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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 841 - pubb. 01/07/2007.

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Appello di Brescia, 18 Novembre 1998. Pres., est. Lusanna.

Credito Artigiano – Privilegio – Criteri di determinazione.


 

 

La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:

LUSANNA Dott. Giulio, Presidente rel.

CALAMITA Dott. Giovanni Consigliere

OLDI Dott. Paolo Consigliere rel.

ha pronunziano la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 848/96 R.G. promossa in grado di appello con atto di citazione notificato il giorno 04/12/1996 n. 017270 cronol. UNEP Tribunale di Mantova e posta in deliberazione all’udienza collegiale del 18 novembre 1998

Da

FALLIMENTO ALFA S.R.L., in persona del Curatore

C o n t r o

DELTA S.N.C. - APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 13 /06/1996-23/09/1996

CONCLUSIONI

Dell’appellante:

In riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del cui appello si tratta, accertarsi e dichiararsi che il credito della società Delta S.n.c. per lit. 10.713.055 ha natura chirografaria e come tale va ammesso allo stato passivo del Fallimento Alfa S.r.l., correggendosi in tal senso lo stato passivo. Spese ed onorari di primo e secondo grado rifusi.

Dell’appellato:

Respingersi l’appello di cui è causa, confermandosi in ogni sua parte l’impugnata sentenza del Tribunale di Mantova. Con rifusione delle spese del presente giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 28 luglio 1994, la S.n.c. Delta proponeva tempestiva opposizione allo stato passivo del fallimento della Alfa s.r.l., lamentando l’ammissione del proprio credito di lire 11.141.579, di cui lire 10.713.055 a titolo di prezzo per forniture di pane e generi alimentari da forno e lire 428.524 per IVA, in via chirografaria al concorso, anziché in rango privilegiato ai sensi dell’art.2751-bis n. 5 c.c., come spettante ad essa ricorrente, in quanto società artigiana.

Decidendo nel contraddittorio della procedura concorsuale, che resisteva alla pretesa, il Tribunale di Mantova, con sentenza 23 settembre 1996, accoglieva l’opposizione limitatamente all’importo di lire 10.713.055, con il favore della metà delle spese del giudizio. Nella decisione, qui impugnata, si afferma che i documenti prodotti (dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; libro matricola; stato patrimoniale e conto dei profitti e delle perdite) consentono di ravvisare nella società creditrice i caratteri della società artigiana, coerentemente all’iscrizione della stessa nell’albo provinciale delle imprese artigiane, “… che non risulta aver espanso la propria attività fino a farle assumere le caratteristiche dell’impresa industriale e con conseguente trasformazione del guadagno – normalmente modesto per il piccolo imprenditore artigiano, in vero e proprio profitto…”. Dato per pacifico che l’attività svolta dalla società Delta (produzione di pane e generi alimentari di forneria) rientra tipologicamente fra quelle considerate dalla legge n. 443 del 1985, la sentenza valorizza i limiti dimensionali dell’impresa (avente 4 dipendenti nel 1992 e 3 dipendenti nel 1993); la diretta partecipazione di uno dei due soci, in forma manuale, al processo produttivo; il limitato ammontare del capitale fisso (immobilizzazioni materiali) che, in rapporto al capitale di esercizio (costo delle materie prime e costo del personale superiori a lire 180 mln e, rispettivamente, a lire 150 mln nel 1992 e 1993), rendeva il fatturato annuo (di poco superiore a lire 500 mln) frutto della prevalenza del lavoro rispetto al capitale; la connotazione di guadagno da lavoro, e non di profitto speculativo, dell’utile assai modesto realizzato negli anni 1992 (lire 43.548.620) e 1993 (lire 47.574.133).

Il Fallimento della Alfa S.r.l. proponeva appello nel termine breve contro la sentenza, con atto di citazione del 4 dicembre 1996, con il quale chiedeva, in riforma della decisione impugnata, di negare la collocazione privilegiata al credito. La società appellata resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. La causa è passata in decisione all’udienza del 18 novembre 1998 sulle conclusioni precisate come sopra e come in atti.

