Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20074 - pubb. 30/06/2018

Crediti tributari: ammissione al passivo sulla base del semplice ruolo

Cassazione civile, sez. VI, 06 Novembre 2017, n. 26296. Est. Marulli.


Crediti tributari iscritti a ruolo - Ammissione al passivo - Ruolo - Sufficienza - Notificazione della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione



L'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dal concessionario per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 46 del 1999, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto la cassazione dell'impugnato decreto - con cui il giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 98 L. fall. ha negato l'insinuazione al passivo di crediti erariali richiesta sulla base dell'estratto di ruolo in quanto non preceduta da notificazione della cartella - sul rilievo che il concessionario è legittimato ad insinuarsi al passivo sulla base del ruolo in forza dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

 

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente fondato 3. Invero, quanto al formulato rilievo, è stabile insegnamento di questa Corte che "d'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale..." (Cass. Sez. 6-1, 11/11/2016, n. 23110), di talchè non è perciò condivisibile il contrario assunto enunciato dal decidente, tanto più che la diretta impugnazione del ruolo, anche in difetto di successiva notifica della cartella, è ora consentita alla stregua di quanto statuito da Cass. Sez. U., 2/10/2015, n. 19704.

4. Il ricorso va dunque accolto, il decreto impugnato va conseguentemente cassato e la causa va rinviata avanti al giudice a quo a mente dell'art. 383 c.p.c., comma 1 e art. 384 c.p.c., comma 2.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia avanti al Tribunale di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2017.