Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 960 - pubb. 01/07/2007

4you e provvedimento d'urgenza

Tribunale Vigevano, 09 Dicembre 2003. Est. Rossi.


4you – Richiesta di provvedimento d’urgenza volto ad ottenere la sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate – Fumus boni iuris – Necessità di consulenza – Periculum in mora – Insussistenza.



 


 


Svolgimento del processo

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che procede, letti gli atti e i documenti di causa, assume in fatto:

1)          con ricorso depositato il 10/11/03, A. R. adiva l’intestato Tribunale, sezione distaccata di Abbiategrasso onde sentire autorizzare - a mezzo provvedimento di urgenza ex artt. 669 bis e s.s. c.p.c. e 700 c.p.c. - a sospendere il pagamento delle rate mensili dovute per effetto della sottoscrizione dei piani finanziari denominati “4you”. Chiedere inoltre ordinarsi alla resistente Banca Agricola Mantovana di astenersi da ogni utilizzo del contratto in oggetto in danno ad esso R. ed, infine, la segnalazione dell’adozione del provvedimento invocato alla Centrale Rischi della Banca D’Italia.

2)          Assumeva il R., trattarsi di contratto invalido giacché effetto da dolo ed errore essenziale, l’essere poi la Banca resistente in mala fede per aver violato l’obbligo di informazione discendente, altre che dal principio generale di cui all’art. 1375 c.c. del Regolamento Consob n. 11522 (artt. 28 e 29) ed infine la mancanza di equilibrio nelle posizioni dei contraenti;

3)          letto il ricorso, questo Giudice fissava l’udienza del 25/11/03 per la compaizione delle parti innanzi a sé;

4)          in tale sede si costituiva la resistente Banca Agricola Mantovana chiedendo per tutti i motivi esposti nella memoria difensiva depositata alla predetta udienza la reiezione delle avverse domande.

5)          Alla successiva udienza del 4/12/03 il Giudice si riservava.

In diritto

Ritiene questo Giudice che il ricorso proposto dal Ricalcati non possa trovare accoglimento e vada, quindi, rigettato.

Va, in primo luogo, rilevato che onde appurare l’effettiva sussistenza del fumus boni iuris dedotto a sostegno della pretesa del ricorrente dovrebbe trovare svolgimento un accertamento tecnico volto a stabilire la fondatezza delle doglianze fatte valere dal Ricalcati sotto il profilo: a) della effettiva tipologia del contratto  sottoscritto con la denominazione “4you” b) del lamentato squilibrio nelle posizioni dei contraenti avuto riguardo alle caratteristiche negoziali c)della corrispondente del dato contrattuale alle caratteristiche dell’investitore (ex art. 28 e 29 del citato Regolamento Consob).

Sicché allo stato questo Giudice non è in grado di pronunciarsi in merito alla sussistenza del primo dei due presupposti, cui la legge subordina l’accoglimento dei ricorsi proposti in via d’urgenza. Né ritiene di ravvisare l’opportunità di disporre in tal senso, alla luce della palese mancanza del secondo dei due presupposti normativi e cioè del paventato danno nel ritardo.

Va, infatti, rilevato che la pretesa azionata dal Ricalcati, in ordine alla sospensione dei pagamenti dovuti può agevolmente trovare tutela negoziale prima che giudiziale mediante l’estinzione anticipata del contratto, conseguibile in ogni momento.

Sicché - ove sussiste effettivamente la necessità del R. di far ricorso al credito bancario e di ciò non vi è neppure un principio di prova in atti - l’odierno istante avrebbe la possibilità (dietro corresponsione di modico importo cfr. piani di simulazione prodotti dalla stessa difesa del Rcalcati all’udienza del 04/12/03) di accedere al mezzo dell’estinzione, così come contrattualmente previsto.

Fatta salva, inoltre, ogni considerazione sulla veridicità dell’assunto del ricorrente che lamenta essergli inibito il credito bancario in virtù dell’esistenza del negozio de quo.

E’ pertanto evidente che la pretesa del R. non è assistita da quell’urgenza che giustifica il ricorso alla procedura ex art. 700 c.p.c., ben potendo le ragioni addotte trovare ristoro nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione per risarcimento danni, avuto anche riguardo alle condizioni economiche della controparte.

Per ragioni di equità, si ravvisano giusti motivi onde procedere alla dichiarazione di integrale compensazione delle spese processuali dal presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis, 669 ter, sexies septies c.p.c., 700 c.p.c.  rigetta il ricorso promosso da A. R. avverso la Banca Agricola Mantovana s.p.a.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.