Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19890 - pubb. 06/06/2018

Responsabilità dei sindaci per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Cassazione civile, sez. II, 07 Marzo 2018, n. 5357. Est. Federico.


Intermediazione finanziaria - Operazioni con parti correlate e fuori dell'oggetto sociale - Responsabilità del collegio sindacale - Sussistenza - Controllo del comitato interno - Irrilevanza - Ragioni

Intermediazione finanziaria - Responsabilità del collegio sindacale - Illecito di natura omissiva - Fondamento



In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con "parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori", realizzate al di fuori dell'oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell'operazione. (massima ufficiale)

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la violazione contestata dalla Consob risulta pienamente integrata quando risulti l'omesso o l'inadeguato esercizio dell'attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate, non essendo il danno un elemento costitutivo dell'illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione; la responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall'esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall'art. 149 del d. lgs. n. 58 del 1998. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

M.G. ha proposto opposizione D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 195 avverso la Delib. 6 dicembre 2013, n. 18724, notificatagli il 10.12.2013, con la quale la Consob ha applicato sanzioni pecuniarie nei suoi confronti, in qualità di componente del collegio sindacale di Fondiaria SAI spa, per complessivi 400.000,00 Euro, ravvisando una serie di violazioni del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 149, comma 1, lett. a), b), c) e e) bis.

In particolare, gli illeciti amministrativi formalizzati a carico del ricorrente si fondano sulla omessa o carente vigilanza in relazione ad una serie di operazioni immobiliari (progetti immobiliari denominati - (*)). nonchè alla conclusione di contratti di consulenza con l'ing. L.S. ed alla deliberazione di compensi per gli amministratori; tutte attività poste in essere da Fonsai spa con parti correlate.

Il ricorrente, oltre a dedurre la tardività delle contestazioni, ha lamentato l'adempimento, solo parziale, ad opera degli amministratori. degli obblighi informativi a loro carico, con conseguente inesigibilità di un adeguato controllo da parte dei sindaci;

l'erroneità dell'affermazione di Consob, in ordine all'irrilevanza della prova del danno e del nesso di causalità tra la condotta dei sindaci ed il danno stesso, atteso che, in ogni caso, le conseguenze dannose delle violazioni sono un parametro importante per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, non rientra nell'ambito del controllo dei sindaci una valutazione esperita mediante l'esame degli atti gestori; in ogni caso, l'adempimento del relativo incarico professionale avrebbe dovuto valutarsi alla luce della diligenza professionale esigibile in considerazione dell'effettiva struttura societaria, del rilevante numero delle società controllate e delle operazioni effettuate.

Il ricorrente, inoltre, rileva di essere rimasto in carica solo nel periodo dal 2003 al 23 aprile 2009, circostanza di cui la Consob non avrebbe tenuto adeguato conto, atteso che molte operazioni contestate non si erano concluse e non erano state neppure avviate al momento in cui egli aveva cessato l'incarico.

Del pari, non era stato adeguatamente valutato il ruolo svolto da Immobiliare Lombarda spa, preposta alla gestione del patrimonio immobiliare di Fonsai.

L'analisi delle operazioni contestate confermerebbe infine l'impossibilità di un approfondimento dei controlli, divenuto concretamente esperibile solo dopo che il M. aveva cessato l'incarico.

La Consob, costituitasi, ha resistito.

La Corte d'Appello di Torino, con decreto depositato il 13 novembre 2014, affermata in via preliminare la tempestività delle contestazioni, ha respinto l'opposizione, disattendendo le doglianze sulla carenza dell'attività istruttoria e deliberativa della Consob e confermando la violazione da parte del M., in qualità di sindaco, dei doveri di vigilanza in relazione a tutte le operazioni contestate.

Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso il M., sulla base di nove motivi.

La Consob ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti, in prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie illustrative, ex art. 378 codice di rito.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo (rubricato sub A) il M. deduce l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 7 e art. 195, comma 2 e L. n. 262 del 2005, art. 24, comma 1 e art. 3 in relazione all'art. 117 Cost. e art. 6 CEDU, assumendo che la mancata tenuta di un'udienza pubblica costituirebbe violazione dell'art. 6 par 1 della convenzione. Deve senz'altro rilevarsi il difetto del necessario requisito di "rilevanza della questione (vedi nei medesimi termini Cass. 20437 e 20438 del 2017), atteso che risulta dal verbale di udienza del 9 ottobre 2014 che nel caso in esame, dopo una prima udienza interlocutoria, in data 27.5.2014, si è tenuta l'udienza di discussione della causa, che si è svolta "pubblicamente e non in camera di consiglio".

