Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7351 - pubb. 27/06/2012

In sede di omologa il tribunale non ha il potere di valutare la fattibilità del piano concordatario

Appello Firenze, 14 Giugno 2012. Est. Orsucci.


Privilegi - Servizio raccolta rifiuti - Credito del Conai - Privilegio di cui all'articolo 2758 c.c. - Esclusione.

Concordato preventivo - Provvedimento di omologa - Reclamo - Deduzione di nuovi motivi di opposizione - Esclusione.

Concordato preventivo - Approvazione - Creditore che non abbia espresso il proprio voto - Legittimazione ad impugnare - Esclusione.

Concordato preventivo - Natura negoziale dell'accordo tra debitore e creditore - Oggetto dell'accordo - Valutazione della fattibilità del piano in sede di omologazione - Esclusione - Valutazione di fattibilità in sede di giudizio di dissoluzione del concordato.



Il credito del Conai, concessionario ex lege del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio, non gode del privilegio di cui all'articolo 2758 c.c., non essendo ad esso attribuibile la natura del tributo indiretto dello Stato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In sede di reclamo avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo non è ammessa la deduzione di nuovi motivi di opposizione, la quale mal si concilierebbe con il principio della ragionevole durata del processo e con il diritto delle parti ad una stabilità del thema decidendi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il creditore che non abbia espresso il proprio voto in ordine alla proposta concordataria non può essere considerato creditore dissenziente e non è, quindi, legittimato a proporre opposizione deducendo un'errata inclusione del proprio credito in una piuttosto che in altra classe chirografaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, l'accordo tra il debitore ed i suoi creditori ha ad oggetto esclusivamente la proposta e non il piano, la fattibilità del quale non potrà dal tribunale essere valutata in sede di omologazione del concordato ma esclusivamente nell'eventuale giudizio di risoluzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 183 l. fall.

Massimario, art. 185 l. fall.

Massimario, art. 186 l. fall.



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