Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26425 - pubb. 15/01/2022

Sovraindebitamento: il Tribunale di Milano ribadisce l’ammissibilità del cram down 'previdenziale' ai fini dell’omologa dell’accordo di composizione

Tribunale Milano, 23 Novembre 2021. Est. Barbieri.


Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Voto negativo espresso degli Enti Previdenziali – Giudizio c.d. cram down – Art. 12 comma 3 quater l. 3/2012 – Interpretazione estensiva – Ammissibilità

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Art. 12 comma 3 quater l. 3/2012 – Cram Down – Giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria – Tempistica del pagamento – Rilevanza

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Art. 12 comma 3 quater l. 3/2012 – Cram Down – Voto negativo dell’Ente Previdenziale – Credito per sanzioni amministrative – Inidoneità all’esdebitazione – Irrilevanza



La norma di cui all’art. 12 comma 3-quater l. 3/2012, prevedente la c.d. adesione coattiva dell’amministrazione finanziaria ad opera del tribunale, deve ritenersi operante anche rispetto ai crediti vantati dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, in tal modo allineando la procedura di accordo di composizione al concordato minore di cui al CCII - in relazione al quale l’art. 80, comma 3, nel testo sostituito dal decreto legislativo correttivo n. 247 del 2020, estende espressamente detto istituto anche ai titolari di crediti previdenziali e assistenziali - nonché al concordato preventivo con riguardo al quale è ammessa la transazione fiscale e previdenziale; una diversa interpretazione, che valorizzasse l’omesso riferimento ai crediti previdenziali nella legge n. 3 del 2012, risulterebbe, infatti, in contrasto con il canone di ragionevolezza.

La valutazione di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 3-quater l. 3/2012, deve intendersi positiva anche quando le percentuali di pagamento raggiungibili nelle procedure alternative poste a confronto si palesano sostanzialmente equivalenti, ma, piuttosto, è chiaramente favorevole la tempistica prevista nell’accordo per il pagamento dei crediti.

È inconferente la motivazione addotta dall’Ente Previdenziale a sostegno del voto negativo alla proposta di accordo di composizione, fondata sull’assunto per cui il credito previdenziale deriva da sanzioni amministrative di carattere pecuniario, per le quali ai sensi dell’art. 14 terdecies l.3/2012 non consegue l’esdebitazione, dal momento che non vi è sovrapponibilità tra i crediti per i quali non opera l’esdebitazione a norma della citata disposizione e quelli non falcidiabili nell’ambito di una proposta di accordo di composizione. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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