Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16484 - pubb. 10/01/2017

Disabilità e limite invalicabile delle garanzie: servizio di trasporto scolastico e assistenza per lo studente

Corte Costituzionale, 16 Dicembre 2016, n. 275. Est. Prosperetti.


 



La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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