Nei termini suddetti, in particolare mediante la discussione della causa in pubblica udienza, la Corte territoriale si è attenuta a quanto lo stesso ricorrente configura come prioritario.

La Corte ha infatti ritenuto, con scelta processuale che non è stata specificamente censurata, che il procedimento di opposizione di cui alla L. n. 58 del 1998, art. 195, nella formulazione all'epoca vigente, il quale, pur traendo linfa da due distinti modelli normativi (l'opposizione a sanzioni amministrative prevista in generale dalla L. n. 689 del 1981 e il rito camerale disciplinato dagli art. 737 c.p.c. e ss.), si caratterizza in termini di modello procedimentale autonomo (Cass. Ss. Uu. 20930/2009), consentisse il ricorso alla pubblica udienza di discussione, quale strumento maggiormente idoneo a garantire le esigenze di tutela del contraddittorio.

Con il secondo motivo (rubricato sub B.1) si denuncia la falsa applicazione degli artt. 149, 150 e 151 TUF ex art. 360 c.p.c., n. 3), sotto il profilo della omessa prova del danno asseritamente verificatosi in conseguenza del comportamento del collegio sindacale e, segnatamente, dell'odierno ricorrente.

Pure tale motivo non ha pregio.

Come già rilevato dalla Corte territoriale, le sanzioni amministrative irrogate al M. si fondano sull'omesso o inadeguato esercizio dell'attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate e prescindono dall'esistenza del danno, che non costituisce un elemento costitutivo dell'illecito contestato, previsto dall'art. 149 TUF, in relazione all'art. 193.

A differenza, dunque, della responsabilità civile, sancita dall'art. 2407 c.c., la violazione contestata dalla Consob ai fini dell'illecito amministrativo risulta pienamente integrata allorquando il sindaco viene meno al proprio dovere di vigilanza; e ciò indipendentemente dal fatto che da detta condotta derivino o meno conseguenze dannose.

Non appare inoltre pertinente il richiamo alla L. n. 689 del 1989, art. 11.

Dal fatto che la gravità del danno (eventuale) costituisca uno dei parametri di cui tenere conto ai fini della determinazione della sanzione irrogata in relazione ad un determinato illecito amministrativo, non può infatti farsi discendere che il danno sia elemento costituivo indefettibile di ogni fattispecie di illecito ed in particolare della fattispecie in esame, che sanziona direttamente la violazione di determinate condotte, impregiudicate eventuali azioni di responsabilità civile per i danni che da dette condotte siano derivati.

Con il terzo motivo (B.2) si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 149, 150, e 151 in relazione alla natura dell'obbligo sindacale di controllo.

L'odierno ricorrente lamenta che gli sia stata addebitata la responsabilità per omesso controllo sulla base di una valutazione di merito, fondata sull'opportunità e convenienza delle scelte gestionali degli amministratori, estranea alla natura del sindacato ad essi demandato. Con il quarto motivo (B.3) si denuncia violazione degli artt. 149, 150 e 151 TUF avuto riguardo alla natura dell'obbligo sindacale di controllo nelle società quotate in borsa e con riferimento alle società controllate, lamentando l'omesso rilievo dato nel decreto impugnato alla complessità della struttura organizzativa della società quotata. stante l'impossibilità per il collegio sindacale di censire tutte le operazioni da realizzare.

Il quinto motivo (B.4) denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 149, 150 e 151 in relazione alle operazioni estranee all'oggetto sociale, censurando la statuizione del decreto impugnato che individua come "spia" o segnale d'allarme idoneo a sollecitare l'attivazione della vigilanza la mera realizzazione di operazioni estranee all'attività di impresa assicurativa da parte di Fonsai.

Il sesto motivo (B.5) denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 149, 150 e 151, sotto il profilo della falsa applicazione dei Principi di Comportamento con parti correlate di Fonsai, lamentando che la Corte territoriale abbia del tutto obliterato il chiaro tenore letterale delle disposizioni in oggetto, approvate da Fonsai per adeguarsi al Codice di Autodisciplina per le società quotate, predisposto nel 2006 dal Comitato per la Corporate Governance Borsa Italiana spa.

Con il settimo motivo (B.6) si lamenta la violazione della L. n. 689 del 1989, art. 11 censurando la statuizione che, con riferimento alla congruità della sanzione inflitta da Consob, non ha ritenuto significativo, ai fini della valutazione delle sanzioni irrogate, il concreto esito delle operazioni.

