Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24829 - pubb. 05/02/2021

Convenzione stipulata tra i coniugi prima della pronuncia di separazione mediante un atto di 'puntuazione'

Cassazione civile, sez. I, 15 Dicembre 2020, n. 28649. Pres. Genovese. Est. Laura Tricomi.


Separazione personale - Convenzione stipulata tra i coniugi prima della pronuncia di separazione - Atto di “puntuazione” - Efficacia - Esclusione - Fondamento



In materia di separazione dei coniugi, il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di "puntuazione" avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione, mentre qualora i coniugi addivengano ad una separazione giudiziale, le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare - Consigliere -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

sul ricorso 26049/2019 proposto da:

A.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati C. C., C. E., giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

nonchè contro

V.F., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo studio dell'avvocato R. M., rappresentato e difeso dall'avvocato S. M., giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 2970/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Svolgimento del processo

CHE:

Il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi V. - A., con addebito a carico di V.F., gravando quest'ultimo di un assegno di mantenimento in favore della moglie di Euro 1.500,00= mensili, oltre rivalutazione ISTAT. La Corte di appello ha respinto sia l'appello principale proposto da A., che l'appello incidentale proposto da V., confermando la prima decisione.

In particolare la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi in merito alla scrittura privata datata (*), prodotta da entrambe le parti, sulla premessa che entrambe avevano tentato di farne uso in maniera diversa, funzionale alle rispettive difese, ha ritenuto che l'atto non costituiva in nessun modo un accordo idoneo a regolamentare una separazione consensuale e tanto meno il corrispondente procedimento contenzioso, in quanto si trattava di una mera puntuazione in vista di un possibile accordo di separazione consensuale, mai perfezionato dalle parti che avevano poi intrapreso la separazione giudiziale. Ha, quindi, confermato la congruità dell'assegno di mantenimento disposto a favore di A., previo raffronto delle condizioni economiche delle parti.

A.E. ricorre per cassazione con quattro motivi. V.F. ha replicato con controricorso, con ricorso incidentale con due mezzi e con ricorso incidentale condizionato con un mezzo. Entrambi hanno depositato memorie.

 

Motivi della decisione

CHE:

1.1. Il ricorso principale proposto da A. è articolato nei seguenti quattro motivi:

I- Con il primo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. per contrasto logico della motivazione con la comune intenzione delle parti esplicitata con la seguente clausola, testualmente citata dalla sentenza, tratta dall'accordo trasfuso nella scrittura privata del (*) "i coniugi si impegnano a rispettare quanto sopra convenuto sino a quando non concorderanno tra loro una modifica a tale accordo, che può essere fatta solo in forma scritta, a pena di nullità, o sino a quando non sarà convenuto l'eventuale testo del ricorso per separazione consensuale".

La ricorrente sostiene che l'atto costituiva un accordo sul contenuto sostanziale dei rapporti tra i coniugi dal contenuto obbligatorio e giuridicamente vincolate, rispetto al quale la separazione si qualificava solo come "eventuale"; che l'accordo era immediatamente vincolante e che la modifica poteva avvenire in forma scritta concordata, che l'atto costituiva una transazione che conteneva un "contratto atipico di mantenimento" senza prefissazione del termine di durata e senza che il dato dell'entità del mantenimento fosse stato espresso in termini monetari. Rimarca da ultimo che l'accordo aveva avuto attuazione immediata ed era proseguito anche durante il giudizio di separazione fino alla sentenza di primo grado.

II- Con il secondo mezzo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in vista dell'applicazione dell'art. 1362 c.c., comma 2, in relazione al comportamento delle parti dopo il contratto) che è stato oggetto di discussione tra le parti; la mancata applicazione degli artt. 167 e 359 c.p.c. Segnatamente, la ricorrente si duole che non sia stato dato rilievo alla non contestazione del pregresso adempimento dell'accordo da parte di V..

III - Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1367 e 1965 c.c. da parte della Corte di appello per aver negato valore giuridico all'accordo di cui è causa rispetto alla separazione giudiziale introdotta.

Secondo la ricorrente l'accordo intervenuto tra i coniugi non li vincolava alla forma della proposizione della domanda di separazione, ma "al contenuto dei provvedimenti che avrebbe dovuto prendere il Giudice comunque investito" (fol. 13 del ricorso) trattandosi di una transazione già intervenuta e già eseguita. Ha, quindi, affermato che la causa del contratto era evitare un futuro contenzioso e quindi si trattava della causa tipica di un atto transattivo.

