Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17501 - pubb. 20/06/2017

Sistemi di Informazione Creditizia: efficacia e forma del preventivo avvertimento di cattivo debitore

Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2017, n. 14685. Est. Dolmetta.


Sistemi di Informazione Creditizia – Segnalazione – Preventivo avvertimento – Natura recettizia – Efficacia – Raggiungimento del domicilio del destinatario



La dichiarazione di “preventivo avvertimento”, ovvero di preavviso, di cui alla norma dell'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, ha natura recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario finanziario di provvedere alla sua classificazione come “cattivo debitore”. È dunque sottoposta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. e l’onere di preavviso risulta assolto solo quando la dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva restando l'eventualità che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La prova dell’avvenuto avvertimento, di cui all’art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, da parte dell’intermediario finanziario non può dirsi raggiunta tramite la mera allegazione della circostanza dell’invio, tramite l’utilizzo del sistema Postel, da parte di quest’ultimo, né giova l’attestazione dell’intermediario, in quanto mera allegazione di parte, non essendo peraltro rilevante a tal fine l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice della Privacy. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Trib. Milano, sez. I civ., Sentenza n. 6478 del 1 ottobre 2012, Giudice Bernardini

Sistemi di Informazione Creditizia – Segnalazione – Dichiarazione di preavviso – Prescrizione di forme specifiche – Esclusione – Attestazione dell’intermediario

Ai fini della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, l’invio della dichiarazione di preavviso, di cui all'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, può essere effettuato tramite l’utilizzo del sistema Postel, non essendo state prescritte dalla citata Delibera forme specifiche. Relativamente alla prova dell’assolvimento dell’onere della spedizione, è sufficiente l’attestazione dell’intermediario finanziario, atteso che quest’ultimo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice della Privacy. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Laura Colombo


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