I predetti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Avuto riguardo alla natura dell'attività di controllo dei sindaci (B. 2), è vero che la tipologia del controllo dei sindaci non è un controllo di merito e non ha ad oggetto l'opportunità delle scelte gestorie degli amministratori.

Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale ha accertato, con adeguato apprezzamento di fatto, congruamente motivato, che l'opponente è venuto meno all'obbligo di vigilanza, previsto dall'art. 149 TUF, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo interno e contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo al fine di rappresentare adeguatamente i fatti gestionali, nonchè sulle modalità di concreta attuazione dell'efficienza complessiva in relazione al rispetto dei principi di buona amministrazione omettendo di avvalersi di quella vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori attribuiti ai sindaci dall'art. 149 TUF, quali il potere di ispezione e richiesta di informazioni e chiarimenti.

I poteri del collegio sindacale in relazione alle società quotate, infatti, non si attuano soltanto sulla base delle informazioni che gli amministratori sono obbligati a fornire (con periodicità almeno trimestrale) sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, ma anche attraverso l'esercizio dei propri - ampi - poteri d'indagine.

I rilievi critici del ricorrente riguardano, essenzialmente, una presunta inesigibilità dei doveri di vigilanza, in presenza di comportamenti omissivi degli amministratori ed avuto riguardo alle complessità della struttura organizzativa della Fonsai, che controllava oltre 120 società (B.3).

Si osserva in contrario che, come questa Corte ha affermato, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società quotata non può comportare l'esclusione o il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functioone (Cass. 29 marzo 2016 n.6037), gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti dagli atti di abuso gestionali, ma anche dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, valutando preventivamente e verificando efficienza ed adeguatezza del suddetto sistema di controllo, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato l'obbligo legale di denuncia immediata alla Consob (Cass. Ss.Uu. 20934/2009).

Non viene dunque in rilievo, nel caso in esame, un controllo sul "meritò" delle scelte gestionali, ma l'omesso esercizio degli ampi poteri ispettivi e di monitoraggio della gestione che la legge impone ai sindaci, anche mediante comunicazioni alla Consob, esercizio che nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato essere stato del tutto incompleto ed inadeguato, ben potendo i sindaci, anche in presenza di informazioni insufficienti da parte degli amministratori, attivarsi in proprio per acquisire i necessari elementi conoscitivi.

E ciò anche in considerazione del fatto che nel caso di specie le contestazioni non hanno ad oggetto qualche operazione isolata, ma diverse operazioni, effettuate con parti correlate, e tutte di rilevantissimo valore economico.

Quanto alla doglianza afferente alle operazioni compiute al di fuori dell'oggetto sociale (B.4) la stessa è inammissibile in quanto non coglie la ratio della statuizione impugnata.

La Corte territoriale, infatti, non ha ritenuto, di per sè, anomalo il fatto che una società di assicurazioni acquisti o detenga una partecipazione di controllo in una società immobiliare, ma ha affermato che l'attività di controllo avrebbe dovuto essere esercitata con particolare rigore ed approfondimento in relazione alle operazioni effettuate al di fuori dall'oggetto sociale e con il coinvolgimento di parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori; e ciò tanto più in considerazione del fatto che la normale attività della società quotata è quella assicurativa per il cui svolgimento è requisito essenziale l'esistenza di un capitale o fondo di garanzia di ammontare non inferiore a quanto indicato dai regolamenti Isvap ed in relazione al quale vanno dunque valutate con particolare attenzione le operazioni di carattere speculativo ed a rischio di perdite economiche.

Tali statuizioni sono del tutto esenti da censura e pienamente conformi al consolidato indirizzo di questa corte in materia di natura del controllo dei sindaci in operazioni con part4 correlate (Cass. 20437/2017 e Cass. 19639/2017).

Va inoltre disattesa la doglianza relativa alla falsa applicazione, da parte della Corte territoriale, dei Principi di comportamento con parti correlate di Fonsai, avuto riguardo all'approvazione di dette operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo e del parere del Comitato Interno (B.5).

Premesso il difetto di decisività della censura, posto che la violazione dei principi di comportamento in relazione alle verifiche del Comitato di controllo interno costituisce una delle molteplici raliones decidendi delle violazioni contestate, la doglianza è comunque infondata.

La Corte territoriale ha invero correttamente rilevato che l'esame e l'approvazione delle operazioni con parti correlate da parte del Consiglio di Amministrazione doveva costituire la regola, mentre il carattere consultivo del parere del Comitato di controllo interno non ne comportava la natura di mera verifica formale, ma unicamente la non vincolatività, dovendo ritenersi che tali attività di controllo, nell'ambito delle operazioni con parti correlate, fossero necessarie al fine di rilevare trasparenza e correttezza delle operazioni suddette, con la conseguenza che la verifica dell'esistenza ed effettività delle attività di competenza degli organi di ambito amministrativo, anche di controllo interno, deve considerarsi parte integrante degli usuali compiti di vigilanza del collegio sindacale.

Considerato inoltre che le operazioni con parti correlate dovevano rispettare criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il relativo controllo da parte del Comitato di controllo interno, sulla base delle best practices vigenti anche prima dell'approvazione del Regolamento Consob n. 17221/10, non poteva che investire il contenuto economico dell'operazione, non avendo senso, in tale materia, una verifica limitata alla correttezza meramente formale dell'operazione.

Del pari infondata la censura relativa alla dedotta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 11 in relazione alla mancata considerazione del concreto esito delle operazione ai fini della sanzione irrogata (B.6).

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti sanciti dalle relative disposizioni di legge, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche (Cass. 28.2.2016 n.2406).

Risulta dunque esente da censure la statuizione della Corte territoriale la quale, nel dare atto che diverse operazioni oggetto di contestazione non avevano avuto esito positivo o avevano determinato per la società costi molto superiori a quelli preventivati, ha affermato che, nel caso di specie, considerata la natura delle violazioni contestate, non poteva ritenersi decisiva, ai fini della valutazione di gravità dell'illecito, il concreto esito delle stesse, dovendo piuttosto darsi rilievo alla contrarietà delle operazioni contestate agli elementari principi in materia di regolare e corretta amministrazione e l'elevata rischiosità delle stesse, nonchè al fatto di aver avvantaggiato parti correlate, al di fuori di un adeguato controllo: in relazione a tali contestazioni l'illecito per cui i sindaci sono chiamati a rispondere è dunque incentrato sulla mera condotta omissiva, indipendentemente dall'esito (difficilmente valutabile) delle singole operazioni.

Con l'ottavo motivo (C.1) il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5) l'omesso o comunque insufficiente esame delle seguenti circostanze: la propria limitata permanenza nella carica di sindaco, protrattasi soltanto fino al 23 aprile 2009; il ruolo svolto da Immobiliare Lombarda spa; la realizzazione, da parte di Fonsai, di operazioni con soggetti terzi; ed infine la sindacabilità delle perizie CBRE. Il motivo è inammissibile poichè esso, nei termini in cui è formulato, non censura l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando, in buona sostanza, che la Corte territoriale non abbia valutato in modo adeguato taluni elementi emersi dall'istruttoria espletata.

Ed invero, l'art. 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 58 conv nella L. n. 134 del 2012 ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il - fatto storico -, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il "come" e "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, ancorchè la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Orbene, nel caso di specie, risultano specificamente prese in esame e valutate dalla Corte territoriale tutte le circostanze dedotte dal ricorrente. La Corte d'Appello di Torino ha infatti espressamente dato atto di aver esaminato ogni operazione con specifico riferimento alle contestazioni connesse al periodo di permanenza in carica dell'odierno ricorrente, laddove l'eventuale richiamo ad accadimenti successivi veniva effettuato al solo fine di consentire la completa comprensione della vicenda, mentre l'eventuale esito negativo dell'operazione era stato indicato al fine della valutazione di congruità della sanzione irrogata.

Sono invece estranee al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5), come già evidenziato, eventuali carenze di valutazione o motivazione da parte del giudice di merito, avuto riguardo, in particolare al rilievo del ricorrente secondo cui la piena portata delle operazioni contestate avrebbe potuto essere apprezzata solo successivamente alla sua cessazione dell'incarico. Premesso che, come già evidenziato, le contestazioni della Consob al M. si riferiscono a condotte poste in essere fino alla data della sua permanenza in carica (23.4.2009), la Corte territoriale ha specificamente preso in esame le diverse operazioni in relazione al suddetto periodo, ed ha ritenuto, con motivazione logica, adeguata e completa, la fondatezza delle contestazioni in relazione alle specifiche omissioni contestate, precisando che il riferimento agli accadimenti successivi veniva effettuato solo al fine della corretta comprensione della vicenda esaminata.

