Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19422 - pubb. 30/03/2018

L’azione di nullità del contratto finanziario proposta con rito societario non impedisce di optare per il risarcimento del danno

Cassazione civile, sez. I, 09 Febbraio 2018, n. 3254. Est. Genovese.


Processo societario – Modificazione della domanda con memoria ex art.6 – Conseguente alle difese della controparte – Identità o connessione della domanda modificata con la vicenda dedotta in lite – Ammissibilità – Sussiste



In tema di intermediazione finanziaria, la parte che abbia modificato in sede di memoria ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.5 del 2003 la propria domanda di nullità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari in quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in conseguenza delle difese proposte dal convenuto, di ogni genere e tipo, non incorre in una inammissibile mutatio libelli ove la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite o sia ad essa collegata, perché, in tal modo, non si determina né la compromissione delle potenzialità difensive della controparte né il sostanziale allungamento dei tempi processuali di definizione della lite. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - rel. Consigliere -

omissis

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

omissis

Svolgimento del processo

1.La Corte d'appello di Bologna ha accolto l'impugnazione proposta dal Banco Popolare soc. coop. (d'ora in avanti, semplicemente BP), intermediario finanziario della signora T.V. che, per il suo tramite, aveva acquistato alcuni strumenti finanziari (nella specie: le obbligazioni Cirio H 6,25%), contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città che, considerando provato l'inadempimento degli obblighi informativi a suo carico e validamente proposta la domanda subordinata della risparmiatrice, aveva condannato la Banca al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati in misura pari alla differenza tra il capitale investito e le cedole incassate.

2. Secondo la Corte territoriale, infatti, era fondato il motivo assorbente esposto nel gravame della Banca e secondo cui l'originaria domanda, proposta dalla risparmiatrice in prime cure, ossia quella di nullità del contratto, era strutturalmente diversa da quella subordinata (poi accolta dal primo giudice) ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, così "variata" con la memoria depositata, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6, comma 1, lett. a), e considerata - nella sostanza - come una mera emendatio libelli.

2.1. Infatti, se la prima era una domanda di accertamento tendente all'accoglimento di un'azione di ripetizione dell'indebito la seconda presupponeva il mantenimento del vincolo negoziale sicchè il thema decidendum delle due domande era diverso, in quanto il secondo includeva voci che il primo non contemplava, quali l'accertamento del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno lamentato.

2.2. Infine, come richiesto dalla Banca, la T. ed i suoi difensori (dichiaratisi antistatali) andavano condannati alle restituzioni delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con gli accessori.

3. Avverso tale decisione della Corte territoriale, la T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura, illustrati anche con memoria, contro cui ha resistito la Banca, con controricorso.

4. Il PG, nella persona della dr.ssa Luisa De Renzis, ha concluso, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, affinchè la Corte rigetti il ricorso.


Motivi della decisione

1. Con il primo motivo (erronea interpretazione del ricorso D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 19; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5, cod. proc. civ.)) la ricorrente, sulla premessa che l'originario ricorso proposto da essa attrice D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 19, ricomprendeva una domanda "esplicita o quantomeno implicita di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti dell'istituto di credito", chiede la riforma della sentenza di appello perchè quella domanda originaria era stata poi solo precisata in sede di memoria, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6.

2. Con il secondo mezzo (In subordine: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1218 c.c., in relazione all'art. 183 c.p.c.; error consistito nella ritenuta esistenza di una mutatio libelli pur rimanendo inalterati i fatti sottostanti alla domanda attorea, per avere l'attore domandato di ricondurre le violazioni denunciate alla responsabilità contrattuale dell'intermediario, in via alternativa alla già dedotta nullità (art. 360 c.p.c., n. 3)) la ricorrente, in via subordinata, denuncia il mancato rilievo, da parte del giudice di appello, di una semplice diversa qualificazione degli stessi fatti, rimasti immutati sia nella prospettazione originaria che in quella oggetto di precisazione con la memoria ex art. 6 cit..

3. Con il terzo (sul capo restitutorio: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)) si denuncia l'erronea statuizione della Corte territoriale in ordine alla condanna restitutoria di quanto versato dalla Banca, sulla premessa di un versamento di cui non v'era nè allegazione e nè prova, in atti.

4. Con il quarto (sul capo restitutorio: violazione dell'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova di avere adempiuto la sentenza di condanna di prime cure (art. 360 c.p.c., n. 3)), con riferimento alla richiesta delle spese giudiziali, in assenza di una documentazione del pagamento, si denuncia l'erronea applicazione del principio relativi al riparto dell'onere della prova.

5. Con il quinto (error in procedendo, violazione dell'art. 112 c.p.c.; pronuncia del giudice di appello su una domanda mai proposta (art. 360 c.p.c., n. 4)) la ricorrente, con riferimento alla richiesta restitutoria, denuncia un vizio di ultrapetizione in quanto, con la condanna non solo della T. ma anche dei procuratori antistatari alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza, si sarebbe dato luogo ad un'ultrapetizione, non avendo la Banca mai proposto simile domanda nei confronti dei difensori della T., che non erano stati parte del giudizio.

6. I primi due mezzi (per quanto il secondo sia stato proposto in via subordinata, stante la stretta connessione i esso con la prima questione posta all'esame della Corte) possono essere trattati congiuntamente ed accolti;

6.1. Con essi si denuncia l'errore del giudice dell'impugnazione in quanto avrebbe considerato radicalmente diversa la domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6, comma 1, lett. a), e considerata erroneamente - nella sostanza - come una vera e propria mutatio libelli.

6.2.Questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29 del 2017) ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui "nel rito societario, già disciplinato dal D.Lgs. n. 5 del 2003, le domande nuove che l'attore può proporre ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), devono essere conseguenza "delle difese proposte dal convenuto", in tale ampia espressione dovendosi ricomprendere ogni possibile deduzione difensiva di quest'ultimo, e quindi non solo le eccezioni, in senso stretto o lato, ma anche le mere difese".

6.3. Così definiti i poteri della parte nell'abrogato rito societario, ben si comprende che non può dirsi mutatio libelli la domanda che la parte abbia modificato in sede di memoria, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6, tenuto conto di quanto questa stessa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 816 del 2016) ha già stabilito affermando il principio di diritto secondo cui "nel rito societario già disciplinato dal D.Lgs. n. 5 del 2003, la modificazione della domanda, ivi consentita tramite la memoria ex art. 6, può riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta lite o sia ad essa collegata, sicchè, qualora la parte abbia chiesto, con l'atto di citazione, l'accertamento della nullità di un contratto di intermediazione finanziaria, è ammissibile la proposizione, con la suddetta memoria, della domanda di risarcimento del danno, ove, in particolare, non siano mutati gli elementi di fatto introdotti in giudizio." (e cfr. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 2015).

6.4. In conclusione, i primi due mezzi di ricorso vanno accolti, in applicazione del seguente principio di diritto:

in tema di intermediazione finanziaria, la parte che abbia modificato in sede di memoria, ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6, la propria domanda di nullità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, in quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in conseguenza "delle difese proposte dal convenuto", di ogni genere e tipo, non incorre in una inammissibile mutatio libelli ove la domanda osì modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta una lite o sia ad essa collegata, perchè, in tal modo non si determina nè la compromissione delle potenzialità difensive della controparte nè il sostanziale allungamento dei tempi processuali di definizione della lite.

7. Restano assorbiti i restanti tre mezzi, che riguardano altra e dipendente (dall'esame della) questione che ha comportato la cassazione con rinvio della sentenza: quella della restituzione delle somme già riscosse in conseguenza della prima pronuncia sulla vertenza.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018