenze - Modificazione della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale - Limiti


La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il proprietario di un vano terraneo dell'edificio condominiale non può eseguire, in corrispondenza dell'accesso al proprio locale, modificazioni della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale, per consentirne l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (massima ufficiale)

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