Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15622 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 23 Aprile 1969, n. 1288. Est. Alibrandi.


Fallimento - Esecuzione forzata - Esecuzione forzata su immobili alienati dal debitore mediante atti trascritti dopo il pignoramento - Dichiarazione di fallimento del debitore successiva alla trascrizione degli atti di alienazione - Sostituzione del curatore al creditore istante nella espropriazione in corso possibilità



Se nel corso della procedura espropriativa individuale iniziata su beni immobili alienati dal debitore mediante Atti trascritti dopo il pignoramento, venga dichiarato il fallimento dell'esecutato, il curatore puo sostituirsi al creditore istante nell'espropriazione in corso nonostante che il fallimento sia posteriore alle suddette trascrizioni. Invero, poiche l'art. 2913 cod.civ. commina l'inefficacia delle alienazioni dei beni pignorati anche nei confronti dei creditori intervenuti nel procedimento esecutivo successivamente ad esse e poiche la esecuzione individuale resta assorbita da quella fallimentare, alla quale debbono necessariamente partecipare i creditori che intendevano intervenire nella prima, gli effetti di cui al citato art. 2913 cod. civ. operano in favore della massa dei creditori, che ha il diritto di considerare i beni alienati come ancora appartenenti al fallito. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato