Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 587 - pubb. 27/07/2007

Riabilitazione del fallito e cancellazione delle iscrizioni pregresse dal Casellario giudiziale

Tribunale Roma, 31 Maggio 2007. Pres., est. Severini.


Fallimento – Riabilitazione – Cessazione dell’obbligo di iscrizione della sentenza nel Casellario giudiziale – Cancellazione di tutte le iscrizioni anche pregresse – Necessità.



Il d. lgs. n. 5/2006 ha eliminato l’obbligo della cancelleria di inviare l’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento al Casellario giudiziale ed ha abrogato le norme sulla riabilitazione del fallito. Poiché tuttavia nessuna disposizione di legge indica in quali casi l’iscrizione al Casellario giudiziale possa essere cancellata, se non si vuole affermare che la sentenza di fallimento e il decreto di chiusura debbano rimanere per sempre iscritti, ovvero che debba persistere indefinitamente il relativo effetto, in quanto nessuna riabilitazione potrà più intervenire, occorre ritenere, quale interpretazione costituzionalmente orientata, che tutte le iscrizioni pregresse debbano essere eliminate d’ufficio ovvero su ordine del giudice, mentre le sentenze successive al 16 luglio 2006 non dovranno essere comunicate – e quindi non saranno iscritte – al Casellario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Marco Grisotto – Centro Studi Giuridici Snarp



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