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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2056 - pubb. 08/03/2010.

Investimento di denaro dei clienti a nome proprio e fallimento del promotore finanziario


Tribunale di Brescia, 04 Ottobre 2008. Est. Sabbadini.

Fallimento – Promotore finanziario – Organizzazione di mezzi e fine di lucro – Investimento a nome proprio di denaro dei clienti – Assoggettabilità a fallimento.


E’ soggetto al fallimento il promotore finanziario che investa a nome proprio ed a fini di lucro il denaro ricevuto dai clienti mediante organizzazione di mezzi, sia pur di non rilevanti dimensioni, ed assumendo il rischio dell’iniziativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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