Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9519 - pubb. 03/10/2013

Concordato con riserva e violazione dell’obbligo di fornire l’informativa periodica imposta dal tribunale

Tribunale Firenze, 07 Agosto 2013. Est. Silvia Governatori.


Concordato preventivo con riserva – Informativa imposta dal tribunale – Situazione patrimoniale, economica e finanziaria – Omissione – Conseguenze.



In sede di richiesta delle informative di cui all’art. 161, comma 8, l. fall, il tribunale può imporre che il debitore fornisca un chiaro prospetto della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il rispetto di tale obbligo, che, ove violato, porta all'apertura del procedimento di cui agli artt. 161, comma 8, e 162, comma 2, l. fall., ha lo scopo di fornire al tribunale i necessari elementi valutativi, sia per verificare che la concessione del termine per il deposito del piano non si risolva in un mero autorizzato ritardo nella ricerca di una soluzione della crisi di impresa, ce potrebbe comportare un aggravamento del passivo, sia per verificare, come esplicitato anche nella recente riforma dell'art. 161, quale sia l'attività compiuta dal debitore ai fini della predisposizione della proposta e del piano. (Erika Volpini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Erika Volpini, Studio Legale PSP



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