Risultano del pari carenti del requisito di decisività e rientrano in un inammissibile sindacato sulla valutazione degli elementi istruttori, le doglianze relative al ruolo svolto da Immobiliare Lombardia, ruolo da ritenersi irrilevante, secondo quanto dedotto dalla Consob, non potendo attribuirsi rilievo decisivo, al fine di escludere la carenza di controllo, al fatto che la gestione del patrimonio immobiliare fosse stata delegata a tale soggetto esterno.

Del pari esente da censure la statuizione del decreto impugnato secondo cui costituiva segnale di allarme il fatto che le operazioni esaminate fossero state effettuate con parti correlate, e soprattutto con la famiglia L. (all'epoca azionisti di riferimento) o con società dagli stessi partecipate, o con altre società del gruppo; e ciò a prescindere dall'esistenza di altre operazioni effettuate con soggetti terzi.

La Corte territoriale, infatti, nel valutare l'omesso o inadeguato controllo da parte dei sindaci, ha correttamente rilevato che le operazioni in esame, in quanto sottendono possibili situazioni di conflitto di interesse, avrebbero dovuto essere esaminate con particolare attenzione da parte del collegio sindacale, per il rischio insito nella loro stessa conclusione, dovendo quindi verificarsi in modo rigoroso il rispetto di iniziative, attività e valutazioni attraverso cui si svolge l'iter necessario per giungere alla conclusione dell'operazione.

Sotto questo profilo non assume evidentemente alcun rilievo il fatto che la società abbia effettuato operazioni anche con soggetti terzi.

Costituisce invece valutazione di merito, estranea all'ambito del presente giudizio, ed è in ogni caso priva di decisività, la opinabilità delle perizie estimative CBRE in relazione ai valori ivi previsti delle operazioni immobiliari contestate, assai inferiori alle stime di Scenari Immobiliari. Non risulta infatti che le contestazioni della Consob abbiano avuto ad oggetto la mera difformità tra le diverse risultanze peritali; tali risultanze costituivano infatti un ulteriore elemento di conferma della inadeguatezza delle operazioni contestate, unitamente ad altri gravi indici di allarme ed elementi di criticità delle diverse operazioni, desumibili mediante l'uso della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e colpevolmente trascurati dal collegio sindacale.

Con il nono, articolato, motivo (C.2) si denuncia l'omesso esame di elementi decisivi in relazione alle singole operazioni contestate all'odierno ricorrente dalla Consob, che vengono dettagliatamente elencati.

Pure tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una inammissibile richiesta di riesame, nel merito, della valutazione del materiale istruttorio effettuata dalla Corte di appello.

Come già evidenziato in relazione al motivo precedente, il vizio dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 58 conv. nella L. n. 134 del 2012, ha ad oggetto non già la carente valutazione o l'omesso esame di elementi istruttori, bensí l'omesso esame di un fatto decisivo, onde tale vizio non è configurabile qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, ancorchè la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie.

Anche con riferimento all'ultimo, articolato, motivo il ricorrente omette peraltro di enucleare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente. il "come" e "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, limitandosi ad indicare, in relazione a ciascuna delle operazioni contestate, una serie di elementi o circostanze che sarebbero state trascurate o valutate in modo inadeguato dalla Corte territoriale.

Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha attentamente ed esaustivamente vagliato i fatti storici caratterizzanti le diverse contestazioni ed ha preso in esame le concrete circostanze dedotte dal ricorrente, in relazione a ciascuna delle operazioni contestate.

La Corte d'Appello di Torino ha altresì dato conto in modo completo, esaustivo ed intellegibile del proprio iter argomentativo, evidenziando, in relazione alle diverse operazioni contestate, le carenze imputabili alla condotta dei sindaci, in relazione ai diversi indici di rischiosità dell'operazione e di inadempimento ai doveri di informazione da parte degli organi delegati, che avrebbero dovuto indurre il collegio sindacale ad esercitare un controllo incisivo e non meramente formale, anche avuto riguardo alla complessiva efficienza del sistema di controllo interno, sul quale spettava ad essi di vigilare.

Da qui la conclusione della Corte territoriale, della violazione da parte dell'odierno ricorrente dell'art. 149 TUF, statuizione che risulta compiutamente ed adeguatamente motivata, ineccepibile sul piano dell'applicazione delle norme di riferimento e che si sottrae dunque al sindacato di legittimità.

In conseguenza del rigetto del ricorso, il ricorrente va condannato a rimborsare alla Consob le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Si dà altresì atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del'art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, in favore della Consob che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del'art. 13, comma 1 bis D.P.R. citato.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2018.