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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 739 - pubb. 01/07/2007.

Cassa operai edili e privilegio


Appello di Brescia, 06 Marzo 2002. .

Cassa Operai Edili C.O.E. - Credito per contributo conglobato - Privilegio ex art. 2751 bis c.c. - Natura retributiva


 

 

omissis

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 15/06/2000-03/11/2000.

CONCLUSIONI

Dell’appellante:

A parziale modifica delle domande proposte in primo grado e in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n.724/2000 in data 15/6-3/11/2000 qui impugnata ammettere al passivo del Fallimento Alfa  Impresa Costruzioni Edili S.n.c. le seguenti somme:

1. in via privilegiata ex art.li 2751 bis n.1 c.c. e 2777 lett. C) c.c.

a. per accantonamento                                    11.843.000

b. per contributo COE art.17 API                                 1.092.223

c. per contributo APE art.10 API                                  3.401.799

d. per contributo di mutualità art.6 API                             327.075

e. per contributo APE str. art.10 API                 1.011.788

   Totale                                                         17.675.885

2. In via privilegiata ex art.li 2751 bis n.1 c.c. e 2749 c.c. legge fall.re per interessi convenzionali di mora sul credito di cui al punto 1. che precede dalla scadenza delle obbligazioni alla data di dichiarazione del fallimento, salvi i successivi sino al dì della vendita

1.412.145 –

3. In via chirografaria per le voci di contributo conglobato sopra indicate al punto 2. di narrativa

954.115 -

4. In via chirografaria per interessi convenzionali di mora sui crediti di cui al punto 3. che precede dalla scadenza delle obbligazioni alla data di dichiarazione di fallimento

75.759 –

Con il favore o con la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Dell’appellato:

Piaccia all’ecc.ma Corte adita, reiectis adversis, così giudicare Respingersi l’appello proposto dalla Cassa Operai Edili (COE) e conseguentemente confermarsi in toto la sentenza n.724 del 15/6-3/11/2000 del Tribunale di Mantova. Con favore di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2 marzo 1999 presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova, la Cassa Operai Edili per la Provincia di Mantova (COE), con sede in Mantova, proponeva tempestiva opposizione allo stato passivo del Fallimento di Alfa  Impresa Costruzioni Edili di Alfa Beta & C. S.n.c. (dichiarato con sentenza n.0053/1998), al quale il suo credito, vantato nell’importo di lire 18.630.000 per capitale e di lire 1.487.904 per interessi convenzionali di mora, era stato ammesso nell’importo di lire 12.786.379 al privilegio e di lire 7.331.525 al chirografo con la motivazione: “ammessa con privilegio di cui all’art. 2751 bis, n.1. - Privilegio riconosciuto per le prestazioni che rivestono carattere retributivo, tra le quali non è compreso il contributo conglobato”.

Nella domanda di ammissione al passivo, COE aveva dedotto che la società (poi) fallita le aveva trasmesso le distinte nominative dei dipendenti con l’indicazione delle somme dovute a titolo di accantonamento e contributo conglobato per i mesi da ottobre 1997 a febbraio 1998, senza peraltro provvedere a corrispondere il complessivo importo di lire 18.630.000. In conseguenza ai mancati versamenti era dovuta una indennità di mora (interessi convenzionali) denominata contributo per ritardato versamento nella misura dell’1% mensile o 12% annuo in forza del combinato disposto degli art.5-6 Reg. con riferimento all’art.6. -

Accordo Provinciale Integrativo (API), nonché della delibera del Cda dd. 18 dicembre 1981, n.103. Il relativo credito, di complessive lire 1.487.904, in forza del disposto degli art.2749 c.c. e 55 L.F. godeva del privilegio di cui all’art.2751-bis, n.1, c.c. fino al giorno della dichiarazione di fallimento, salvi i successivi interessi in via privilegiata nella misura legale fino alla data della vendita.

Premesso che l’ammontare complessivo del credito ed il mancato versamento degli importi da parte della società edile non erano contestati, COE si doleva, con l’opposizione proposta, del mancato accoglimento della domanda nella parte relativa alla collocazione, in via privilegiata, del credito per contributo conglobato, dovuta al diniego di riconoscere natura retributiva al contributo medesimo e ciò in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale di merito, a tenore del quale il c.d. contributo conglobato ha natura retributiva e non mutualistica e COE, quale mandataria dei lavoratori, si limita a riscuotere somme che a questi ultimi i datori di lavoro avrebbero dovuto corrispondere a titolo di retribuzione, essendo del tutto irrilevante la successiva utilizzazione degli importi riscossi dalla Cassa (ridistribuzione delle somme ai lavoratori o destinazione in tutto o in parte di esse al funzionamento dell’ente).

