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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 817 - pubb. 01/07/2007.

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Appello di Brescia, 27 Ottobre 1999. Pres., est. Lussana.

Fallimento ditta individuale – Cessazione attività di impresa – Art. 10 l.f. – Concetto di attività imprenditoriale – Pagamento di debiti dell’impresa quale indice di attività – Insussistenza.


 

 

La CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, sezione prima civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:

LUSSANA Dott. Giulio, presidente rel.

NALIN Dott. Paolo, Stefi

CALAMITA Dott. Giovanni, Consigliere

nel procedimento n.56/99 Reg. Recl. promosso con reclamo depositato il 20/05/99 da MARR s.p.a., con sede in Rimini, avverso il provvedimento del Tribunale di Mantova, dd. 29/04/1999, reso nel contraddittorio di Mario Rossi, ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il decreto in data 29 aprile 1999, con il quale il Tribunale di Mantova ha rigettato l’istanza presentata da MARR s.p.a. per la dichiarazione del fallimento di Mario Rossi, esercente attività di commercio in grosso di prodotti ittici sotto la denominazione ALFA di Mario Rossi, con sede in X (MN);

visto il reclamo tempestivamente proposto dalla società istante il 20 maggio 1999 contro il decreto di rigetto;

sentiti in Camera di Consiglio il difensore della reclamante e quello del resistente;

osserva:

1)Decidendo nel procedimento prefallimentare n.95/99 Reg. ist. fall. a carico di Mario Rossi, esercente l’impresa individuale ALFA di Mario Rossi, promosso a seguito di ricorso depositato da MARR s.p.a., con sede in Rimini, creditrice dell’importo di lire 138.469.466 per forniture di merci e per spese di protesto di titoli di credito rilasciati in pagamento e rimasti insoluti, il Tribunale di Mantova, con decreto dd.29 aprile 1999, constatato che l’attività d’impresa gestita in forma individuale dal debitore era cessata fin dal 31 dicembre 1997, ha rigettato l’istanza medesima, riunite a quelle N.V. MYDIBEL s.a (n.56/99), DICOGEL N.V. (n.57/99), PANATRADE s.p.a. (88/99), per difetto della condizione stabilita dall’art.10 L.F. per la sottoposizione dell’imprenditore a procedura esecutiva concorsuale, “...trattandosi di impresa cessata da oltre un anno ancora prima della presentazione dei ricorsi come risulta dagli accertamenti esperiti nell’ambito di analogo ricorso (n.278/98) e tale circostanza risulta avvalorata dal fatto che i crediti azionati nella presente sede si riferiscono agli ultimi mesi del 1997, data coincidente con la cessazione dell’attività di impresa…”.

2)La MARR s.p.a. contesta questa linea argomentativa, pur dando atto che il suo credito risale ad affari dell’anno 1997. Premessa la circostanza dell’infruttuoso esperimento di procedura esecutiva mobiliare nel febbraio del 1998, in Brescia, presso l’abitazione del debitore, in forza di atti di precetto consegnati per la notifica al servizio postale il 18 dicembre 1997 ed il 16 gennaio 1998, diretti al  Rossi nel domicilio di X (MN), dove il medesimo aveva trasferito la sua attività commerciale, esercitata fino al giorno 1 agosto 1997 in Z, e restituiti per compiuta giacenza, la società espone di avere presentato il ricorso per la dichiarazione di fallimento, inizialmente, al Tribunale di Brescia, e, poi, al Tribunale di Mantova. Afferma che, nelle more della prima procedura, il Rossi, presi contatti con essa MARR e manifestata la volontà di pagare il debito, le aveva girato in acconto quattro vaglia cambiari per l’importo complessivo di lire 20.000.000, ricevuti dal cliente, rimasti insoluti e protestati alla  scadenza. Con provvedimento dd.12 febbraio 1999, il Tribunale di Brescia aveva rigettato il ricorso, declinando sostanzialmente la propria competenza ratione loci, per essere emerso dalle informazioni fornite dalla polizia tributaria che il Rossi aveva effettuato operazioni di acquisto e vendita di merce anche dopo il trasferimento della ditta in X, sicchè doveva ritenersi “l’effettività e l’operatività” di tale sede dell’impresa da epoca anteriore all’istanza di fallimento presentata da MARR s.p.a. ed a quelle, riunite ad essa, di altri creditori. Si duole che anche il Tribunale di Mantova, successivamente adito, abbia rigettato il ricorso per dichiarazione di fallimento, avendo ritenuto che l’attività d’impresa esercitata in forma individuale dal Rossi  in X fosse cessata fin dal 31 dicembre 1997 e, quindi, da oltre un anno, con conseguente esclusione della assoggettabilità del debitore a procedura esecutiva concorsuale (art.10 L.F.). Obietta che il Rossi, comparso personalmente davanti al Tribunale di Brescia all’udienza del 19 giugno 1998, aveva dichiarato “…di essere attualmente in attività…”, confermando che “…la sede della propria attività è in X…” e chiedendo un termine per definizione. Afferma che in esecuzione di tale intendimento, il debitore le aveva girato quattro vaglia cambiari, ricevuti da un cliente e protestati alla scadenza (tra il 15 novembre 1998 ed il 30 dicembre 1998). Ritiene che il primo giudice non abbia svolto tramite gli organi ausiliari tutte le indagini necessarie ad accertare la continuazione dell’attività e l’effettivo stato dell’impresa. La notifica del reclamo, assegnato a questa sezione il 26 maggio 1999, e del decreto, che fissava l'udienza, in camera di consiglio, del 14 luglio 1999 per la comparizione delle parti, non riusciva. Concesso un nuovo termine, gli atti erano notificati unitamente al verbale d’udienza al Rossi il 23 luglio 1999 in un luogo, segnalato nel frattempo, diverso dalla residenza anagrafica. Il Rossi ha contestato con difesa scritta gli elementi fattuali esposti dalla società reclamante e la loro valenza. Il reclamo non può essere accolto.

