Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18563 - pubb. 30/11/2017

Natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL

Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23584. Est. Ceniccola.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati - Convenzione stipulata da ASL avente ad oggetto attività didattica dei propri dipendenti - Assoggettamento dell'ente convenzionato ad amministrazione straordinaria - Istanza di ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c. – Sussistenza - Condizioni



In tema di insinuazione al passivo, deve essere riconosciuta la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n.2 c.c. nel caso di convenzione stipulata da ASL con autorizzazione per i propri dipendenti allo svolgimento di attività didattica retribuita in orario non lavorativo in favore di un soggetto privato (nella specie, ente di formazione di un'organizzazione sindacale successivamente sottoposto ad amministrazione straordinaria), poiché tali attività sono da ritenere prestazione di opera professionale, sebbene il credito sia fatto valere da un soggetto diverso dal prestatore, sempre che ricorra la prova della riferibilità del credito alla prestazione svolta personalmente dal professionista dipendente della ASL. (massima ufficiale)


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