IV- Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1372 e 1965 c.c. per aver negato al contratto "valore di legge" tra le parti, prevalente sull'art. 156 c.c., trattandosi di diritti disponibili.

Sostiene che le parti si erano obbligate validamente tra di loro ed il loro accordo precludeva al giudice un diverso regolamento ex art. 156 c.c. 1.2. Il ricorso principale è inammissibile perchè prospetta questioni che appaiono come nuove alla stregua del ricorso e della sentenza impugnata.

1.3. I motivi del ricorso principale, tutti incentrati sulla statuizione concernente l'accordo tra le parti datato (*), vanno trattati congiuntamente per connessione.

1.4. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata l'accordo in questione - che viene ivi parzialmente riportato, anche se non è stato interamente riprodotto dalla ricorrente in ricorso - era stato definito dai sottoscrittori "accordo programmatico" e recava le seguenti frasi; "che il presente atto illustra il punto in cui sono giunte le loro trattative volte a raggiungere un soddisfacente accordo per una possibile separazione consensuale, e costituisce il frutto dell'impegno personale che i due coniugi sono stati in grado di dare per la soluzione dei loro problemi familiari in attuazione dell'obbligo di collaborazione... 10) i coniugi si impegnano a rispettare quanto sopra convenuto sino a quando non concorderanno tra loro una modifica di tale accordo, che può essere fatta solo in forma scritta a pena di nullità o sino a quando non sarà convenuto l'eventuale testo del ricorso per separazione consensuale".

La Corte territoriale, esaminando i motivi di appello proposti da A., ha disatteso la tesi di quest'ultima secondo la quale l'atto integrava un accordo di separazione consensuale perfezionato e valido ed in quanto tale inadempiuto dalla controparte (come riportato in sentenza, fol. 4, e non smentito nel ricorso) perchè ha accertato che l'atto in questione non costituiva un accordo idoneo a regolamentare nè una separazione consensuale, nè la separazione giudiziale intrapresa.

In particolare ha accertato, alla stregua dei passaggi riportati in sentenza, che l'atto costituiva una mera puntuazione in vista di un futuro accordo mai perfezionato per una futura separazione consensuale mai perfezionata.

Ha, quindi, affermato che tale atto non poteva significare la rinuncia delle parti ad esercitare l'azione di separazione giudiziale, nè obbligarli a stipulare una separazione consensuale: da ciò ha desunto "l'assenza di valore giuridico vincolante rispetto alla fattispecie dedotta nel presente giudizio che origina invece da un ricorso per separazione giudiziale" (fol. 5 della sent. imp.), rimarcando in proposito sia la diversità natura della separazione giudiziale rispetto a quella consensuale, ipotizzata nell'atto in questione, sia la considerazione che le "puntuazioni" ivi contenute in vista di un componimento bonario della vicenda non potevano essere "decontestualizzate", e cioè utilizzate per un fine diverso da quello perseguito, e cioè nell'ambito di un procedimento contenzioso.

Per la medesima ragione ha escluso che le rinunce reciproche alla contestazione dell'addebito potessero ritenersi valide ed efficaci in assoluto, ma che dovevano essere considerate entro l'ambito delineato dagli scopi perseguiti dalle parti in quel momento e con quell'atto, volto proprio alla predisposizione delle migliori condizioni per il futuro ottenimento dell'omologa della separazione consensuale.

1.5. Orbene, ricorda la Corte che "In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 c.p.c. in relazione all'art. 158 c.c., comma 1, in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale." (Cass. n. 9174 del 09/04/2008); ne consegue che la Corte di appello poichè aveva accertato che l'atto era una "puntuazione" in vista di un futuro accordo di separazione consensuale non realizzato - e non già la ricorrenza di pattuizioni autonome non preordinate al regime di separazione consensuale - esattamente ha ritenuto l'"accordo programmatico" privo dell'invocata efficacia giuridica nel giudizio de quo.

