Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7390 - pubb. 02/07/2012

Domanda di trasferimento del bene ex articolo 2932 nei confronti del fallimento

Tribunale Verona, 17 Aprile 2012. Pres., est. Platania.


Fallimento – Accertamento del passivo – Domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. o di risoluzione del contratto preliminare – Improponibilità nelle forme di cui agli artt. 93 sg. L.F. – Conseguenze.

Fallimento – Accertamento del passivo – Formazione dello stato passivo – Credito dipendente dall’esito di altro giudizio – Natura condizionale del credito ai fini di cui all’art. 96 L.F. – Sussiste.

Fallimento – Rapporti pendenti – Contratto preliminare – Domanda di esecuzione in forma specifica e subordinata di risoluzione proposte ante fallimento contro l’imprenditore – Competenza del giudice adito ante fallimento – Sussiste.

Fallimento – Rapporti pendenti – Contratto preliminare – Domanda di risoluzione proposta ante fallimento contro l’imprenditore – Competenza del giudice adito ante fallimento  – Sussiste – Domanda di ammissione al passivo per le restituzioni conseguenti all’esito del giudizio ordinario – Ammissibilità – Natura condizionale del credito – Conseguenze.



La domanda di trasferimento coattivo del bene non può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo ed anzi, ai sensi dell’art. 24 L.F., non è neppure di competenza del giudice fallimentare, nel caso in cui il curatore, non solo non si sia avvalso della facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare, ma abbia addirittura espressamente aderito alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal promissario acquirente prima del fallimento; nemmeno la domanda di risoluzione del contratto preliminare può essere proposta nelle forme dell’ammissione al passivo, ancorché con tale forma debba esser fatto valere - ex art. 72, 5° comma, L.F. - il credito per le eventuali restituzioni che conseguano alla risoluzione del contratto. (Giorgio Musio) (riproduzione riservata)

Secondo il  principio generale affermato da Cass. Sez. Un. 16 maggio 2008, n. 12371 con riferimento a crediti che devono essere accertati da giudici diversi, deve ritenersi la natura condizionale di tutti i crediti la cui quantificazione e giuridica sussistenza non siano ancora certe, per le più varie ragioni, in sede di verifica del passivo; pertanto, la subordinazione logico-giuridica dell’accoglimento della domanda di ammissione all’esito di altro giudizio pendente rende condizionale tale domanda ai sensi dell’art. 96 L.F.. (Giorgio Musio) (riproduzione riservata)

Il legislatore ha modificato l’art. 72 L.F. disponendo che l’azione di risoluzione, proposta prima della dichiarazione del fallimento della parte inadempiente, spieghi i suoi effetti nei confronti della sopravvenuta procedura; pertanto, nel caso in cui il promissario acquirente abbia promosso nei confronti della venditrice, poi fallita, giudizio ordinario inteso all’esecuzione del preliminare ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, alla risoluzione del preliminare stesso, competente a conoscere anche di quest’ultima domanda è il giudice già adito prima del fallimento e non il giudice fallimentare. (Giorgio Musio) (riproduzione riservata)

Ove, all’atto del fallimento del promittente venditore, risulti già pendente il giudizio promosso dal promissario acquirente per l’esecuzione ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare e, in via subordinata, per la risoluzione del contratto stesso e la restituzione della caparra, la possibilità che il promissario acquirente venga ammesso al passivo a tale ultimo titolo dipende dall’esito del giudizio ordinario ancora pendente; tale subordinazione rende condizionale, ai sensi dell’art. 96 L.F., la domanda di ammissione al passivo che andrà, pertanto, accolta; sarà poi rimesso al giudice delegato il compito di procedere alla conseguente modifica dello stato passivo ai sensi dell’art. 113 bis L.F., nella misura che verrà determinata ad esito del giudizio pendente. (Giorgio Musio) (riproduzione riservata)



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