Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18711 - pubb. 10/01/2018

Obblighi della banca depositaria nelle operazioni sul Forex. Collegamento negoziale, occasionalità e responsabilità contrattuale ed extra contrattuale

Appello Roma, 18 Dicembre 2017. Pres., est. Lo Sinno.


Intermediazione finanziaria - Operazioni sul mercato del Forex - Separazione patrimoniale - Collegamento negoziale - Occasionalità necessaria - Obblighi della Banca depositaria



Le operazione valutarie a pronti possono generare solo il regolamento economico immediato diversamente da quelle in cui si rinvia al futuro l'esecuzione e il pagamento, per le quali sono previsti i margini per la garanzia della futura copertura.

La Banca mediante la creazione del conto vincolato alla operatività dell'intermediario Forex pone in essere lo strumento necessario e indispensabile per la attività dell'intermediario e ne definisce la operatività, la cui futura violazione andrà imputata come responsabilità a titolo oggettiva alla Banca che aderendo all'accordo di collaborazione e collaborando con l'intermediario consapevolmente accetta rischi insiti in tale sua particolare scelta imprenditoriale.

Sussiste il collegamento negoziale sia dal punto di vista degli interessi perseguiti che dal punto di vista dell’operatività concreta dei soggetti e dell'oggetto non potendo l'intermediario detenere alcuna somma del cliente ed avendo necessità di avvalersi di un istituto di credito che consenta il perseguimento del contratto concluso con il comune cliente.

L'esecuzione a favore dell'intermediario in unica soluzione dei bonifici sempre al momento dei versamenti sul conto vincolato del cliente mostra la consapevolezza della banca di operare un illegittimo trasferimento dal conto vincolato, di violare il divieto che l'intermediario possa detenere le disponibilità liquide dei clienti ed il principio di separatezza patrimoniale.

La Banca è tenuta alla verifica sostanziale e non solo della legittimità formale delle richieste di bonifico pervenute dall'intermediario perché lo richiede il preminente interesse della cliente e perché non è ignota alla Banca l’attività in concreto esercitata dalla società.

In presenza di un’operazione manifestamente anomala che possa compromettere l’interesse del correntista che abbia affidato alla banca i propri depositi rientra nei doveri di esecuzione di buona fede il rifiutare il compimento o quanto meno di informarne preventivamente il cliente. (Paoloandrea Monticelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paoloandrea Monticelli


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