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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7884 - pubb. 08/10/2012.

Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano e di non sottoporre la proposta al voto dei creditori


Appello di Firenze, 28 Settembre 2012. Est. Monti.

Concordato preventivo - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano - Sussistenza - Necessità di garantire i creditori l'esercizio di un voto consapevole - Valutazione negativa del commissario giudiziale in ordine alla fattibilità - Sottoposizione della proposta al voto dei creditori - Non necessità.


Se è vero che il giudice non è più chiamato a sindacare la convenienza del concordato, egli è tuttavia tenuto a controllare che la proposta sia redatta in modo coerente, completo e compatibile con i fatti, in modo da consentire ai destinatari di accettarla o respingerla con cognizione di causa. In tale prospettiva, l'esame dei requisiti di ammissione non può prescindere dai contenuti concreti, non perché questi debbano soggiacere al gradimento del tribunale, ma perché occorre garantire ai creditori la possibilità di manifestare la loro opinione al riguardo in un quadro chiaro e realistico. Da ciò consegue che non vi è alcuna ragione di sottoporre la proposta al voto dei creditori qualora, sulla scorta dei controlli eseguiti dal commissario giudiziale, emerga la non fattibilità del piano che sia stata malamente attestata dal professionista. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Massimario, art. 162 l. fall.


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