Fissata l’udienza e notificato il ricorso, il curatore della procedura fallimentare, comparso personalmente all’udienza, non prendeva posizione sulla domanda e, in seguito, si asteneva dal costituirsi in giudizio a mezzo di difensore.

Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con sentenza del 3 novembre 2000, rigettava l’opposizione. Motivava la decisione osservando che il contributo conglobato era composto da varie voci, non indicate in modo dettagliato da COE sul presupposto erroneo della loro unitaria considerazione, anche costituite anche da quote sindacali e da maggiorazioni per ritardato versamento dei contributi. Queste voci escludevano per se stesse la natura retributiva del contributo medesimo, che poteva essere riconosciuta soltanto ai crediti rispetto ai quali la Cassa svolge funzioni di mera intermediazione nel passaggio delle somme versate dai datori di lavoro e spettanti concretamente ai prestatori di lavoro.

La Cassa Operai Edili per la Provincia di Mantova proponeva appello avverso la sentenza, non notificata, con atto di citazione del 7 maggio 2001, con il quale chiedeva, in forma della decisione impugnata, di ammettere il credito allo stato passivo del concorso nel modo seguente: in via privilegiata, nell’importo di lire 11.843.000 per accantonamento, di lire 1.092.223 per contributo COE (art.17 APT), di lire 3.401.799 per contributo APE (art.10 API), di lire 327.075 per contributo APE str. (art.10 API), di lire 1.412.145 per interessi convenzionali di mora sul precedente credito di complessive lire 17.675.885; in via chirografaria, nell’importo di lire 954.115 per contributi diversi e di lire 75.759 per interessi convenzionali di mora sul precedente credito.

Il Fallimento di Alfa  Impresa Costruzioni Edili di Alfa Beta & C. S.n.c. resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. Il curatore della procedura concorsuale si costituiva nel grado anche per il Fallimento personale dei soci Alfa Beta e Belfanti Bruna.

Esaurita la fase di trattazione, la causa perveniva all’udienza davanti al collegio, del giorno 5 dicembre 2001, nella quale, precisate le conclusioni ed istanti i procuratori delle parti, la Corte assegnava termini di legge per il deposito delle difese scritte finali (art.352 e 190 c.p.c., nuovo testo) e si riservava di deliberare dopo il decorso dei termini stessi.

Motivi della decisione

1) Le domande formulate e le difese svolte nel grado limitatamente il punto controverso portato all’esame della corte alla collocazione meno al passivo, in rango preferenziale, del credito di lire 6.301.651 (di cui lire 5.832.885 per capitale e lire 468.766 per interessi di mora) corrispondente a tre voci del contributo conglobato.

1.1 – Il credito di lire 12786.379 (di cui lire 11.843.000 per capitale e lire 943.379 per interessi di mora), per accantonamento, è stato ammesso al passivo, in via privilegiata, nella fase della verifica, sicché esula dalla opposizione allo stato passivo proposto da COE.

Non occorre provvedere ulteriormente e diversamente anche in ordine al credito di lire 1.029.874 (di cui lire 954.115 per capitale e lire 75.759 per interessi di mora), costituito dalle voci  del contributo conglobato di cui al doc.4 di parte appellante, colonne 2-4-6-7-8-10, e già ammesso al passivo, in via chirografaria, nella fase della verifica, Vi è infatti espressa acquiescenza di COE alla decisione sfavorevole resa dal Tribunale in parte qua (v. atto di appello, fg.5).

2) Così delimitato l’ambito del riesame, ritiene la corte che le censure svolte da COE siano fondate.

Il credito di lire 3.674.097 (di cui lire 3.401.799 per capitale e lire 272.298 per interessi di mora) e di lire 1.094.647 (di cui lire 1.011.788 per capitale  e lire 82.859 per interessi di mora), relativo ai contributi APE e, rispettivamente, APE str., attiene al premio di professionalità edile, già previsto dall’art.10 API 1979, che fa riferimento all’art.32 del CCNL 1979 e, in seguito, dagli artt.19-20 API 1995 in riferimento all’art.30 CCNL 1995. Il contributo dei datori di lavoro in favore del Fondo di professionalità edile, che l’art.32, cit., espressamente correla all’anzianità professionale, è infatti equiparabile allo scatto di anzianità, al quale è pacificamente riconosciuta natura retributiva.

