Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7288 - pubb. 11/06/2012

Pagamenti nei termini d'uso, ratio della norma e rilevanza del regolamento negoziale

Tribunale Monza, 24 Aprile 2012. Est. Silvia Giani.


Azione revocatoria fallimentare - Pagamenti effettuati nei termini d'uso - Esenzione - Ratio della norma - Consolidamento di pagamenti ricevuti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale - Rilevanza della regolamento negoziale - Pagamenti effettuati in ritardo - Revocabilità.



Ratio della causa di esonero prevista dall'articolo 67, comma 3, lettera a, legge fallimentare per i pagamenti effettuati "nei termini d'uso" è quella di tutelare l'interesse alla prosecuzione dell'attività di impresa, garantendo il consolidamento di pagamenti ricevuti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e nei termini d'uso, in quanto pagamenti oggettivamente tali da non far sorgere sospetto sulla solvibilità del debitore. Il concetto di "termini d'uso" fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti e in concreto pattuiti tra le parti, a condizione che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento. Dal punto di vista cronologico possono, pertanto, considerarsi usuali i termini di pagamento in concreto adottati tra le parti nel regolamento negoziale da esse stipulato, piuttosto che quelli normalmente adottati da operatori del settore, mentre non possono definirsi tali prassi patologiche e forme anomale di pagamento non concordate sin dall'inizio del rapporto negoziale. (Nel caso di specie, sono stati ritenuti assoggettabili a revocatoria i pagamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze pattuite) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 67 l. fall.


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