Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6716 - pubb. 12/12/2011

Accordo di ristrutturazione dei debiti di gruppo bancario e questioni di legittimazione

Tribunale Bologna, 17 Novembre 2011. Est. Atzori.


1) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Procedimento di omologazione - Intervento adesivo autonomo - Inammissibilità - Intervento adesivo dipendente - Ammissibilità - Interesse dei creditori aderenti all'intervento - Sussistenza.

2) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Legittimazione ad agire - Nozione di qualunque interessato - Ratio - Acquisizione al giudizio di quanti più elementi possibile - Protezione degli interessi di un soggetto estraneo non ancora creditore.

3) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Creditori contestati - Posizione potenzialmente idonea ad evolversi - Legittimazione a proporre opposizione all'omologazione - Sussistenza.

4) Accordo di ristrutturazione dei debiti - Procedimento di omologazione - Opposizione - Natura di impugnazione - Esclusione - Indipendenza degli effetti contrattuali dell'accordo dal provvedimento di omologa - Interesse concreto a proporre opposizione - Esenzione dalla revocatoria fallimentare e dai reati di bancarotta.

5) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Procedimento di omologazione - Opposizione - Legittimazione - Legittimazione del socio di società di capitali proponente l'accordo - Esclusione - Rilevanza per il socio della esenzione dall'azione revocatoria - Esclusione.

6) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Opposizione alla omologazione - Legittimazione - Questioni deducibili dagli opponenti - Rilevanza ai fini della omologazione - Distinzione dei presupposti per il riconoscimento della legittimazione dall'oggetto della valutazione del tribunale.

7) Amministrazione straordinaria di istituti bancari - Poteri dei commissari straordinari nominati dalla Banca d'Italia - Cessazione dalle funzioni - Passaggio delle consegne agli organi subentranti.

8) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Natura dell'istituto - Natura privatistica - Indipendenza dal concordato preventivo - Estraneità dal genus delle procedure concorsuali - Caratteristiche distintive - Assenza di una fase di apertura e della nomina di organi concorsuali - Assenza di spossessamento e di limitazione dei poteri dell'impresa - Vincolo di natura esclusivamente contrattuale - Esclusione dal vincolo dei creditori non aderenti - Esclusione del principio della concorsualità sistemizzata - Alterazione delle cause legittime di prelazione - Ammissibilità - Applicazione del regime della prededuzione - Esclusione.

9) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Autonomia dell'istituto rispetto alle procedure concorsuali - Confronto con il Prepackaged Plan statunitense - Rapporto tra il piano approvato in sede negoziale e la procedura concorsuale - Distinzione.

10) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Efficacia - Validità sul piano negoziale dell'accordo indipendentemente dall'omologa - Sussistenza - Condizione che subordina l'efficacia dell'accordo all'omologa quale espressione della autonomia negoziale delle parti.

11) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Rapporto dell'istituto con gli strumenti di regolazione della crisi bancaria - Autonomia e distinzione dell'ambito operativo della disciplina - Conflitto tra gli istituti - Esclusione.

12) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Presupposto della adesione del 60% dei creditori - Ratio - Espressione del principio maggioritario - Esclusione - Fissazione di un limite minimo oggettivo di affidabilità del tentativo di soluzione negoziale della crisi.

13) Accordi di ristrutturazione dei debiti - Inibitoria delle azioni esecutive - Finalità - Applicazione del principio della par condicio creditorum - Esclusione - Tutela dell'impresa durante la fase delle trattative.

14) Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fall. – Sottoscrizione da parte di soggetto terzo – Valutazione del rispetto della garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori del terzo – Irrilevanza.

15) Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fall. – Raggiungimento della soglia del 60% dei creditori - Computo dei crediti contestati - Esclusione.

16) Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fall. – Produzione di una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata - Assenza di precise indicazioni normative in ordine al grado di aggiornamento - Requisito rimesso alla valutazione discrezionale del giudice - Rilevanza delle caratteristiche della fattispecie concreta.

17) Accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fall. – Controllo del tribunale sulla attuabilità del piano - Rilevanza della relazione dell'esperto - Irrilevanza della esistenza o meno di opposizioni.

18) Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fall. – Potere del tribunale di valutare le scelte di merito e di convenienza adottate dal proponente - Esclusione.

19) Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fall. – Attestazione della cd. veridicità dei dati aziendali - Necessità - Esclusione - Verifica della attendibilità dei dati forniti dal proponente - Necessità.

20) Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fall. - Relazione del professionista sull'attuabilità dell'accordo - Utilizzo di dati e di analisi contabili svolte da soggetti terzi - Ammissibilità - Condizioni.

21) Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fall. – Obbligazioni previste nell'accordo - Inconvertibilità - Irrilevanza.



