Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18823 - pubb. 24/01/2018

Esecutività dello stato passivo e giudicato sulle cause di prelazione

Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 2017, n. 25640. Est. Dolmetta.


Fallimento - Formazione dello stato passivo - Esecutività - Credito ammesso al passivo reso definitivo dal giudice delegato - Conseguenti preclusioni processuali - Portata - Fattispecie



Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l.fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di esclusione di un credito privilegiato ex art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, in precedenza già ammesso in via chirografaria quale credito in surroga, stante l'identità della causa dell’attribuzione patrimoniale). (massima ufficiale)


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