Motivi della decisione

1)Con unico motivo di gravame, la curatela appellante, lamentando erronea valutazione, in fatto, dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della qualifica artigiana ad una impresa, sostiene che i dati accertati in punto fatturato, apporto lavorativo (di un socio e di tre - quattro dipendenti), utile realizzato, da analizzare unitamente alle cifre relative alle immobilizzazioni materiali, al costo delle materie prime ed a quello della mano d’opera, consentirebbero di affermare la prevalenza del capitale rispetto al lavoro nel processo produttivo della società creditrice, e non già il contrario. Obietta che l’elevato valore aggiunto, che la medesima società invoca per sorreggere la tesi della prevalenza del lavoro rispetto al capitale, riferendolo alla differenza tra costo delle materie prime e fatturato, non tiene conto “…della non trascurabile circostanza che la produzione della Delta S.n.c. è per la quasi totalità ottenuta con l’impiego di quei macchinari che sono indicati in bilancio sotto la voce di immobilizzazioni materiali (vedi anche gli elevati costi di energia)…” E’ vero – l’appellante osserva – che il fatturato non costituisce un valore assoluto al quale correlare automaticamente la qualifica artigiana dell’impresa, ma è altrettanto vero che oltre lire 500 mln di fatturato, per un panettiere, non sembrano consentire al medesimo, diversamente da un orafo, il riconoscimento di tale qualifica. Ritiene infine che la lettura dei documenti contabili proposta dal concorso sia ineccepibile, considerando la circostanza nuova, soltanto ora emersa, che Mario e Luigi Rossi, soci della società appellata, sono anche soci della S.n.c. Gamma con sede e punto vendita diversi e oggetto sociale identico.

Il motivo di gravame non può essere accolto.

2)La prevalenza del lavoro sul capitale è stata affermata dal primo giudice con valutazione di merito formulata in termini economico-aziendali, avendo ritenuto, in base alle voci salienti del documento di periodo al 31 dicembre 1993, alle indicazioni del libro matricola ed alle dichiarazioni fiscali relative al medesimo anno, ed in presenza di situazione sostanzialmente eguale nel precedente esercizio (il credito riviene da forniture eseguite nel 1993, come pacifico e come le fatture prodotte fanno fede), che il volume d’affari annuo di poco superiore a lire 500mln fosse stato realizzato “… grazie alla funzione preminente del lavoro …”, in quanto a fronte di costi per acquisizione delle materie prime di poco superiori a lire 181 mln, il costo del personale ammonta a lire 150 mln, “… segno che il fatturato è stato prodotto con l’apporto preminente del lavoro (di quello proprio dell’artigiano e di quello da lui diretto )…”

In effetti il capitale fisso, individuato negli ammortamenti degli immobilizzi materiali risultanti dal conto economico (lire 21 mln), quale valore del capitale consumato nel periodo di riferimento (nella specie ragguagliato ad anno) al fine di rendere omogeneo il fattore capitale con il fattore lavoro, quest’ultimo considerato sul piano della renumerazione dei lavoratori dipendenti nel medesimo periodo di tempo, è di gran lunga inferiore al costo del personale (lire 158 mln). Lo scostamento permane anche considerando il capitale di esercizio (comprendente lire 181 mln per acquisizione delle materie prime e lire 21 mln per forza motrice) in quanto, se è vero che, all’inizio del ciclo produttivo dell’impresa, il capitale circolante, nella parte relativa alle voci anzidette, origina da impiego del capitale proprio e/o da ricorso al credito, è altrettanto vero che, in seguito, il capitale di esercizio non può essere identificato nella totalità dei mezzi finanziari impiegati nel corso dell’anno, ma nella parte ragguagliata alla velocità di circolazione dei mezzi di pagamento, cui consegue la periodica ricostruzione del capitale, tenuto conto, in presenza di incassi, del costante reimpiego o del denaro o del credito, secondo il ciclo finanziario a breve periodo (sessanta/novanta giorni fattura) proprio della pratica commerciale per le aziende artigiane fornitrici di beni o servizi, come quelle in esame.

In questo contesto ed in applicazione del principio stabilito all’art.3, comma secondo, della legge 8 agosto 1985 n. 443, che nell’adattare la nozione di impresa artigiana alla società di persone, prescrive fra l’altro che in  essa “il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”, l’adito tribunale ha correttamente ravvisato la prevalenza del fattore lavoro. Ha infatti ritenuto, secondo il lessico della Corte regolatrice, che dal lavoro, e non dal capitale, fosse derivato, il ricavo, adeguato al livello di guadagno per l’opera di trasformazione, e non di profitto del capitale (Cass. 20 settembre 1997 n. 9340).

Le rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata non sono scalfite dai rilievi svolti dalla parte appellante, facendo leva sul volume d’affari (oltre lire 500 mln) e sull’utile realizzato nel 1993 dalla società creditrice (47 mln, corrispondenti al 9% circa del fatturato).

