Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1990 - pubb. 01/07/2007

.

Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Marzo 1965, n. 425. Est. Giannattasio.


Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - Competenza delle sezioni unite della corte di cassazione - Fattispecie.

Credito - Istituti o enti di credito - Banche - In genere - Banca di fatto - Fallimento - Esclusione - Liquidazione coatta amministrativa.



Il prefetto, che, avvalendosi dei poteri conferitigli dagli artt.41 e 368 cod. proc. civ., contesti la competenza giurisdizionale del giudice ordinario a dichiarare il fallimento di un'impresa che svolga attività bancaria a causa dei poteri attribuiti dalla legge bancaria alla pa (procedura di liquidazione coatta amministrativa), solleva una questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pa (art. 37, comma primo, cod.proc.civ.), che, come tale, e sottoposta all'esame delle sezioni unite della corte suprema.

L'autorità giudiziaria ordinaria non ha competenza giurisdizionale a dichiarare il fallimento di una impresa che di fatto eserciti il credito e raccolga il risparmio senza le autorizzazioni prescritte dall'art. 28 del rdl n. 375 del 1936 (convertito nella legge n.141 del 1938), essendo ad essa applicabile la disciplina pubblicistica del credito, e, quindi, la procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui agli art. 57 e 67 del rdl 13 marzo 1936 n. 375 (convertito nella legge 7 marzo 1938 n. 141) (cd legge bancaria).


Massimario Ragionato



Massimario, art. 1 l. fall.

Massimario, art. 194 l. fall.


 


Testo Integrale