1) Nell'ambito del procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare deve ritenersi inammissibile l'intervento cd. adesivo autonomo di chi avrebbe interesse a proporre opposizione in via principale e sia, pertanto, titolare di una posizione giuridica autonoma non dipendente da quella di altri opponenti. È, invece, ammissibile l'intervento adesivo dipendente dei creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione, i quali, senza ampliare il thema decidendum e, dunque, senza proporre domande ulteriori, manifestino interesse alla vittoria di una delle parti in causa, con la finalità ultima di non subire gli effetti sfavorevoli di un provvedimento di rigetto dell'omologa. L’interesse dei creditori aderenti a proteggere l'accordo di ristrutturazione dei debiti ed a svolgere, pertanto, intervento adesivo nell'ambito del procedimento di omologa può, infatti, trovare giustificazione nel fatto che tali creditori hanno ritenuto lo strumento della soluzione negoziale della crisi di maggiore soddisfazione rispetto alla tradizionale soluzione concorsuale. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

2) In tema di legittimazione ad agire, dottrina e giurisprudenza hanno in più occasioni affermato che con l'espressione "qualunque interessato" la legge ha inteso garantirsi l'afflusso della maggiore quantità possibile di elementi utili al giudizio. Alla luce di tale principio, è, quindi, possibile affermare che solo in sede di opposizione all'accordo di ristrutturazione possono venire alla luce e trovare eventualmente protezione gli interessi di un soggetto che pur essendo estraneo all'accordo in quanto non ancora creditore potrebbe essere leso dal provvedimento di omologa. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

3) I creditori contestati sono legittimati a proporre opposizione alla omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare; essi sono, infatti, titolari di una posizione che, seppure instabile nell'attualità, è potenzialmente idonea ad evolversi fino a rientrare in futuro nella categoria dei creditori estranei, ai quali principalmente il legislatore ha riconosciuto la facoltà di proporre opposizione. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

4) L'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, legge fallimentare non è un vero e proprio mezzo di impugnazione, in quanto gli effetti contrattuali prodotti tra i contraenti sono del tutto indipendenti dal provvedimento di omologa. L'interesse ad opporsi alla omologa dell'accordo di ristrutturazione deve, pertanto, essere valutato esclusivamente con riferimento all'interesse concreto a non subire gli effetti che all’omologa conseguono, costituiti dalle esenzione degli atti esecutivi dell’accordo dalla revocatoria fallimentare e dai reati di bancarotta (artt. 67, comma 2, lett. e) e 217 bis, legge fall.) (Franco Benassi - riproduzione riservata)

5) Il socio di società di capitali non ha alcun interesse, né legittimazione, ad opporsi all'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società ai sensi dell'articolo 182 bis, legge fallimentare. L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente (e quindi della propria quota) è, infatti, tutelabile esclusivamente con strumenti interni di carattere societario e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, quali il compimento di negozi giuridici stipulati dalla società la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa. L'interesse del socio ad opporsi all'omologa dell'accordo di ristrutturazione non è nemmeno configurabile con riferimento agli effetti dell'omologa di esenzione degli atti esecutivi dell’accordo dalla revocatoria fallimentare, posto che le azioni revocatorie fallimentari incidono solo sull'efficacia relativa dei singoli atti a favore della massa dei creditori, senza che alcun vantaggio, neppure indiretto, sia ravvisabile a favore del socio. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

6) In tema di legittimazione a proporre opposizione alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis, legge fallimentare, occorre tenere distinto il piano della legittimazione, che assicura un'ampia partecipazione alla fase dell'omologazione ai creditori ma anche ai portatori di interessi concretamente perseguibili attraverso l'opposizione, da quello dell'oggetto della valutazione del tribunale, il quale non può vagliare questioni che non attengono ai presupposti di accesso della procedura, quali la documentazione da allegare, le caratteristiche ed i vizi della relazione dell'esperto, l'adesione del 60% dei crediti e la attuabilità dell'accordo con riferimento alla idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei. Non potrà, invece, il giudice dell'omologa prendere in considerazione profili di merito delle opzioni che le parti hanno trasfuso nel negozio o nei negozi costruiti a fini ristrutturativi e che, come detto, non si riflettono sul proprium valutativo del tribunale chiamato ad omologare e cioè la capacità di quel piano di garantire il superamento della crisi attraverso il pagamento dei creditori estranei. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

7) I poteri dei commissari straordinari nominati dalla Banca d'Italia, nell'ambito della procedura di crisi di cui agli articoli 70 e seguenti del TUB, non cessano alla scadenza della procedura di amministrazione straordinaria bensì in un momento diverso che dipende dalla ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria e dal compimento del passaggio delle consegne dell'azienda ai nuovi amministratori. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