1.6. Il primo motivo di ricorso non vale a inficiare tale statuizione e risulta per di più inammissibile perchè è articolato sulla prospettazione - del tutto nuova - del carattere autonomo dell'accordo stesso rispetto alla separazione tra i coniugi e della sua natura di "transazione che conteneva un "contratto atipico di mantenimento" senza prefissazione del termine di durata e senza che il dato dell'entità del mantenimento fosse stato espresso in termini monetari" (fol. 9 del ricorso): invero, tale prospettazione non trova riscontro alla stregua della sentenza impugnata, ove è detto che la ricorrente con i motivi di appello aveva chiesto la rivalutazione dell'atto in termini di "accordo di separazione perfezionato e valido", quindi ponendolo in diretta e funzionale connessione con la vicenda separativa; a ciò va aggiunto che in ricorso non è affatto precisato, in osservanza all'onere di specificità, se ed in che termini la questione sia stata così prospettata anche al giudice di merito.

1.7. I motivi secondo, terzo e quarto sono assorbiti, perchè presuppongono la fondatezza di quanto prospettato nel primo motivo circa la autonoma natura dell'accordo, quale transazione che conteneva un "contratto atipico di mantenimento".

2.1. Il ricorso incidentale proposto da V. è articolato nei seguenti due motivi:

I - Violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. a causa della apparente motivazione contenuta nella sentenza impugnata in merito alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta con l'appello incidentale. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello si sia limitata ad esaminare le ragioni addotte dalla moglie per sostenere la domanda - disattesa - di incremento dell'assegno di mantenimento, senza esaminare le ragioni dedotte dal V. per fondare la richiesta di riduzione dell'assegno.

II- Violazione o falsa applicazione degli artt. 2730, 2735, 2727, 2712 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a causa del mancato riconoscimento della natura confessoria delle dichiarazioni fatte da A. nel documento datato (*), rilevante per la valutazione e l'esclusione dei presupposti per la pronuncia di addebito a suo carico. Il ricorrente sostiene che la contestualizzazione dell'accordo programmatico - funzionale ad una separazione consensuale poi non realizzata, è rilevante sotto l'aspetto negoziale, ma non sotto l'aspetto dei fatti confessati o ammessi, tra cui - a suo dire - vanno ricondotte le dichiarazioni in merito alla reciproca assenza di colpa ed al venir meno dell'affectio coniugalis indipendentemente dalla volontà dei coniugi.

2.2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello, nell'esaminare le contrapposte domande concernenti la quantificazione dell'assegno di mantenimento, ha considerato le condizioni economiche e patrimoniali delle stesse ed ha motivato, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente in maniera sufficiente.

In particolare ha tenuto conto, quanto alla posizione di V., sia delle possidenze immobiliari che della sua capacità reddituale, dando atto che il Tribunale - che richiama per relationem - si era già fatto carico di considerare il futuro decremento della sua capacità reddituale, avendo tenuto conto sia dell'età che della cessione delle quote della sua attività imprenditoriale ai figli, nella misura che era stata indicata, ritenuta comprovata in assenza di prova contraria.

2.3. Il secondo motivo è inammissibile.

Osserva la Corte che la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sè sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio (Cass. n. 5725 del 27/02/2019); inoltre nel giudizio di cassazione non è consentito sindacare l'accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito, non essendo soggetto a vaglio di legittimità il prodotto della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui è contestabile il vizio di motivazione (Cass. n. 2048 del 24/01/2019; Cass. n. 3698 del 14/02/2020).

Nel caso in esame, come si evince dal punto 8) dell'accordo programmatico trascritto in sentenza, la dichiarazione venne formulata in maniera congiunta da entrambe le parti, non aveva ad oggetto condotte e fatti specifici, ma la generica valutazione delle ragioni della crisi coniugale ed è stato convincentemente ritenuto dalla Corte territoriale parte del complessivo accordo volto a risolvere i contrasti tra le parti in vista di una separazione consensuale poi non realizzata, secondo una ricostruzione logica e coerente dell'intero atto. Tale valutazione non risulta puntualmente contestata posto che non vengono nemmeno indicati i fatti decisivi di cui sia stato omesso l'esame, sollecitando invece una lettura atomistica ed autonoma del punto 8.

3.1. Il ricorso incidentale condizionato proposto da V. è articolato con un unico mezzo con cui si denuncia: violazione o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a causa del mancato riconoscimento della natura confessoria delle dichiarazioni fatte da A.E. nel documento datata (*).

3.2. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

4. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e così il ricorso incidentale autonomo, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Va dato atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

- Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;

- Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020