3)Ai fini della decorrenza del termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore (art.10 L.F.), la cessazione dell’attività d’impresa presuppone che, in tale periodo, non siano compiute operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere nell’esercizio dell’impresa (Cass. 4 settembre 1998 n.8781). Nella specie, la 3^ Legione Guardia di Finanza – Comando Brigata Volante Castiglione delle Stiviere, richiesta dal Tribunale di Mantova di fornire informazioni nel procedimento prefallimentare n. 278/98 Reg ist fall., ha comunicato con nota dd.4 febbraio 1999 n. 368/207 prot. che il Rossi risultava avere ceduto l’azienda con contratto registrato a Brescia in data 26 settembre 1997 e che l’ultimo documento annotato nelle scritture contabili era una fattura dd.31 dicembre 1997 recante l'addebito dell'importo di lire 71.720 "per spese pro soluto". Questi elementi di conoscenza e valutazione avevano allora indotto il Tribunale a considerare "provato che l'attività commerciale si è protratta solo fino agli ultimi mesi del 1997" con provvedimento (dd.25 febbraio 1999), che il decreto dd.29 aprile 1999, qui reclamato, espressamente richiama, riproponendone la rationes decidendi. La Regione Carabinieri "Lombardia"- Stazione di X (MN) con nota dd.1 giugno 1999 n.14218-1 prot."P" ha fornito informazioni sostanzialmente corrispondenti e del tutto affidabili in virtu' del controllo sul territorio esercitato dall'arma (cui si deve la segnalazione del domicilio di fatto del Rossi), avendo riferito che "...non viene svolta alcuna attività perchè cessata nell'ottobre 1997...". Non si può far leva, come la società reclamante pretende, sull'affermazione fatta dal Rossi nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Brescia del 19 giugno 1998 "...di essere attualmente in attività..." nella sede di X (MN), trattandosi di difesa adottata al fine di ottenere, per un verso, una decisione declinatoria della competenza (come di fatto verificatosi dopo lo svolgimento di accertamenti d'ufficio in merito al trasferimento dell'attività da Z a X in epoca anteriore alla presentazione delle istanze di fallimento) e di guadagnare tempo, per altro verso. La non veridicità dell'affermazione, nella parte relativa all'essere il commercio in grosso di prodotti ittici ancora in corso nel giugno del 1998 e, quindi, al fatto che il Rossi continuasse a compiere operazioni intrinsecamente identiche a quelle da lui poste in essere nell'esercizio dell'impresa durante gli anni precedenti, a far tempo dal 1981 (data di iscrizione della ditta nel registro camerale: v. fascicolo reclamante, doc.6), trova riscontro, da un lato, negli accertamenti compiuti (con esito negativo) dalla polizia tributaria al riguardo e, dall'altro lato, nella mancanza (a quanto risulta) di istanze di fallimento presentate da terzi creditori entrati in rapporto con il Rossi dopo il giugno 1998. Corre l'obbligo di precisare che il volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali IVA è stato di lire 4.248.783.000 e di lire 3.609.600.000 per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997 (v. nota dd.4 febbraio 1999, cit., con allegato questionario) e che il Rossi, non disponendo di celle frigorifere proprie, utilizzava per la merce quelle messe a disposizione degli operatori economici, in Brescia, da Borghetto s.p.a. (v. procedimento prefallimentare n.278/98 Reg. ist. fall., processo verbale di udienza dd.27 gennaio 1999). Se l'attività commerciale del Rossi fosse continuata nel 1998 e, in particolare, nel secondo semestre di quell'anno, per quanto rileva ratione temporis nel caso concreto (art.10 L.F.), la polizia tributaria non avrebbe avuto ragionevoli difficoltà nell'accertare il deposito di elevati quantitativi di prodotti ittici da parte del Rossi anche nel 1998 presso i magazzini generali di Brescia o di Mantova o, comunque, di località strategiche