8) L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare ha natura esclusivamente privatistica e non può essere assimilato a nessuna delle procedure che regolano la soluzione dei conflitti aperti dal concorso dei creditori. L'istituto in questione, pertanto, non solo è del tutto indipendente dal concordato preventivo ma neppure può essere inquadrato nel genus delle procedure concorsuali in quanto: i)non prevede una fase di ammissibilità e, dunque, la pronuncia di un provvedimento di apertura di una procedura o la nomina di organi concorsuali; ii) non realizza alcuna forma di spossessamento e di limitazione dei poteri di direzione e gestione dell'attività dell'impresa, i quali rimangono sottratti anche ad un regime meramente autorizzatorio, così come rimane libera anche la fase esecutiva; iii) vincola, in applicazione di principi di natura contrattuale, soltanto i creditori aderenti e non comporta l'applicazione del principio di concorsualità sistemizzata tipico delle procedure concorsuali vere e proprie, con la conseguenza che i creditori non aderenti sono comunque liberi di aggredire ed escutere il patrimonio del debitore anche dopo l'omologazione dell'accordo e le parti contraenti sono libere di prevedere trattamenti diversificati tra creditori di pari rango anche in assenza di omogeneità giuridica e di interessi economici; iiii) può comportare la alterazione delle cause legittime di prelazione con l'ulteriore conseguenza che ai crediti che nascono dopo l'omologazione degli accordi di ristrutturazione non è di regola applicabile il regime della prededuzione. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

9) Nonostante l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare presenti molte analogie con il Prepackaged Plan statunitense, caratterizzato, quest'ultimo, dall'essere un accordo negoziale che precede ed anticipa il ricorso alla procedura concorsuale vera e propria del Chapter 11, i due istituti presentano una sostanziale differenza, individuabile nel rapporto tra il piano di ristrutturazione concordato con i creditori e la vera e propria procedura concorsuale. Mentre, infatti, il Plan statunitense è solo una modalità operativa del Chapter 11 e non si sottrae alle regole proprie della concorsualità (esso è sottoposto alla valutazione della Bankrupty court che lo esamina applicando le regole del Chapter 11), l'accordo di ristrutturazione di diritto italiano resta al di fuori del confine della concorsualità e l'intervento del giudice ha esclusivamente lo scopo di verificare che il tentativo di soluzione negoziale della crisi sia seriamente realizzabile senza lesione dei diritti dei soggetti che non vi hanno partecipato. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

10) Il contratto costituito dall'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare è valido ed efficace in maniera del tutto indipendente dalla sua sottoposizione al vaglio dell'omologa operato dall'autorità giudiziaria. Esso si perfeziona, infatti, secondo le ordinarie regole civilistiche in maniera del tutto indifferente ed autonoma rispetto all'omologa, al pari di un qualsiasi altro contratto che non debba essere sottoposto al giudizio omologatorio del tribunale. Occorre, poi, precisare che il suddetto principio mantiene pieno vigore anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano inteso condizionare alla omologazione l'efficacia dell'accordo, in quanto tale eventualità non può che essere la conseguenza di una libera scelta compiuta dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

11) Le ragioni di specialità e di specificità della disciplina della crisi bancaria, che ne giustificano il distacco dal diritto comune ed alle quali sono sottese finalità pubblicistiche che concentrano in capo all'Autorità di Vigilanza tutti i poteri e gli strumenti di intervento nella crisi, non si spingono, né in verità potrebbero se non in virtù di una norma esplicita, a delineare una situazione di confitto tra l'apertura dell'amministrazione straordinaria ed uno strumento di chiaro imprinting negoziale quale è quello degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, la cui funzione risiede proprio nel superamento dello stato di crisi, il quale si pone per definizione, sotto il profilo logico e temporale, in posizione alternativa e pregiudiziale rispetto alla liquidazione coatta amministrativa. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

12) Il presupposto della adesione del 60% dei creditori, previsto dalla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, non è espressione della applicazione di un sistema maggioritario di formazione della volontà del ceto dei creditori, ma semplicemente il frutto della necessità di stabilire un limite minimo oggettivo di affidabilità del tentativo di soluzione negoziale della crisi. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

13) Il blocco delle azioni esecutive previsto dall'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare non è funzionale allo scopo perseguito dall'articolo 168, legge fallimentare di evitare la concorrenza tra azioni esecutive individuali e collettive e di assicurare ai creditori il mantenimento delle condizioni di parità del concorso, ma è molto più semplicemente volto a favorire il buon esito degli accordi finalizzati al salvataggio dell'impresa, impedendo nella fase più delicata la confusa azione dei cd. free riders, azione che, nell'esperienza dei tentativi di composizione stragiudiziale della crisi d'impresa, ha sempre costituito uno dei maggiori fattori di rischio. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