Sotto il profilo corre l’obbligo di ricordare l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la funzione preminente del lavoro sul capitale, richiesta dall’art. 3 della legge n. 443 del 1985 per l’individuazione dell’impresa artigiana, va intesa non in senso assolutamente quantitativo, ma in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali dell’impresa e con la natura dei beni prodotti: con la conseguente inclusione, tra le imprese artigiane, di quelle caratterizzate dall’opera qualificante dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, che tuttavia necessitano strutturalmente di un cospicuo impiego di capitali (Cass. 20 settembre 1997 n. 9340; Cass. 2 giugno 1995 n. 6221). Nella specie l’entità del fatturato, pur non dipendendo dalla preziosità delle materie prime utilizzate, come nel caso adombrato delle imprese artigiane nel settore orafo, non può prescindere, per una fondamentale regola di mercato, dal costo complessivo di produzione e distribuzione dei generi alimentari di forneria, ben noto al consumatore finale per quotidiana esperienza: non si può, quindi trarre spunto dal volume d’affari (42 mln al mese in media) per affermare che il fatturato non è compatibile, al lordo dei costi, con l’esercizio in forma artigianale della attività non già di “panettiere”, come parte appellante afferma, ma di panificatore, cioè con l’attività di produzione quotidiana di generi alimentari da forno da distribuire senza ritardo alle rivendite per l’immissione di un prodotto fresco consumo. La manualità richiesta dalle operazioni di panificazione, da compiere in vigile sequenza, nonostante l’uso di macchinari per l’impasto e di forni elettrici per la cottura, e l’attività personale necessaria per la distribuzione capillare del prodotto in un margine ristretto di tempo confermano a loro volta la prevalenza del fattore lavoro, valutata in termini di partecipazione preponderante al processo produttivo, rispetto al fattore capitale, nell’esercizio di un’attività d’impresa, come quella in esame. Il volume di affari accertato costituisce il frutto di applicazioni lavorative, nelle quali il lavoro ha avuto una funzione prevalente sul capitale. Risulta pertanto del tutto apodittica e priva di riscontro nei fatti di causa l’affermazione della curatela, secondo cui la società appellata sarebbe dotata di “autonoma capacità produttiva” (v. atto di appello, fg.5) nel senso che la società produrrebbe reddito  senza il personale apporto lavorativo del socio d’opera.

Quanto all’utile realizzato, lo stesso va suddiviso tra il socio d’opera (la renumerazione del lavoro dI Mario Rossi non figura in bilancio, secondo il rilievo, già svolto in primo grado dalla società creditrice e non contestato, riguardante le voci del documento di periodo) e l’altro socio. La percentuale di utile è quindi apprezzabilmente inferiore rispetto a quella calcolata dalla parte appellante e in ogni caso, quand’anche il compenso di lavoro dell’associato non fosse ragguagliabile all’intero utile di impresa percepito dal Rossi, la conclusione non sarebbe diversa, in quanto l’utile di circa 23 mln realizzato da ciascun socio non perde la connotazione di guadagno da lavoro, per assumere quella di profitto speculativo, ma conserva la prima, secondo il metro monetario del 1993, per l’esercizio di una attività di carattere artigianale nel settore dei generi alimentari di prima necessità e di largo consumo.

2.1 – Parte appellante ha dedotto nel presente grado che Mario e Luigi Rossi sono soci di altra società  di persone, costituita fra loro, avente per oggetto la produzione in forma artigianale e la vendita di pane e generi di forneria, nonché di prodotti affini, in altro luogo dell’abitato di …

La società appellata ha eccepito l’inammissibilità del mezzo di prova ex art. 345, comma terzo. c.p.c. . L’eccezione non ha pregio giuridico, in quanto le prove precostituite possono essere introdotte nella causa, in grado di appello, senza limite alcuno nelle cause di vecchio rito, o, come quella in esame (il ricorso in opposizione allo stato passivo risale al 28 luglio 1994).

La circostanza dedotta e provata mediante documento non è peraltro risolutiva al fine del decidere. Non può essere ostativo alla qualifica artigiana della Delta S.n.c. il fatto che il socio lavorante Mario Rossi sia anche socio di altra società (la Gamma S.n.c.), nella quale il medesimo non partecipa alle lavorazioni (v. certificato camerale, fg.2). La qualità dell’apporto lavorativo, a tempo pieno, del Rossi non è coinvolta, né compromessa in alcun modo dalla scelta, da lui compiuta, di investire il suo denaro in altra società di persone, nella quale, in modo speculare, il fratello Luigi ha assunto la posizione di lavorante. E’ un caso di laboriosità e di spirito d’iniziativa per nulla infrequente nel tessuto locale.

3)Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del concorso, soccombente, alle spese del grado, liquidate nell’importo di lire 3.586.000 (delle quali lire 1.260.000 per diritti di procuratore, lire 1.800.000 per onorari di avvocato, lire 306.000 per rimborso spese generali) in base agli atti del fascicolo di parte sulla scorta della relativa nota, applicando la tariffa professionale con riguardo al valore della controversia ed alla attività dispiegata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l’appello proposto dal Fallimento Alfa s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Mantova del 23 settembre 1996 e condanna l’appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado, liquidate nell’importo di lire 3.586.000.

Così deciso in Brescia, il giorno 18 novembre 1998.