Il credito di lire 353.245 (di cui lire 327.075 per capitale e lire 26.170 per interessi di mora) attiene al contributo già previsto dall’art.6 API 1979, con riferimento all’art.20 CCNL 1979 (in seguito art.14 API 1995 e art.19 CCNL 1995). Si tratta di percentuali sugli importi da corrispondere agli operai a titolo di trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui e festività soppresse, che le imprese accantonano mediante versamenti mensili a COE e che la Cassa provvede poi a pagare a ciascun operaio secondo la tempistica indicata nel comma terzo dell’art.6, cit. –

E’ del tutto evidente la natura retributiva del contributo in esame.

Infine il credito di lire 1.179.662 (di cui lire 1.092.223 per capitale e lire 87.439 per interessi di mora) corrisponde al contributo già previsto dall’art.17 API 1979, con riferimento all’art.44 CCNL 1979 (in seguito art.26 API 1995 e art.37 CCNL 1995), finalizzato, anche in virtù delle previsioni di protocolli aggiuntivi (B ad API 1979 e ad API 1995), a consentire integrazioni salariali ai lavoratori, nel caso di malattia o infortunio, fino al raggiungimento di importo corrispondente al cento per cento della retribuzione. Pertanto è in dubbio che contributi in esame costituiscono elementi integrativi della  retribuzione dei dipendenti e che il credito  come tale è assistito dal privilegio di cui all’art.2751-bis, n.1, c.c. –

In questa situazione, come l’appellante sostiene e il collegio ritiene per i rilievi svolti, il fatto che le somme di denaro siano versate in dipendenza della contrattazione collettiva – dai datori di lavoro alla Cassa, anziché direttamente ai lavoratori, non costituisce elemento sufficiente a modificare la natura dei crediti in esame, che è e rimane retributiva, e non già contributiva.

3) Il credito da ammettere (ulteriormente) al passivo, in via privilegiata ai sensi degli artt.22751-bis, n.1 e 2749 c.c. e 55 L.F., ammonta dunque all’importo di complessive lire 6.301.651 (pari ad euro 3.254,53), con riduzione in misura corrispondente del credito ammesso al chirografo.

4) La riforma della sentenza impone di procedere a nuova regolamentazione delle spese del giudizio. Avuto riguardo all’esito finale della lite, che registra comunque la soccombenza dell’appellato, si reputa conforme a giustizia un provvedimento di compensazione nella misura di 1/3, per tener conto della maggior pretesa infondatamente veicolata con la domanda principale, ponendo a carico del Fallimento di Alfa  Impresa Costruzioni Edili di Alfa Beta & C. S.n.c., prevalentemente in torto nel resistere alla domanda di ammissione del credito al passivo, in via privilegiata, la rifusione della rimanente quota di esse, liquidate, per l’intero, nell’importo di euro 1.572,78 (di cui euro 630,07 per diritti di procuratore, euro 732,03 per onorari di avvocato, euro 136,21 per rimborso spese generali) e di euro 2.052,18 (di cui euro 645,57 per diritti di procuratore, euro 1.200,00 per onorari di avvocato, euro 184,56 per rimborso spese generali), rispettivamente per il primo ed il presente grado, in base agli atti dei fascicoli di parte e sulla scorta delle relative note, applicando la tariffa professionale con riguardo al valore della controversia ed alla attività defensionale dispiegata.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del 3 novembre 2000, così provvede: 1) ammette il credito ulteriore di euro 3.254,53 di Cassa Operai Edili per la Provincia di Mantova, in via privilegiata, al passivo del Fallimento di Alfa  Impresa Costruzioni Edili di Alfa Beta & C. S.n.c., con riduzione in misura corrispondente del credito di COE già ammesso per le medesime componenti al chirografo; 2) dispone la corrispondente variazione dello stato passivo della procedura fallimentare; 3) dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti per la quota di 1/3 e condanna il Fallimento di Alfa  Impresa Costruzioni Edili di Alfa Beta & C. S.n.c. a rifondere a Cassa Operai Edili per la Provincia di Mantova la quota residua di esse, liquidate per l’intero nell’importo di euro 1.572,78 e di euro 2.052,18 rispettivamente per il primo e per il presente grado.

Così deciso in Brescia, il giorno 6 marzo 2002.