Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6595 - pubb. 17/10/2011

Dichiarazione di fallimento ad istanza del PM su segnalazione del tribunale fallimentare e violazione dei principi di terzietà ed imparzialità del giudice

Appello Milano, 07 Ottobre 2011. Est. Barbuto.


Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Principi di terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare - Violazione.



L'esigenza di assicurare la terzietà ed imparzialità del tribunale fallimentare, emergente dalla lettura costituzionalmente orientata (articolo 111 Cost.) degli articoli 6 e 7, legge fallimentare, porta ad escludere che l'iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento possa essere assunta su segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare. Qualora, infatti, la segnalazione al pubblico ministero promani dallo stesso tribunale fallimentare, acquisita in esito all'istruttoria prefallimentare conclusasi con un non luogo provvedere per desistenza del creditore ricorrente, detta iniziativa è evidentemente frutto di una valutazione discrezionale del tribunale a seguito della quale il pubblico ministero svolge un ruolo di impulso meramente formale, in quanto trasmette al tribunale fallimentare un dato (l'insolvenza dell'imprenditore) che il tribunale ha già ben conosciuto e conosce. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 6 l. fall.

Massimario, art. 7 l. fall.


Il testo integrale



(1) Come è noto, il tema affrontato dalla Corte d’Appello è oggetto di un vivace dibattito ed anche di numerosi ricorsi pendenti avanti alla Corte di Cassazione. Una delle principali argomentazioni utilizzate da chi ritiene legittima l’iniziativa del pubblico ministero anche nel caso in cui la segnalazione dell’insolvenza gli provenga dallo stesso giudice fallimentare si basa sulla considerazione che il pubblico ministero, quando decide di richiedere il fallimento, compie, sulla sussistenza o meno dell’insolvenza, una scelta autonoma e discrezionale. Il pubblico ministero, infatti, una volta ricevuta la segnalazione del tribunale, sarebbe comunque autonomo nel decidere se dare o meno impulso alla richiesta di fallimento e proprio questa discrezionalità deporrebbe a favore della autonomia della sua iniziativa, tanto da escludere che la richiesta di fallimento da lui formulata possa essere ricondotta al tribunale fallimentare.
Al fine di comprendere le ragioni della presa di posizione della Corte milanese, ci pare opportuno segnalare che, nel caso oggetto di giudizio, l’istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero riproduceva le stesse motivazioni utilizzate dal tribunale per la segnalazione dell’insolvenza. Afferma, infatti, la sentenza che “la segnalazione del Giudice relatore al PM, la richiesta del PM e la motivazione del Tribunale” sono “… quanto a sintomi dell’insolvenza, … pressoché identiche nel contenuto”.
Da tale circostanza, la Corte ha dedotto che l’intervento del Pubblico ministero si sia di fatto risolto in un semplice passaggio formale che non ha fatto altro che riprodurre le valutazioni espresse dal tribunale fallimentare nella segnalazione dell’insolvenza.
Aggiunge poi che, esclusa l’ipotesi in cui il pubblico ministero dissenta dalla valutazione del giudice segnalante, nel diverso caso in cui invece recepisca la segnalazione dell’insolvenza, la parte pubblica avrebbe comunque il dovere di richiedere il fallimento. Questo significa che la discrezionalità e l’autonomia di valutazione di quest’organo si possano esprimere solo discostandosi dal contenuto della segnalazione del tribunale?
Non crediamo che il pubblico ministero eserciti la propria valutazione discrezionale solo quando dissenta dalla valutazione del tribunale, posto che egli potrebbe ritenere fondata e condividere detta valutazione e decidere, a ragion veduta, di porla a fondamento del proprio atto di impulso al procedimento per dichiarazione di fallimento.
Ci chiediamo allora se sulla scorta di questa considerazione e del fatto che il caso esaminato dalla Corte milanese presenta aspetti del tutto peculiari, si possa affermare la ammissibilità della richiesta di fallimento del pubblico ministero, pur preceduta dalla segnalazione del tribunale fallimentare, in tutti quei casi in cui le motivazioni addotte a sostegno dell’istanza di fallimento siano sorrette da elementi o motivazioni tali da escludere un puro e semplice intervento formale della parte pubblica che, come sostiene la Corte d’Appello di Milano, ricondurrebbe direttamente al tribunale l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Testo Integrale