Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20564 - pubb. 04/10/2018

L'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato

Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 2018, n. 8343. Est. Loredana Nazzicone.


Contratti di intermediazione mobiliare - Appartenenza alla categoria di operatore qualificato - Condizioni - Dichiarazione di appartenenza espressa dal soggetto interessato, ex art. 31, comma 2, Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile "rationae temporis") - Sufficienza - Conseguenze sul piano probatorio



Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all'art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile "rationae temporis"), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse. (massima ufficiale)


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