rispetto alla clientela lombarda rifornita dal Rossi in precedenza, tenuto conto che la Guardia di Finanza aveva acquisito (v. nota dd.1 giugno 1999) i documenti contabili e fiscali dell'azienda (inclusi pertanto quelli rivelatori del deposito di merce deperibile presso i magazzini generali) e che in ogni caso, la polizia tributaria, di fronte ad un commercio in grosso di assoluto rilievo anche ai fini erariali per il volume, era in condizione di prendere iniziative e di acquisire le scritture dell'impresa se già non lo avesse fatto, presso il professionista che il Rossi aveva indicato quale detentore della documentazione dell'azienda (v. processo verbale di udienza 27 gennaio 1999, cit.). Nessuna traccia di continuazione dell'attività sotto gli indicati aspetti è stata invece raccolta. L'episodio della girata e consegna di quattro vaglia cambiari non ha una portata dirimente ai fini dell'accertamento in esame e ciò per concorrenti motivi. Anzitutto, il rilascio di titoli di credito in pagamento di debito scaduto ed esigibile, nella fase di liquidazione delle pendenze ed esposizioni debitorie dell'imprenditore, non integra per se stesso il compimento di attività d'impresa, in quanto il concetto di operazione imprenditoriale fornito da Cass. 4 settembre 1998 n.8781 (operazione intrinsecamente identica a quelle poste in essere nell'esercizio dell'impresa) è ontologicamente diverso dal concetto di pagamento. L'operazione imprenditoriale rilevante a questo fine si identifica nel rapporto di natura obbligatoria o reale riconducibile - per l'oggetto - all'esercizio dell'impresa e corrisponde al compimento dell'atto generatore del vincolo, in quanto consiste per logica interna nella attività di natura commerciale posta in essere con i terzi. L'operazione imprenditoriale non può consistere, per i fini qui considerati, (anche e soltanto) nel pagamento del debito riveniente da obbligazione contratta in precedenza. Se così non fosse, la cessazione dell'esercizio dell'impresa verrebbe a coincidere con l'esaurimento della attività liquidatoria e con l'ultimo pagamento, quand'anche effettuato a distanza di anni per la tenacia e l'insistenza del creditore. In ogni caso, non sono noti il giorno e il mese di girata e consegna dei quattro vaglia cambiari. Dovendo risalire il rilascio dei titoli di credito ad epoca prossima al giugno del 1998, perchè soltanto a quel tempo la MARR s.p.a. avrebbe potuto ancora avere interesse ad assecondare il proposito di adempiere, che il Rossi le aveva manifestato, senza esporsi in misura troppo elevata al rischio di coinvolgimento in azioni revocatorie (il Tribunale di Brescia ha contestato al debitore, all'udienza del 25 settembre 1998, la presentazione di istanze di fallimento da parte di altri creditori), il termine annuale si deve considerare spirato già prima della notifica del reclamo al Rossi. In questo contesto, risulta del tutto mancante la prova che l'esercizio dell'impresa sia proseguita nel 1998 e, nel caso di sua continuazione durante quell'anno, che l'attività si sia protratta in mesi tanto inoltrati da consentire al Tribunale di Mantova e, ora, a questa Corte d'Appello di ritenere, rispettivamente, che il termine annuale stabilito dall'art.10 L.F. non fosse o non sia ancora interamente decorso.

4)Resta assorbita la questione relativa all'insolvenza del debitore.

5)Giusti motivi (individuazione in contraddittorio della decorrenza del termine annuale per il fallimento dell'imprenditore; comportamento tenuto dal debitore nelle procedure, avendo preferito parlare per rendere dichiarazioni inveritiere, anzichè tacere) consigliano la compensazione delle spese del grado.

P. Q. M.

La Corte, rigetta il reclamo proposto da MARR s.p.a. contro il decreto del Tribunale di Mantova del 29 aprile 1999. Dichiara compensate tra le parti le spese del grado.

Brescia, 27 ottobre 1999.

Il presidente