Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16730 - pubb. 01/07/2010

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Lodo Arbitrale Bologna, 10 Febbraio 2017. .


Intermediazione finanziaria - Contratti di investimento conclusi a distanza - Applicazione della disciplina sui contratti fuori sede - Esclusione



Non si applica ai contratti di investimento conclusi “a distanza” la disciplina di cui all’art. 30, comma 7 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (T.U. sulla finanza) per i contratti conclusi “fuori sede”, considerato che gli artt. 32 del T.U. finanza, 79 e 80 del regolamento CONSOB 16190/2007 non contengono alcun rinvio alle disposizioni speciali di cui all’art. 30, commi 6 e 7 T.U. finanza, che prevedono una particolare ipotesi di nullità relativa, la cui previsione (anche per la ratio che ne ha consigliato l’adozione, riferita all’esigenza di concedere all’investitore un rimedio contro il rischio di una negoziazione a sorpresa o poco meditata) non è estensibile ad una fattispecie diversa, in cui non ricorrono le medesime esigenze di tutela. (Paolo Bontempi) (riproduzione riservata)