14) Deve essere condivisa l'opinione secondo la quale il fatto che l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis, legge fallimentare, sia sottoscritto per l’assunzione di determinati impegni anche da un soggetto diverso dal proponente non implica che debba anche essere valutata la eventuale violazione della garanzia patrimoniale cui il terzo è tenuto nei confronti dei propri creditori; diversamente opinando si finirebbe, infatti, per escludere la legittimità di qualunque intervento di sostegno proveniente da un soggetto diverso da quello in crisi per il solo fatto che tale intervento rischierebbe di compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori del terzo (cfr. Trib. Milano 25 marzo 2010, in questa Rivista, II, 2143). (Franco Benassi - riproduzione riservata)

15) Al fine di valutare se l'accordo di ristrutturazione dei debiti abbia ottenuto l'adesione da parte del 60% dei creditori del proponente, non si deve tener conto dei crediti contestati, a meno che le contestazioni non risultino ictu oculi talmente infondate da apparire dilatorie e strumentali proprio al raggiungimento di quella soglia. Infatti, in mancanza di un accertamento ed in presenza di una contestazione non meramente formale, il credito non solo non è esigibile nell'attualità ma è, soprattutto, incerto nella esistenza, prima ancora che nel suo ammontare. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

16) In mancanza di una qualsiasi indicazione normativa in ordine al grado di aggiornamento della relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata che deve essere prodotta a corredo della richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, si deve ritenere che la valutazione di detto requisito e della adeguatezza della relazione ad assolvere la propria funzione di rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale dell'impresa, debba essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e che tale valutazione sia fortemente condizionata dalle specifiche caratteristiche della fattispecie concreta, di modo che anche una situazione patrimoniale risalente nel tempo potrà essere ritenuta sufficiente alle esigenze rappresentative di società inattive. (Nel caso di specie, in presenza di società che aveva da tempo improntato la propria gestione a criteri liquidativi, è stata ritenuta sufficiente la produzione delle situazioni contabili, dei bilanci nonché dell'andamento degli incassi fino alla data in cui è stata redatta la relazione del professionista sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione). (Franco Benassi - riproduzione riservata)

17) Nell'ambito del procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, il controllo del tribunale sulla attuabilità del piano - mediato dalla relazione dell'esperto attestatore le cui analisi e valutazioni dovranno essere accurate, logiche, esaustive e coerenti - è del tutto indipendente dalla proposizione di eventuali opposizioni ed è diretto a verificare se la serietà del piano, avuto riguardo alle risorse liberate dagli accordi, lo renda idoneo, in un giudizio prognostico, al superamento della crisi, posto che questa è l'unica ragione che giustifica l'accettazione del rischio che il patrimonio dell'insolvente subisca riduzioni non più ripristinabili (per effetto della esenzione dalla revocatoria che consegue all'omologa) nel caso in cui quel piano, contrariamente alle previsioni, non riuscisse a realizzare il salvataggio dell'impresa. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

18) Nell'ambito del giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, il tribunale non può in alcun modo valutare le scelte di merito e di convenienza attraverso le quali il proponente ha inteso perseguire il risanamento dell'impresa, a meno che dette scelte non incidano sulla idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e, più in generale, a risolvere la situazione di crisi o di insolvenza. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

19) Se è vero che con riferimento alla documentazione da produrre a corredo della richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, il legislatore ha fatto espresso riferimento alle norme sul concordato preventivo, va precisato che, per quanto riguarda la relazione del professionista sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, il legislatore ha, invece, preferito specificarne l'oggetto in modo esplicito, senza prevedere un diverso e autonomo obbligo certificativo della veridicità dei dati aziendali. Appare, tuttavia, evidente che la mancanza di un obbligo di una formale attestazione in tal senso non esclude che il certificatore debba comunque verificare l'attendibilità dei dati forniti dal proponente l'accordo, posto che la verifica della tenuta del piano, nell'ottica di una valutazione comparatista tra le risorse disponibili e il passivo da soddisfare, passa necessariamente attraverso l'esame dell'affidabilità dei dati contabili riferimento. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

20) Il professionista che redige la relazione sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare può utilizzare anche i dati e le analisi contabili svolte da soggetti terzi, a condizione che li sottoponga a vaglio critico ai fini di un giudizio di condivisione da porre a fondamento della valutazione di attuabilità dell'accordo. (Franco Benassi - riproduzione riservata)

21) È irrilevante la circostanza che determinate obbligazioni assunte da soggetti diversi dal proponente l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare, non siano coercibili da parte dei creditori, posto che detta caratteristica rientra a pieno titolo nell'ambito dell'autonomia contrattuale che connota l'aspetto negoziale degli accordi di ristrutturazione. (Franco Benassi - riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 182bis l. fall.


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