Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20318 - pubb. 03/08/2018

Mancato lancio dell’OPA e danno subito dall’azionista per la perdita di chance di disinvestimento

Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2018, n. 19741. Est. Di Marzio.


Finanza e mercati – Offerta pubblica di acquisto – OPA – Mancato lancio dell’OPA – Danno all’azionista – Perdita di chance di disinvestimento – Raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni in caso di Opa con il loro valore effettivo, ritratto dalle risultanze di borsa



In tema di risarcimento del danno subito dall’azionista in conseguenza del mancato lancio dell’OPA, la valutazione non va rapportata esclusivamente al momento in cui si consuma la violazione dell'obbligo di lancio dell'Opa, essendo «almeno astrattamente possibile ipotizzare un'incidenza di quegli eventi successivi sul valore di borsa dei titoli rimasti nel portafoglio di detti azionisti in termini di compensatio lucri cum damno ove ve ne siano le condizioni» (Cass. 26 settembre 2013, n. 22099; v. pure Cass. 10 febbraio 2016, n. 2665; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20560).

Ne discende che il danno da perdita di chance di disinvestimento patito dall'azionista, perciò commisurato alle probabilità che l'azionista avrebbe aderito all'Opa che non ha invece avuto luogo, va determinato raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni in caso di Opa con il loro valore effettivo, ritratto dalle risultanze di borsa, secondo il successivo andamento del titolo, nell'arco temporale intercorrente tra il giorno in cui si è consumata la violazione dell'obbligo di Opa e quello del disinvestimento (se vi è stato, ovvero in caso contrario della proposizione della domanda risarcitoria), nella misura in cui, in applicazione dei principi generali, il pregiudizio patito dall'azionista si collochi sul piano delle conseguenze immediate e dirette alla violazione dell'obbligo di Opa, il tutto sempre nei limiti della prevedibilità, salvo non si versi in caso di dolo, e se del caso con liquidazione equitativa, escluso in tutto o in parte, in presenza dei relativi presupposti, il risarcimento in ipotesi di concorso del fatto colposo del creditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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